Informativa 14/2023 – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2022 – Modalità e termini

Informativa 14/2023 – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2022 – Modalità e termini

1 premessa

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:

  • nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022.

 

La soglia massima pari a 15.000,00 euro è stata infatti così innalzata a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018
n. 145 (legge di bilancio 2019).

La soglia minima pari a 2.000,00 euro tiene invece conto del fatto che è stato ridotto, a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2022, il limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero. L’incremento del limite da 2.000,00 a 5.000,00 euro a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), non ha quindi rilevanza in relazione alle operazioni ef­fettuate nel 2022.

 

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.12.2022, l’adempimento in esame scade l’11.4.2023 o il 20.4.2023, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA.

 

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

2 soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agen­­zie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pub­blici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

3 finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro effettuate fino al 31.12.2022, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

  • da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equi­pa­rati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano re­sidenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 

In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le per­sone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano.

In precedenza, invece, sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti al limite ordinario di utilizzo del contante.

3.1 adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il ce­dente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l’intenzione di aderire alla speciale di­sciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
  • all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubi­cata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un ope­ra­tore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione pre­ven­tiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esame.

Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effet­tua­te in de­ro­ga al li­mi­te ordinario di trasferimento del denaro contante, co­mu­nicandole annualmente all’Agenzia del­le Entrate.

3.2 variazione del limite per il divieto di utilizzo dei contanti

L’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l’art. 49 del DLgs. 231/2007, ha stabilito l’incremento del limite all’utilizzo del denaro con­­­tante da 2.000,00 a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023.

 

Nel 2023, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti le­gate al turismo straniero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ef­fet­tuate dall’1.1.2022 al 31.12.2022.

Pertanto, poiché la disciplina dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di uti­lizzo dei contanti, deve ritenersi che l’obbligo di comu­ni­­ca­zione in esame, riferito al 2022, non riguardi le opera­zioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e in­fe­rio­re a 2.000,00 euro, an­corché nell’art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicita­mente riferi­men­to all’im­porto di 1.000,00 euro, conformemente ad un precedente limite previsto dall’art. 49 del DLgs. 231/2007.

4 modalità di comunicazione

La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
  • data di emissione del documento/fattura;
  • numero della fattura;
  • data di registrazione della fattura;
  • imponibile;
  • IVA applicata.

 

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

5 TERMINI di comunicazione

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo stranie­ro, riguardanti l’anno 2022, devono essere effet­tuate entro:

  • l’11.4.2023 (primo giorno lavorativo successivo al termine ordinario del 10.4.2023, che ca­de in un giorno festivo), da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base men­sile;
  • il 20.4.2023, da parte degli altri soggetti.

 

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va ve­­rifi­cata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

6 modalitÀ di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

  • direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti pos­se­duti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consu­lenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

 

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agen­zia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stes­sa Agenzia.

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