Informativa 52/2021 – Imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – Esonero contributivo per i mesi di novembre e di-cembre 2020 e gennaio 2021 – Presentazione delle domande
Gli artt. 16 e 16-bis del DL 28.10.2020 n. 137, dopo le modifiche apportate dall’art. 19 co. 1 lett. a) del DL 22.3.2021 n. 41, riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
L’INPS ha fornito le prime indicazioni con il messaggio 13.11.2020 n. 4272 e illustrato la disciplina della misura agevolativa con la circ. 8.9.2021 n. 131. Infine, ha dettato le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso all’esonero in argomento con il messaggio 4.11.2021 n. 3774.
2 imprese interessate
L’esonero in esame riguarda le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, identificate con i codici ATECO di cui all’Allegato 3 al DL 28.10.2020 n. 137, di seguito riportati (codici riportati anche nella circ. INPS 8.9.2021 n. 131).
Codice ATECO | Descrizione |
01.xx.xx | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
02.xx.xx | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
03.xx.xx | Pesca e acquacoltura |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni delimitate) |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05.00 | Produzione di birra |
46.21.22 | Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22.00 | Commercio all’ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
3 ambito applicativo dell’agevolazione
L’esonero contributivo introdotto con gli artt. 16 e 16-bis del DL 28.10.2020 n. 137 trova applicazione nei confronti delle suddette imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le imprese produttrici di vino e birra, in relazione alla contribuzione dovuta, nel periodo di riferimento, dai:
- datori di lavoro;
- lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’esonero, inoltre, non si applica sui premi INAIL, sulle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento e, limitatamente ai datori di lavoro, anche sul:
- contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ex DM 7.4.2016 n. 95269;
- contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
4 condizioni
Ai fini dell’accesso alla misura agevolativa è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’accesso all’esonero contributivo è subordinato alla presentazione telematica del modulo “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, disponibile all’interno del:
- “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), per i datori di lavoro;
- “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.
All’interno del modulo, il soggetto interessato ad accedere alla misura deve:
- dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12;
- indicare l’importo dell’esonero richiesto (per i lavoratori agricoli autonomi, il modulo di domanda esporrà gli importi precompilati con l’importo dell’esonero separatamente per l’anno 2020 e per l’anno 2021);
- specificare la quota di esonero che richiede ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12 (nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto).
Possono presentare la domanda anche i lavoratori agricoli autonomi iscritti alla Gestione previdenziale di riferimento per i quali non è stato effettuato il calcolo della contribuzione con l’emissione del 2021.
Termine di presentazione
Il modulo deve essere presentato entro il 4.12.2021, cioè entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS 4.11.2021 n. 3774.
6 comunicazione degli esiti
La comunicazione degli esiti è effettuata dall’INPS attraverso PEC o specifica news individuale.
La data di ricezione della comunicazione dell’esito rileva ai fini dei termini di versamento della contribuzione eccedente.
6.1 DATORI DI LAVORO
Gli esiti della domanda saranno:
- comunicati a ciascun datore di lavoro, in caso di esito positivo, a mezzo posta elettronica certificata, insieme all’importo autorizzato in via definitiva (per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per OTI e OTD, trimestre di competenza ed emissione di riferimento);
- consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’importo autorizzato in via definitiva non può essere superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Limitatamente alle aziende CIDA, l’importo dell’esonero non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi INPS (qualora l’importo richiesto sia diverso da quello risultante dai flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore).
L’importo autorizzato potrà subire riduzioni in base alle risorse disponibili. Tale riduzione sarà applicata in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari (per chi ha richiesto l’esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, la riduzione si applicherà in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12).
Fruizione dell’esonero
L’esonero può essere fruito in modo differente tenuto conto se il datore di lavoro ha effettuato o meno il versamento della contribuzione nel periodo di riferimento. In particolare, il datore di lavoro che:
- non ha effettuato il versamento, deve – entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC dell’importo autorizzato in via definitiva – provvedere al pagamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato;
- ha già effettuato il versamento in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero, potrà richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla gestione privata e pubblica, la circ. INPS 8.9.2021 n. 131 ha dettato le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens ai fini del recupero dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
6.2 LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI
Gli esiti della domanda saranno:
- comunicati a ciascun lavoratore autonomo, in caso di esito positivo, a mezzo specifica news, insieme anche all’importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell’emissione del 2020 e quello autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021;
- consultabili nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.
L’importo autorizzato in via definitiva può essere diminuito a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione. In particolare, per chi accede anche all’esonero contributivo ex art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178, l’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata).
Fruizione dell’esonero
I lavoratori agricoli autonomi saranno tenuti al versamento della contribuzione dovuta in eccedenza l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news.