Informativa 4/2018 Credito d’imposta

Informativa 4/2018 Credito d’imposta

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

E LE IMPRESE CULTURALI

Nel corpo della legge di Bilancio per il 2018, hanno trovato spazio: il credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e il credito d’imposta per le imprese culturali e creative.

Novità

Nel corpo della legge di Bilancio per il 2018, pubblicata nella GU n. 302 dello scorso 29 dicembre, hanno trovato spazio numerose ed interessanti disposizioni fiscali a vantaggio dei contribuenti.

Tra queste, approfondiremo in questa sede le due seguenti:

  • il credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e
  • il credito d’imposta per le imprese culturali e creative.

Il primo è riconosciuto, per il solo 2018, nella misura del 40% – fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario – delle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.

Il secondo è riservato alle imprese culturali e creative nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali.

Spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Il beneficio fiscale viene riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In sostanza, per le imprese con esercizio coincidente all’anno solare l’agevolazione spetta per le spese sostenute nel corso del 2018.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti stabiliti dalla norma.

Il legislatore ha posto un limite massimo annuale al credito di imposta, fissandolo nella misura di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Naturalmente, non tutte le spese di formazione del personale sono agevolabili. La norma, infatti, individua gli ambiti nei quali effettuare la formazione agevolabile.

Sono, pertanto, ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cy-ber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

 Spese formazione personale – Ambiti applicativi:

  • Big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

 Attenzione

Non si considerano attività di formazione ammissibili al beneficio fiscale in commento la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il beneficio fiscale in argomento, concesso, si ricorda, nel rispetto dei regolamenti comunitari che ne verificano la compatibilità con il mercato interno, una volta calcolato nella misura del 40% delle spese di formazione sostenute, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute tali spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

A tal proposito, si ricorda che il credito di imposta, irrilevante ai fini fiscali, è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24:

 Il credito può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, quindi, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I costi sostenuti per l’attività di formazione agevolabile devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono, invece, esenti dagli obblighi di certificazione delle spese.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili al credito entro il limite massimo di 5.000 euro.

Le imprese interessate all’agevolazione potranno ricevere concrete indicazioni nel previsto decreto attuativo della misura, che dovrà fornire chiarimenti in ordine all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Imprese culturali e creative

Alle imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilirà la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Il credito di imposta viene riconosciuto a tali imprese nel limite del «de minimis», cioè nel limite di 200.000 euro nel triennio.

Il beneficio, irrilevante ai fini fiscali, al pari degli altri crediti di imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Il decreto attuativo della misura dovrà regolare i seguenti aspetti non affrontati dal legislatore nazionale.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI

 La legge di Bilancio 2018 prevede un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese culturali e creative. Il beneficio sarà riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per l’attività di sviluppo, di produzione e di promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Quali sono le imprese che possono assumere la qualifica di culturali e creative?

La Legge di Bilancio 2018 si arricchisce di un credito d’imposta riservato alle imprese culturali e creative. Il nuovo bonus sarà rapportato ai costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Cosa sono le imprese culturali e creative

Con riferimento all’ambito soggettivo, i soggetti destinatari del beneficio sono le imprese culturali e creative.

Potranno ottenere la qualifica di impresa culturale e creativa le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia e hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti:

  • la letteratura;
  • la musica;
  • le arti figurative ed applicate;
  • lo spettacolo dal vivo;
  • la cinematografia;
  • l’audiovisivo;
  • gli archivi;
  • le biblioteche;
  • i musei;
  • il patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

La disciplina della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi è demandata ad un decreto interministeriale, che dovrà essere adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari (che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta) e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Cosa finanzia

Il nuovo credito d’imposta, concesso in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, sarà pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Per espressa previsione normativa, il beneficio non rileva ai fini della determinazione:

  • della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
  • della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Dotazione finanziaria

Il credito d’imposta sarà concesso nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Attuazione

È demandato ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di definire le disposizioni di attuazione, con riferimento, in particolare:

  • al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa;
  • alle tipologie di spesa ammissibili;
  • alle procedure per l’ammissione al beneficio;
  • ai limiti massimi della spesa ammissibile;
  • ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
  • ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi;
  • alle cause di decadenza e revoca del beneficio;
  • alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

Bonus per le imprese culturali e creative

SOGGETTI BENEFICIARI Imprese culturali e creative, in possesso dei seguenti requisiti:

Ø  svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

Ø  sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

Ø  hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti la letteratura, la musica, le arti figurative ed applicate, lo spettacolo dal vivo, la cinematografia e l’audiovisivo, gli archivi, le biblioteche, i musei, il patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

SPESE AMMISSIBILI Costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
MISURA 30% dei costi ammissibili.
DOTAZIONE FINANZIARIA 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
ATTUAZIONE Ø  Un decreto interministeriale dovrà fissare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

 

Ø  Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, dovranno essere definite le disposizioni attuative del credito d’imposta.

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