Informativa 23/2020 Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Informativa 23/2020 Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1 premessa

Con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

 

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:

  • ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 13.4.2020 n. 9, ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni del DL 8.4.2020 n. 23, confermando gli eventuali chiarimenti già forniti dalla precedente circ. 3.4.2020 n. 8 in relazione al DL 17.3.2020 n. 18.

 

Di seguito si analizzano le disposizioni del DL 8.4.2020 n. 23 in materia di ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei suddetti chiarimenti.

2 ulteriore differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza il 16.3.2020.

 

Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

 

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

 

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

3 sospensione dei versamenti per riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Ai sensi dell’art. 18 co. 1 – 4 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA.

 

La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

 

Come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, poiché la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va valutata separatamente in relazione ai due mesi in esame, è quindi possibile che:

  • si abbia diritto alla sospensione dei versamenti per il mese di aprile e non anche per il mese di maggio;
  • oppure non si abbia diritto alla sospensione dei versamenti per il mese di aprile ma tale sospensione sia applicabile per il mese di maggio.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro

Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti “solari”) sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di almeno il 50% (invece del 33%).

Versamenti contributivi

In entrambi i casi sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

3.1 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del fatturato e dei corrispettivi

La circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9 ha chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista (almeno il 33% o il 50%), va operato prendendo a riferimento:

  • le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020);
  • alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi che non sono rilevanti ai fini IVA.

 

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. In particolare:

  • per la fattura immediata, la data da considerare è la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>);
  • per la fattura differita, occorre considerare la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
  • per i corrispettivi, la data da considerare è la data del corrispettivo giornaliero.

 

Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2019 e 2020, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2019 e 2020, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2019 e 2020 emesse entro il 15 aprile 2019 e 2020.

Soggetti che certificano le operazioni sia con fatture che con corrispettivi

Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, deve avvenire sulla somma dei due elementi.

Assenza dell’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi

Nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’emissione della fattura o dei corrispettivi (come, ad esempio, per le operazioni previste all’art. 74 del DPR 633/72), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti, potrà assumere tali elementi.

Contribuenti in regime IVA trimestrale

Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile (2019 e 2020).

Autotrasportatori

Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (ai sensi dell’art. 74 co. 4, ultimo periodo, del DPR 633/72), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica della riduzione del fatturato va eseguita con riferimento alle fatture relative alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell’agevo­lazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazione del trimestre successivo.

Imprese agricole

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di sospensione dei versamenti di cui all’art. 18 del DL 23/2020 si applica anche alle imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale.

 

Al fine di effettuare il confronto richiesto dalla norma in esame, viene chiarito che occorre utilizzare:

  • i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020;
  • ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.

Rateizzazione del saldo IVA relativo al 2019

In caso di rateizzazione del saldo IVA relativo al 2019 a partire dal 16.3.2020, la circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9 ha chiarito che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 18 del
DL 23/2020, è possibile sospendere il versamento delle rate scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020.

3.2 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

 

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, in tale caso non si applica la condizione collegata della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

3.3 Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3.4 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ri­cavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), che non svolgono l’attività in determinati settori o Pro­vince mag­gior­mente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:

  • relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
  • che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.

 

Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.

4 soggetti residenti o con sede operativa nelle province di bergamo, brescia, cremona, lodi e piacenza

Ai sensi dell’art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.

 

La sospensione dei versamenti IVA:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

 

Anche in tale caso occorre quindi tenere conto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del fatturato e dei corrispettivi, illustrati nel precedente § 3.

 

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5 soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del
DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli
    23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

 

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:

  • almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
  • almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
  • almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

 

Anche in tale caso occorre quindi tenere conto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del fatturato e dei corrispettivi, illustrati nel precedente § 3.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:

  • almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
  • almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
  • almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

 

Anche in tale caso occorre quindi tenere conto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del fatturato e dei corrispettivi, illustrati nel precedente § 3.

5.1 Effettuazione dei versamenti sospesi

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5.2 soggetti che svolgono più attività

In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (§ 1.2), qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

5.3 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e so­cietà sportive

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell’art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

6 sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

6.1 Ambito di applicazione

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, con la norma in esame si è voluto estendere il beneficio della sospensione dei versamenti agli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Pertanto, qualora esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore), rientrano fra i soggetti beneficiari anche:

  • le ONLUS, iscritte negli appositi registri;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Per beneficiare della sospensione dei versamenti ai sensi dell’art. 18 co. 5 del DL 23/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • è necessario che gli enti in esame non svolgano un’attività commerciale;
  • non si applica la condizione collegata della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Enti non commerciali che svolgono anche un’attività commerciale

Qualora l’ente non commerciale svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale in modo non prevalente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti al verificarsi delle condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d’impresa (si veda il precedente § 3).

6.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7 cooperazione tra agenzia delle entrate, enti di previdenza e INAIL ai fini dei controlli

L’art. 18 co. 9 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso art. 18 sopra illustrata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

8 non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Con l’art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina, di cui all’art. 62 co. 7 del
DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene infatti previsto che non sono assog­gettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8 e 13.4.2020 n. 9) ha chiarito che, nella determinazione del limite di 400.000,00 euro, non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, in base alla disciplina degli ISA.

8.1 Rilascio di un’apposita dichiarazione

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

8.2 compilazione della fattura elettronica

Laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l’applicazione della norma agevolativa in esame, ai fini della compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8 e 13.4.2020 n. 9) ha chiarito che:

  • nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta”;
  • non va conseguentemente compilato il blocco “DatiRitenuta”.

8.3 Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’ac­conto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

 

Al fine del versamento delle ritenute non operate, l’Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8 e 13.4.2020 n. 9) ha reso noto che sarà istituito un nuovo e specifico codice tributo.

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