Informativa 7/2018 Novita’ I.V.A.

Informativa 7/2018 Novita’ I.V.A.

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE PRINCIPALI NOVITÀ IVA

In data 29 dicembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; in questo articolo passeremo in rassegna, necessariamente in estrema sintesi, le principali modifiche in ambito IVA. Salvo quanto diversamente previsto, le novità legislative previste dalla Legge di bilancio 2018 si applicano a partire dal 1°gennaio 2018.

Attenzione :Purtroppo, diversamente da quanto auspicato dai contribuenti, non è stato introdotto alcun correttivo alla norma che fissa i termini per l’esercizio della detrazione con la dichiarazione dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Salvo quanto diversamente previsto, le novità legislative previste dalla Legge di bilancio 2018 si applicano a partire dal 1°gennaio 2018.

 

Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA – (art. 1, comma 1)

Viene completata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018, già parzialmente operata dal D.L. n. 148/2017. Pertanto, le aliquote IVA per quest’anno rimangono invariate.

Mediante modifica alla legge di stabilità 2015 (Legge. n. 190/2014), vengono, inoltre, rimodulati gli aumenti IVA per gli anni prossimi sempre condizionati al futuro raggiungimento degli equilibri di bilancio statale. Vengono, quindi, previste le seguenti clausole di salvaguardia:

1) l’aliquota IVA del 10% verrà:

  • incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2019 (i.e. dal 10% all’11,5 %);
  • incrementata di ulteriori 1,5 punti percentuali dal primo gennaio 2020 (i.e. dall’11,5% al 13%);

2) l’aliquota del 22%:

  • verrà incrementata di 2,2 punti percentuali a decorrere dall’1 gennaio 2019 (da 22% a 24,2%);
  • a decorrere dall’1 gennaio 2020, verrà incrementata di ulteriori 0,7 punti percentuali (i.e. 24,9%);
  • a decorrere dall’1 gennaio 2021, verrà incrementata di un ulteriore 0,1 punto percentuale (i.e. 25%).

 

Definizione di “beni significativi” nell’ ambito di prestazioni di interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, comma 19)

Con la Legge di bilancio 2018 viene fornita una norma di interpretazione autentica delle disposizioni legislative relative all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% che, sulla base dell’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999 e decreto del Ministro delle finanze 29/12/1999, può essere applicata per i “beni significativi” nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, viene previsto che:

  • l’individuazione dei “beni significativi” si effettui in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale
  • il valore dei predetti beni sia quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che, in ogni caso, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi;
  • la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio, anche i beni di valore significativo.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi alla suddetta previsione tenuti fino al 1°gennaio 2018 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018).

Attenzione : Non è rimborsata l’IVA applicata in misura superiore sulle operazioni già effettuate.

 

Disposizioni fiscali in materia di donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale – (art. 1, comma 208)

Vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali relative alle cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (vengono apportate modifiche alla legge n. 166/2016).

In particolare, non opera la presunzione ai fini IVA per le cessioni gratuite (in altre parole, la donazione è senza applicazione dell’IVA e la donazione non influisce sul diritto alla detrazione):

  • di una serie di prodotti individuati dalla suddetta legge n. 166/2016 o da individuare con apposito decreto (e.g. eccedenze alimentari, medicinali donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute, altri prodotti da individuarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze etc.);
  • effettuate nei confronti di alcuni soggetti donatari (e.g. enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e che promuovono attività di interesse generale);
  • a condizione che vengano effettuati determinati adempimenti (i) dal soggetto donatore (i.e. per ciascuna cessione gratuita, emissione di un documento di trasporto; comunicazione telematica delle cessioni, effettuate in ciascun mese, da trasmettersi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti) e (ii) dall’ente donatario (i.e. dichiarazione trimestrale riportante gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute e l’impegno ad utilizzare tali beni per finalità istituzionali).

 

Estensione dell’aliquota IVA del 10% a determinate prestazioni – (art. 1, commi 340 e 357)

L’aliquota IVA del 10% viene estesa:

  • ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo nonché alle relative prestazioni rese da intermediari – si veda il n. 123 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 (vengono apportate modifiche al n. 119 della menzionata tabella);
  • ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalle menzionate società (viene introdotto il n. 123-quater alla suddetta tabella).

