Informativa 34/2024 – Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno – Disciplina e presentazione della comunicazione
L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 11.6.2024 n. 262747, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.
2 soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:
- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- fibre sintetiche;
- trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Il credito d’imposta non spetta, inoltre, alle:
- imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
- imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.
3 ambito territoriale
Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.
Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Mantenimento dell’attività per 5 anni
Pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
4 investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti:
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
- relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- relativi all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
4.1 progetto di investimento iniziale
Sono agevolabili gli investimenti relativi:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.
4.2 requisiti di macchinari, impianti e attrezzature
I beni agevolabili devono essere:
- strumentali all’attività d’impresa;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.
Strumentalità
Il riferimento normativo ai “beni strumentali” comporta che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Sono, quindi, esclusi i beni “merce” e i materiali di consumo.
Novità
Poiché gli investimenti devono riguardare beni strumentali “nuovi”, sono esclusi i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Destinazione a strutture produttive nella ZES unica
Ulteriore condizione affinché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive, nuove o già esistenti, situate nel territorio agevolato.
In linea generale, per struttura produttiva si intende ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei suddetti territori, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.
4.3 REQUISITI DI terreni e immobili
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
4.4 limitazioni al valore agevolabile
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei suddetti beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Investimento minimo
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.
5 periodo di riferimento degli investimenti
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 15.11.2024.
Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, in linea generale occorre fare riferimento:
- per l’acquisto dei beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni o a quella di stipulazione dell’atto per gli immobili;
- ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Certificazione delle spese
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.
6 determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è differenziato per Regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.
In particolare, il credito d’imposta è determinato:
- nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
- nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna;
- nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i suddetti massimali sono aumentati di:
- 10 punti percentuali per le medie imprese;
- 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
7 comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta in esame devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
- utilizzando il modello approvato dal relativo provv. 11.6.2024 n. 262747, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione;
- secondo le modalità stabilite dal suddetto provvedimento.
7.1 Modello di comunicazione
Il modello di comunicazione è composto dal:
- frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito d’imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
- quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
- quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
- quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.
7.2 Modalità e termini di presentazione
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 12.6.2024 al 12.7.2024;
- direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati;
- esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software “ZES unica” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta.
Ammontare effettivamente spettante
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (pari a 1,8 miliardi di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale provvedimento sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.
Comunicazione integrativa
Per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione utilizzano il medesimo modello per presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 31.7.2024 al 17.1.2025, una o più comunicazioni integrative, indicando l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.
In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, tale comunicazione integrativa può essere presentata per indicare gli investimenti:
- realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.
Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
A seguito della presentazione della comunicazione integrativa:
- è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni (la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate);
- entro 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Comunicazione in caso di investimenti inferiori
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione originaria e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 3.2.2025 al 14.3.2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.
Nel caso in cui la percentuale risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ridetermina la percentuale e la rende nota con apposito provvedimento, da emanare entro il 24.3.2025.
8 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ 17del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in proporzione alle risorse disponibili;
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, la certificazione mediante PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile, in linea di massima, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.
In particolare, il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della prevista seconda ricevuta;
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio della prevista seconda ricevuta, la certificazione mediante PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenit.
Verifica antimafia
Qualora l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto sia superiore a 150.000,00 euro, il credito sarà utilizzabile solo a seguito delle verifiche relative ai controlli antimafia.
L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Inapplicabilità dei limiti annuali alle compensazioni
Al credito d’imposta in esame non si applica:
- il limite annuale alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro);
- il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24 di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).
9 rideterminazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è rideterminato:
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto.
Versamento del credito d’imposta indebitamente utilizzato
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi.
10 cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14 § 14 del Regolamento UE n. 651/2014.
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ferma restando l’esclusione prevista dall’art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.