Informativa 14/2018 Credito ricerca & sviluppo
REDDITI SP 2018: IL CREDITO RICERCA & SVILUPPO
Il Bonus ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale che è stata introdotta in origine dall’art. 3 del D.L .n. 145/2013 e successivamente è stata modificata e prorogata.
Tale agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 50% della spesa incrementale rispetto all’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il bonus ricerca e sviluppo 2018 consiste nella possibilità di usufruire, per le imprese che investono negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nel settore della ricerca e dello sviluppo, al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività, di un credito d’imposta.
Requisiti e condizioni
Il credito è riconosciuto a ciascun beneficiario, per ogni anno, a condizione che:
- la spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per ciascun anno di imposta di almeno 30 mila euro;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
- Il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni) nelle seguenti misure:
- 50% della spesa incrementale per i costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca stipulati con Università, Enti e organismi di ricerca, altre imprese;
- 50% della spesa incrementale per strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali:
Attenzione: Si precisa che dal 2017 l’agevolazione spetta a prescindere dal fatto che il personale sia altamente qualificato e in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso Università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. In precedenza, la condizione necessaria per poter beneficiare del bonus, era che il personale fosse “altamente qualificato”.
I costi ammissibili per poter fruire dell’agevolazione sono in conclusione i seguenti:
- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione outilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 000 euro al netto dell’IVA;
- spese relative a contratti di ricerca(extra- muros) stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industrialirelative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Determinazione del credito
La metodologia di calcolo del credito d’imposta è basata su un calcolo di tipo incrementale.
Il bonus è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l’ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e l’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ossia il triennio 2012-2014 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Sulla “spesa incrementale” deve essere applicata l’aliquota “potenziata” del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2017.
Attenzione: Per i soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa (che va dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020), non avendo una media di riferimento, il credito d’imposta deve essere calcolato avendo riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta per il quale intendono fruire dell’agevolazione.
Attività agevolabili
Per procedere al conteggio dell’importo del credito occorre inizialmente procedere a verificare se le attività rientrano tra quelle ammissibili (indicate nell’art. 2 del D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016).
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (ricerca fondamentale)
2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 3) (ricerca industriale);
3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.
4) Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo sperimentale);
5) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (sviluppo sperimentale).
Soggetti interessati
Possono beneficiare del credito d’imposta per ricerca & sviluppo tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal regime contabile adottato e dal settore economico di appartenenza. Oltre ai titolari di reddito d’impresa, sono quindi ricompresi tra i soggetti interessati anche:
- le reti di imprese;
- i consorzi;
- le stabili organizzazioni dello Stato di imprese non residenti;
- gli enti non commerciali (relativamente all’attività commerciale svolta);
- le imprese agricole (che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del T.U.I.R.);
- le imprese di nuova costituzione che intraprendono quindi l’attività nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Novità
La Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha modificato la disciplina del credito R&S. Le nuove regole introdotte sono in vigore, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio 2017 e pertanto interesseranno la predisposizione del modello Redditi SP 2018. In particolare, le novità riguardano:
- l’aumento al 50% dell’aliquota dell’agevolazione (unificata ora per tutte le spese ammissibili, in precedenza pari al 25% e 50%)
- l’incremento da 5 a 20 milioni di Euro dell’importo massimo annuale del credito che può essere maturato
- l’inclusione tra i soggetti beneficiari delle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti
- l’ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (anno 2017 per i soggetti “solari”), l’incentivo è destinato anche alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo eseguite in funzione di contratti stipulati con imprese committenti non residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 04.09.1996.
Soggetti esclusi
Non possono fruire dell’agevolazione del credito ricerca & sviluppo, le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (ipotesi di fallimento e liquidazione coatta).
Certificazione
Le imprese sono tenute alla predisposizione di apposita documentazione contabile che deve essere certificata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.
L’obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto anche con riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, le quali devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione, al fine di attestare la regolarità formale della documentazione nonché l’effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Tale documentazione contabile deve essere certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili e deve essere allegata al bilancio, conservata ed esibita, in caso di controlli, unitamente al bilancio.
La documentazione non deve essere materialmente depositata, unitamente al bilancio d’esercizio, presso il registro imprese, ma è sufficiente predisporre nei termini la certificazione e conservarla, al fine di esibirla, insieme al bilancio, al momento del controllo.
Nel dettaglio, si riepilogano i documenti obbligatori contabili:
- Progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività svolte;
- Per le spese relative al personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in ricerca e sviluppo e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo e controfirmati dal revisore che certifica la spesa;
- Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di ricerca e sviluppo;
- Per i costi di ricerca extra-muros: contratti di ricerca, con una relazione debitamente firmata dai commissionari;
- Per le spese per le privative industriali acquisite da terzi, i relativi contratti e una relazione, firmata dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce;
- Prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta (tale prospetto non è soggetto a certificazione da parte del revisore legale);
- Documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente.
Utilizzo del credito d’imposta
Le società che vorranno utilizzare il credito R&S dovranno indicarlo nel quadro RU del Modello REDDITI.
In particolare nel modello Redditi SP, il credito dovrà essere riportato nella sezione IV-BIS rigo RU100. In particolare nel rigo RU100 va indicato in:
- colonna 1: la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- colonna 2: l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo intra-muros;
- colonna 3: l’importo relativo al costo del personale impiegato nelle attività
- colonna 4: l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (comma 1-bis dell’art. 3 del decreto-legge n. 145/2013)
- colonna 5: l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo extra-muros;
- colonna 7: l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti già incluso nell’ammontare indicato in colonna 5.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili.
La compensazione deve avvenire tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “6857”.
