Informativa 15/2024 – Applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli assicuratori – Adempimenti connessi
L’art. 1 co. 89 – 90 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha eliminato le ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Con la circolare 21.3.2024 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla decorrenza e sull’ambito applicativo del venir meno del regime di esonero.
2 AMBITO applicativo della ritenuta su provvigioni
I sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
2.1 Misura e base imponibile della ritenuta
La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, il mediatore, il rappresentante o il procacciatore d’affari:
- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi;
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi.
Ai fini in esame, si considerano dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Si considerano, invece, terzi:
- i soggetti che, senza vincolo di subordinazione, collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari;
- i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2.1.1 Assenza di dipendenti o terzi in via continuativa
Se non ci si avvale di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni.
2.1.2 Attività svolta con impiego di dipendenti o terzi in via continuativa
Se ci si avvale di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.
2.2 Adempimenti per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
2.2.1 Contenuto della dichiarazione
La dichiarazione deve:
- essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta;
- contenere i dati identificativi del percipiente la provvigione;
- contenere l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
2.2.2 Modalità di trasmissione
La suddetta dichiarazione può essere trasmessa, in alternativa:
- con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata.
L’invio deve avvenire:
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della misura ridotta (quindi, entro il 31.12.2024, se si intende richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta dal 2025);
- oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
2.2.3 Validità della dichiarazione
La dichiarazione è valida anche oltre l’anno cui si riferisce, fino al permanere delle condizioni richieste per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta.
Rimane fermo l’obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.
3 Soppressione del regime di esonero
L’art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73 prevede alcune ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata.
Si tratta, tra l’altro, delle provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
La prestazione è resa direttamente all’impresa di assicurazione anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei rapporti di coassicurazione, un agente si rivolga per la copertura di una quota di rischio direttamente alla direzione ovvero ad una gestione in economia di altra impresa di assicurazione.
L’art. 1 co. 89 – 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha eliminato tali ipotesi di esclusione.
3.1 Decorrenza della soppressione
L’eliminazione del regime di esclusione in oggetto si applica dall’1.4.2024. Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti.
Atteso che la ritenuta va operata all’atto del pagamento della provvigione, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dall’1.4.2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Provvigioni trattenute direttamente sull’ammontare delle somme riscosse
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta.
Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Ciò posto, il presupposto impositivo, da cui decorre il computo dei termini per il versamento della ritenuta da parte dei committenti, preponenti o mandanti, attiene al trattenimento delle provvigioni da parte dei percipienti.
In tale ipotesi, quindi, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall’1.5.2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.
3.2 Ambito applicativo della soppressione
Fino al 31.3.2024, il regime di esclusione si applica anche alle provvigioni che le assicurazioni pagano a banche e intermediari finanziari per la collocazione di prodotti assicurativi (c.d. “bancassicurazione”).
Venendo meno il regime di esonero, dall’1.4.2024 la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni in esame, percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
3.3 Termini per richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta
Tenuto conto che il regime di esonero verrà meno dall’1.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha parificato tale evento a quello in cui le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta intervengono in corso d’anno.
L’attestazione per la relativa richiesta potrà, quindi, pervenire entro il 16.4.2024 (quindicesimo giorno successivo alla decorrenza della norma).
3.4 Adempimenti del sostituto d’imposta
A seguito dell’abrogazione del regime di esonero, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere, in base alle consuete modalità:
- al rilascio della Certificazione Unica al percipiente;
- alla relativa trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
3.5 Irrilevanza ai fini degli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA
L’eliminazione della previsione di esonero non ha riflessi sugli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA. Infatti, le prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione fruiscono del regime di esenzione (ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 9) del DPR 633/72).
Gli stessi intermediari sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell’art. 22 co. 1 n. 6) del DPR 633/72), salvo che il committente e/o cliente privato ne faccia esplicita richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione di servizi.