Informativa 31/2019 – Novità in materia di “lotteria degli scontrini” – Disposizioni attuative per l’invio telematico dei dati

Informativa 31/2019 – Novità in materia di “lotteria degli scontrini” – Disposizioni attuative per l’invio telematico dei dati

1 Premessa

A partire dall’1.1.2020 prenderà avvio la c.d. “lotteria degli scontrini”, nell’ambito della quale l’ac­quisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all’estrazione di premi messi in palio.

La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all’IVA e alle imposte dirette.

La lotteria è disciplinata dall’art. 1 co. 540 – 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), come da ultimo modificato dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), in corso di conversione in legge.

La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato.

Le regole tecniche per l’invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli esercenti sono invece state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

2 Condizioni per la partecipazione alla lotteria

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (ossia in veste di privati consumatori).

Ai fini della partecipazione alle estrazioni, inoltre, è necessario che:

  • l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corri­spettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
  • l’acquirente comunichi all’esercente il proprio codice identificativo all’atto dell’acquisto;
  • l’esercente trasmetta i dati dell’operazione (compreso il codice identificativo) all’Agenzia delle Entrate mediante strumenti che garantiscono la sicurezza e l’autenticità della trasmissione.

L’attuazione della lotteria, dunque, richiede un contesto operativo nel quale la generalità dei com­mer­cianti al minuto effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; occorre però rile­va­re che, nei primi sei mesi del 2020, una parte dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio potrebbe non essersi ancora dotato degli strumenti idonei alla memorizzazione elettronica e trasmis­sione telematica dei corrispettivi, essendo ancora ammesso l’utilizzo di modalità tradi­zio­na­li di certificazione e registrazione delle operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15).

2.1 Comunicazione del “codice lotteria”

In base al dato letterale dell’art. 1 co. 540 della L. 232/2016, l’acquirente, per partecipare alla lotteria, deve comunicare all’esercente il proprio codice fiscale.

Tuttavia, secondo quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 31.10.2019 n. 81, l’acquirente, all’atto dell’acquisto, non dovrà comunicare il proprio codice fiscale, bensì il c.d. “co­dice lotteria”, ossia un codice identificativo che rappresenta uno “pseudonimo del codice fiscale” del cliente. Tale codice potrà essere richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’interno di un apposito portale on line (“portale della lotteria”).

Comunicando il proprio codice all’esercente all’atto della memorizzazione dei dati dell’operazione (ossia al momento di effettuazione dell’operazione), l’acquirente comunica la propria volontà di partecipare alla lotteria.

2.2 Acquisti con emissione della fattura

Ai fini della partecipazione alla lotteria non rileva la circostanza che l’acquisto sia documentato mediante fattura, purché:

  • l’acquirente agisca in veste di privato consumatore;
  • l’esercente sia un soggetto che effettua operazioni al dettaglio ex 22 del DPR 633/72 e che trasmette in via telematica i dati dei corrispettivi.

In tale eventualità, però, è necessario che la fattura sia emessa in modalità elettronica tramite il Sistema di Interscambio (art. 1 co. 541 della L. 232/2016).

La norma prevede altresì la possibilità di inviare i dati delle fatture mediante il c.d. “spesometro” di cui all’art. 21 del DL 78/2010, ma tale comunicazione è stata abolita con decorrenza dal 2019.

3 Premi

Le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria nazionale degli scon­tri­ni saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’A­gen­zia delle Entrate (art. 1 co. 544 della L. 232/2016).

3.1 Esenzione fiscale dei premi

Al fine di incentivare la partecipazione alla lotteria, è stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale (art. 1 co. 540 ultimo periodo della L. 232/2016, inserito dall’art. 19 del DL 124/2019).

3.2 Pagamenti mediante mezzi elettronici

Per favorire la diffusione di mezzi di pagamento tracciabili, l’art. 1 co. 542 della L. 232/2016 (come modificato dall’art. 19 del DL 26.10.2019 n. 124) dispone l’istituzione di premi speciali in caso di operazioni per le quali il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante mezzi elettronici.

Tali premi saranno attribuiti agli acquirenti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle or­di­na­rie (viene dunque eliminata la precedente disposizione che, in caso di pagamenti elettronici, pre­ve­deva solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria ordinaria).

Inoltre, viene prevista l’istituzione di premi anche a favore degli esercenti che certificano le opera­zio­ni con pagamenti tracciati.

I premi speciali saranno definiti con il citato provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro un ammontare annuo non superiore a 45 milioni di euro.