Il riconoscimento della cumulabilità con altre agevolazioni comporta che i costi agevolabili devono essere assunti al lordo di altri contributi pubblici ed agevolazioni ricevuti e l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO:
COME SI CALCOLA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2017
La legge di Bilancio 2017 ha modificato, rafforzandola, la disciplina del credito d’imposta R&S, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013.
Le novità sono in vigore dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016. Per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, le nuove regole sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e fanno il loro debutto nei bilanci 2017.
In particolare, le novità in vigore dal 2017, che impattano in sede di predisposizione dei bilanci dell’esercizio 2017, riguardano:
- l’aumento al 50%dell’aliquota dell’agevolazione, che è diventata unica per tutti i tipi di spese ammissibili;
- l’incremento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annualedel credito che ciascun soggetto beneficiari può maturare;
- l’estensionedella platea dei soggetti beneficiari con l’inclusione delle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;
- l’ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.
Il credito d’imposta, a seguito della proroga disposta dalla legge di Bilancio 2017, resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2017:
- i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020;
- i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del beneficio per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020-2021.
A chi spetta
Si ricorda brevemente che possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti titolaridi reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2016, possono avvalersi dell’agevolazione anche:
- gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- le imprese agricoleche determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
- i consorzi;
- le reti di imprese;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;
- le imprese di nuova costituzione, vale a dire che imprese che intraprendono l’attività nel periodo di vigenza dell’agevolazione, ossia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
- Sono invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (come ad esempio nelle ipotesi di fallimento e liquidazione coatta).
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 (anno 2017, per i soggetti “solari”), il bonus compete anche alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo eseguite in base a contratti stipulati con imprese committenti non residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
NOTA BENE: Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della circolare n. 13/E/2017, è possibile fruire del bonus non solo per l’esecuzione di un contratto di ricerca stipulato con una controparte contrattuale indipendente, ma anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata (ad esempio, tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo), nonché nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera. In quest’ultimo caso, ai fini dei successivi controlli, la stabile organizzazione deve predisporre, per ogni progetto di ricerca, una relazione descrittiva delle attività svolte corredata da un prospetto di raccordo tra le spese, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta, la loro imputazione contabile nonché la relativa ripartizione per singolo centro di costo. |
Attività agevolabili
Primo passaggio per calcolare l’agevolazione è individuare le attività di ricerca e sviluppo svolte e accertare se tali attività rientrano tra quelle ammissibili, specificatamente indicate nell’articolo 2 del D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016.
Nello specifico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (ricerca fondamentale);
2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 3) (ricerca industriale);
3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.
Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo sperimentale);
4) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (sviluppo sperimentale).
Costi ammissibili
Altra fase ai fini della determinazione del credito d’imposta da iscrivere in bilancio è definire i costi sostenuti collegati all’attività di ricerca e sviluppo svolta.
In sintesi, dal 2017, sono ammissibili le spese relative a:
- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione outilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA;
- spese relative a contratti di ricerca(extra- muros) stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industrialirelative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Nota bene: Si ricorda che la disciplina richiede come condizione per aver diritto al credito d’imposta che con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenuta nel 2017 deve essere di importo almeno 30.000 euro. Pertanto, per i bilanci 2017, le imprese devono verificare che nel 2017 sia soddisfatta tale soglia minima di accesso all’agevolazione. |
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2016:
- i costi sono ammissibili indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi;
- l’imputazione delle spese al periodo di imposta deve essere effettuata sulla base delle regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR, a prescindere dalla circostanza che l’impresa applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile.
Come determinare il credito d’imposta
Dopo aver determinato i costi ammissibili, si può procedere con il calcolo del credito d’imposta da iscrivere in bilancio.
Il beneficio è determinato secondo un approccio incrementale. Il bonus, in particolare, è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l’ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e l’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ossia il triennio 2012-2014 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Sulla “spesa incrementale” deve essere applicata l’aliquota “potenziata” del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2017.
Per i soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa (che va dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020), non avendo una media di riferimento, il credito d’imposta deve essere calcolato avendo riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta per il quale intendono fruire dell’agevolazione.
Documentazione
Le imprese sono tenute alla predisposizione di apposita documentazione contabile che deve essere certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.
L’obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto anche con riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, le quali devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione, al fine di attestare la regolarità formale della documentazione nonché l’effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile si aggiungono al credito di imposta “principale” spettante per le attività di ricerca e sviluppo e sono ammissibili nella misura del 100%, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Tale documentazione contabile deve essere certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili e deve essere allegata al bilancio, conservata ed esibita, in caso di controlli, unitamente al bilancio.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2017 ha chiarito che “l’allegazione al bilancio” della certificazione contabile dei costi rilevanti ai fini del calcolo del credito di imposta non deve essere intesa nel senso che i contribuenti che hanno l’obbligo della certificazione delle spese sono tenuti a depositare materialmente la certificazione, unitamente al bilancio d’esercizio, presso il registro imprese della Camera di commercio. Infatti, è sufficiente predisporre nei termini la certificazione e conservarla, al fine di esibirla, insieme al bilancio, al momento del controllo.
Sono esenti dall’obbligo di certificare ed allegare la documentazione contabile relativa alle attività di ricerca e sviluppo svolte, le imprese con bilancio certificato. Tale imprese, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2016, sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta.
OBBLIGHI DOCUMENTALI |
Ø Progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività svolte |
Ø Per le spese relative al personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in ricerca e sviluppo e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo e controfirmati dal revisore che certifica la spesa. |
Ø Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di ricerca e sviluppo. |
Ø Per i costi di ricerca extra-muros: contratti di ricerca, con una relazione debitamente firmata dai commissionari |
Ø Per le spese per le privative industriali acquisite da terzi, i relativi contratti e una relazione, firmata dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce. |
Ø Prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta (tale prospetto non è soggetto a certificazione da parte del revisore legale). |
Ø Documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente. |