 

Pay-back nel settore farmaceutico (art. 1, commi 394-402)

I commi 394-402 della Legge di bilancio 2018 introducono alcune norme aventi l’obiettivo di uniformare ed interpretare il trattamento ai fini IVA dei versamenti (c.d. di pay-back) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto di spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

In estrema sintesi di una normativa complessa, le aziende farmaceutiche sono autorizzate a portare in detrazione l’IVA sugli importi che devono versare ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitari nazionale. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Modalità e adempimenti peculiari sono definite a seconda della tipologia di pay-back posto a carico dalle aziende farmaceutiche.

 

Disposizioni IVA nel settore carburanti (art. 1, commi 909, 917, 918-927)

Di seguito alcune delle principali modifiche che interessano il settore carburanti:

  • anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dalle fatture emesse dal 1°luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad utilizzo quali carburanti per motori;
  • obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, dal 1°luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad utilizzo quali carburanti per motori (è prevista la pubblicazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisca le informazioni da trasmettere, le regole tecniche etc.);
  • previsione di un piano straordinario di controlli anti evasione da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza;
  • obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA (viene modificato l’art. 22, comma 3, d.P.R. n. 633/1972);
  • esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le cessioni di cui al punto d) unicamente in caso di acquisto da parte di clienti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • ai fini della detrazione IVA per gli acquisti di carburante ai sensi dell’art. 19-bis 1, lettera d), d.P.R. n. 633/1972, necessità di prova del pagamento attraverso carta di credito, di debito o prepagate o altro mezzo idoneo identificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • abrogazione dell’obbligo di utilizzo della scheda carburante.

 

Proroga di termini (art. 1, commi 909 e 932)

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi (commi da 429 a 432, art. 1, Legge n. 311/2004), già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018 (proroga di un ulteriore anno).

Viene inoltre prorogato dal 16 settembre al 30 settembre il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) per gli anni in cui sussiste l’obbligo di presentazione di tale comunicazione.

 

Riduzione delle sanzioni in capo al cessionario/committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva (art. 1, comma 935)

  • Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Attenzione : Resta fermo il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione IVA. La restituzione dell’imposta è, tuttavia, esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale. Resta inoltre ferma la sanzione per indebita detrazione pari al 90% dell’IVA indebitamente detratta, ad esempio, in caso di mancata inerenza.

 

Operazioni casa madre-stabile organizzazione in caso di partecipazione ad un Gruppo IVA (art. 1, commi 984 e 985)

  • La Legge di bilancio 2018 modifica la disciplina del Gruppo IVA, introdotta dalla legge di Bilancio 2017.
  • Come noto, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo, con un’unica partita IVA. Se si opta per il Gruppo IVA, tra l’altro:
  • è prevista l’irrilevanza ai fini IVA delle operazioni tra i soggetti passivi partecipanti al gruppo IVA (salvo alcune eccezioni);
  • il Gruppo IVA opera come soggetto passivo IVA unico nei rapporti con soggetti non appartenenti al gruppo stesso.
  • Con la Legge di bilancio 2018, in breve, viene previsto che sono rilevanti ai fini IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi intercorse tra casa madre (sede) e stabile organizzazione, in caso di partecipazione ad un Gruppo IVA (introduzione dei nuovi commi da 4-bis a 4-sexies all’art. 70-quinquies, d.P.R. n. 633/1972).
  • La disciplina si applica alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2018.
  • Tale disposizione recepisce la sentenza della Corte di Giustizia UE C-7/13 (caso Skandia) in Italia.
  • In maggior dettaglio:
  • le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al Gruppo IVA nei confronti, rispettivamente, di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
  • parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA da parte, rispettivamente, di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del Gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;
  • le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro, rispettivamente, da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte;
  • specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti, rispettivamente, di una stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
  • La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (art. 13, comma 1, d.P.R.n. 633/1972).
  • Si applicano inoltre le regole ad hoc previste dal comma 3 del suddetto art. 13 (es. base imponibile pari al valore normale in caso di prestazioni infragruppo tra soggetti con limitato/assente diritto alla detrazione IVA).

 

Proroga al 1°settembre 2018 dell’obbligo di fatturazione elettronica per il tax-free shopping (art. 1, comma 1088)

  • Viene posticipato dal 1°gennaio 2018 al 1°settembre 2018 la decorrenza per l’emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’IVA, superiore a 154,94 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dalla UE (cfr. art. 38-quater, d.P.R. n. 633/72).
  • Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 4-bis, decreto-legge n. 193/2016

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