4 Obblighi degli esercenti

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di par­te­cipare alla lotteria degli scontrini (comunicando il proprio codice lotteria) sono tenuti a trasmet­te­re i dati dell’operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

4.1 Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web

Al fine di consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria, è previsto che tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web di cui al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 siano adeguatamente aggiornati entro il 31.12.2019.

Tali strumenti dovranno anche essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei do­cumenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al medesimo provvedimento.

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria

Un’eccezione è prevista, in via temporanea, per gli esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie).

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122 stabilisce che, fino al 30.6.2020, i registratori utilizzati da tali soggetti non possono trasmettere al “sistema lotteria” i dati di dettaglio delle ope­ra­zioni effettuate. Infatti, non sono ancora state individuate soluzioni tecniche idonee a rispettare il regolamento UE 27.4.2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, gli esercenti in parola, al fine di non incorrere in eventuali violazioni del citato regola­mento, non acquisiscono il codice lotteria dei clienti. Di conseguenza, fino al 30.6.2020, i cor­rispet­tivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sa­ni­taria non possono “partecipare” alla lotteria (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 81).

4.2 Modalità e termini di invio dei dati

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) genereranno un file XML secondo il trac­ciato “Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” (allegato al provv. 31.10.2019 n. 739122), contenente i soli documenti commerciali corredati dal codice lotteria dei clienti.

Il file così generato sarà trasmesso all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito servizio “lotte­ria/cor­rispettivi”, che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. Tale servizio potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “In servizio”, ossia che hanno già effettuato almeno una trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di utilizzo di un Server RT, saranno effettuate tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad esso collegati.

Dati da trasmettere

Nell’ambito del file generato dal registratore telematico saranno trasmessi, in particolare:

  • i dati identificativi del registratore;
  • la denominazione del cedente o prestatore;
  • l’identificativo progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso;
  • l’identificativo del punto cassa (in caso di utilizzo di un Server RT);
  • l’importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elet­tronici, nonché l’importo del corrispettivo non pagato;
  • il codice lotteria del cliente.

Laddove siano stati effettuati resi o annulli per i documenti commerciali precedentemente trasmes­si al “sistema lotteria”, l’esercente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Termini di invio dei dati

I file sono generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo.

La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del do­cumento commerciale e, comunque, entro il termine di cui all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’individuazione dei suddetti termini è volta ad evitare concentrazioni degli invii negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa.

Dimensioni del file

Il file dovrà contenere, di norma, 100 documenti (numero massimo consentito) ovvero raggiungere la dimensione di 60 KB (dimensione massima consentita), al fine di garantire un funzionamento efficiente del sistema.

La trasmissione di file con un numero di documenti inferiore alla soglia massima dovrebbe av­ve­nire soltanto a fronte della chiusura di cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei (es. guasto).

Controlli

A seguito della trasmissione, il file sarà sottoposto ad una fase di verifica:

  • se il file viene accolto senza segnalazioni, i dati vengono trasmessi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tutti i documenti in esso contenuti consentono di partecipare alla lotteria;
  • se il file viene scartato, i documenti sono ritenuti non validi ai fini della lotteria;
  • se il file viene accolto con segnalazioni inerenti a uno o più documenti, questi ultimi saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria.

4.3 Trattamento dei dati

I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Infatti, come rilevato nel provv. Garante della privacy 31.10.2019 n. 197, i dati oggetto di me­moriz­za­zione e trasmissione telematica, seppur sottoposti a pseudonimizzazione mediante l’utilizzo del codice lotteria, “debbono essere considerati come dati personali, in quanto rappresentano informa­zio­ni su persone fisiche identificabili”.

5 regime sanzionatorio

Al fine di rendere maggiormente efficace la lotteria degli scontrini, l’art. 20 del DL 26.10.2019
n. 124 prevede una sanzione amministrativa, da 100,00 e 500,00 euro, per gli esercenti che:

  • rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria;
  • omettono di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle singole operazioni.

Inoltre, è esclusa l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.

Esercenti privi dei registratori telematici

Una deroga è prevista, fino al 30.6.2020, per gli esercenti che, pur essendo tenuti alla memoriz­za­zio­ne elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, continuano a certificare le ope­razioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15).

L’art. 20 co. 2 del DL 124/2019 prevede, infatti, che, nel primo semestre di operatività della lotteria (ossia, tra l’1.1.2020 e il 30.6.2020), tali esercenti non sono soggetti alla suddetta sanzione.

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