Informativa 25/2022 – Credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis del DL 34/2020) – Termini di presentazione delle domande per il 2021 e sintesi della disciplina
Dal 10.5.2022 al 10.6.2022, i soggetti che, con riferimento al 2021, intendono beneficiare del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, ai sensi dell’art. 48-bis del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), devono inviare, esclusivamente in via telematica, le previste comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
In data 6.5.2022, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati aggiornati il modello e le istruzioni da utilizzare per le suddette comunicazioni.
Quadro normativo di riferimento
In relazione all’incentivo in esame, sono state emanate le seguenti disposizioni attuative:
- il DM 27.7.2021, che ne ha individuato i beneficiari;
- il provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282, che ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni;
- il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293378, che ha definito i termini per la relativa presentazione;
- il provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2021 n. 334506, che ha stabilito la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile con riferimento al 2020.
Infine, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”), l’art. 3 co. 3 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), conv. L. 28.3.2022 n. 25, ha esteso a nuovi settori il credito d’imposta in esame.
2 Ambito applicativo dell’agevolazione
In base all’art. 48-bis del DL 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d’imposta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (come individuati dal citato DM 27.7.2021, in base ai codici ATECO di seguito riportati);
- limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.
Attività economiche interessate
Tenuto conto della suddetta estensione di cui all’art. 3 co. 3 del DL 4/2022, il quadro completo delle attività beneficiarie dell’agevolazione è riportato nella seguente tabella.
Codice ATECO | Descrizione |
13.10.00 | Preparazione e filatura di fibre tessili |
13.20.00 | Tessitura |
13.30.00 | Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari |
13.91.00 | Fabbricazione di tessuti a maglia |
13.92.10 | Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento |
13.92.20 | Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |
13.93.00 | Fabbricazione di tappeti e moquette |
13.94.00 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95.00 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
13.96.10 | Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.99.10 | Fabbricazione di ricami |
13.99.20 | Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
13.99.90 | Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
14.11.00 | Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.12.00 | Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro |
14.13.10 | Confezione in serie di abbigliamento esterno |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.00 | Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 | Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento |
14.19.21 | Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate |
14.19.29 | Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
14.20.00 | Confezione di articoli in pelliccia |
14.31.00 | Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.39.00 | Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15.11.00 | Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.01 | Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
15.12.09 | Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 | Fabbricazione di calzature |
15.20.20 | Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
16.29.11 | Fabbricazione di parti in legno per calzature |
16.29.12 | Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili |
20.42.00 | Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili |
20.59.60 | Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio |
32.12.10 | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi |
32.12.20 | Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
32.13.01 | Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) |
32.13.09 | Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |
32.50.50 | Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
32.99.20 | Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini |
47.51 | Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (solo per il 2021) |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (solo per il 2021) |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (solo per il 2021) |
2.1 omogeneità del metodo e dei criteri valutativi delle rimanenze
Ai fini dell’incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
2.2 attestazione della consistenza delle rimanenze
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.
Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
3 Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è:
- riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 250 milioni di euro, per l’anno 2022 (limite così aumentato dai precedenti 150 milioni di euro, in seguito all’ampliamento dei beneficiari);
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, adoperando il codice tributo “6953” (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. 65), nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
4 Adempimenti per la fruizione del credito d’imposta
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato dal citato provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282.
Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d’imposta:
- rendono noto all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili;
- rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche;
- solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro, dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011.
Aggiornamento del modello e delle relative istruzioni
Il modello e le istruzioni sono stati aggiornati in data 6.5.2022, al fine di tenere conto delle novità introdotte dal provv. 27.4.2022 n. 143438, che ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11.12.2021, che va presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (c.d. regime “quadro” o “ombrello”).
In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione del bonus tessile, moda e accessori è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello approvato dal citato provv. 143438/2022).
Tra le ulteriori modifiche apportate al modello e alle istruzioni, si segnalano:
- l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario del credito d’imposta intende restituire, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final;
- l’adeguamento, nella dichiarazione sostitutiva, dei nuovi massimali applicabili con riferimento alla Sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final (290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori);
- l’introduzione dei codici attività relativi ai beneficiari dell’agevolazione per il solo 2021, a seguito dell’estensione operata all’art. 3 co. 3 del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”).
5 Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”), l’invio deve avvenire dal 10.5.2022 al 10.6.2022.
Ricevuta di presa in carico o scarto
A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Presentazione di comunicazioni di variazione
Nel suddetto periodo è possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
6 Determinazione della percentuale fruibile del credito
Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale relativa al 2021 sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro il 20.6.2022 (10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione).
Pertanto, l’attribuzione dell’incentivo avverrà proporzionalmente alle risorse disponibili e non secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (c.d. “click day”).
Quindi, per poter beneficiare del credito d’imposta, è sufficiente che il relativo invio avvenga entro il termine ultimo (come riportato, il 10.6.2022, con riferimento al 2021).