Informativa 65/2024 – Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Contributi per il rinnovo del parco veicolare – Presentazione delle domande

Informativa 65/2024 – Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Contributi per il rinnovo del parco veicolare – Presentazione delle domande

1 premessa

Con il DM 6.8.2024 n. 208, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono stati previsti ulteriori incentivi, sotto forma di contributi, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Mediante il successivo DM 20.11.2024 n. 537, pubblicato sulla G.U. 3.12.2024 n. 283, sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazio­ne delle domande di contributo e di rendicontazione dell’investimento.

2 soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotra­sportatori di cose per conto di terzi.

 

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

3 INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finan­­ziaria, di:

  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elet­trico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:
  • 000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa superiore a 7 tonnellate;
  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:
  • 000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
  • 000,00 euro per ogni veicolo di massa superiore a 16 tonnellate;
  • dispositivi idonei ad operare la riconversione come veicoli elettrici di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.

3.1 Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione:

  • di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato;
  • di un veicolo appartenente alla classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, la maggiorazione del contributo è pari a 3.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, a 7.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16 tonnellate. Tali maggiorazioni si applicano fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500.000,00 euro, successivamente si applica la maggiorazione di 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato.

Veicoli di massa complessiva superiori a 7 tonnellate

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o inferiore, il contributo è pari a 14.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 30.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. Tali contributi sono riconosciuti fino al raggiungimento del tetto complessivo di 5 milioni di euro, successivamente si applica il contributo di 7.000,00 o 15.000,00 euro sopra indicato.

Veicoli di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima massa.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, il contributo è di 6.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima massa. Tale contributo si applica fino al raggiungimento del tetto complessivo di 5 milioni di euro, successivamente si applica il contributo di 3.000,00 euro sopra indicato.

Disponibilità del veicolo rottamato

Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 13.9.2024 (data di entrata in vigore del DM 6.8.2024 n. 208).

3.2 Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli spe­cifici

Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:

  • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
  • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
  • la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard

3.3 Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale

Sono previsti contributi anche in relazione alle acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

3.4 Maggiorazione per piccole e medie imprese e reti di imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, oppure da imprese aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.

3.5 Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

3.6 Incumulabilità

I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi co­sti ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio in relazione alle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento, deve avvenire:

  • utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. (RAM), all’indirizzo http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti XI edizione” (https://www.ramspa.it/investimenti-xi-edizione), dove sono disponibili le informazioni per la sua compilazione, un supporto informatico per la compilazione guidata e le risposte alle FAQ; il modello informatico di tipo “pdf editabile” dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  • allegando la prevista documentazione, ad esempio:
  • copia del contratto di acquisizione dei veicoli stipulato a partire dal 14.9.2024 o, in mancanza, copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa sempre a partire dal 14.9.2024;
  • in caso di locazione finanziaria, copia del preventivo di spesa accettato dal legale rappresentante dell’impresa a partire dal 14.9.2024;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a investimenti2025@legalmail.it;
  • a partire dalle ore 10.00 del 16.12.2024 e fino alle ore 16.00 del 17.1.2025; ai fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

 

L’impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

4.1 Annullamento e sostituzione della domanda

È possibile:

  • annullare la domanda precedentemente inoltrata, riportando come oggetto della PEC la dicitura “richiesta annullamento istanza n. ….”;
  • contestualmente all’annullamento della domanda inoltrata, presentare una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento domanda e nuova presentazione”, ma ciò comporta l’acquisizione di una nuova posizione in coda alla graduatoria; in nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l’annullamento della prima.

4.2 Risorse finanziarie disponibili

Sul suddetto sito del soggetto gestore RAM è possibile consultare i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente.

Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento delle risorse finanziarie, le domande possono continuare ad essere presentate, ma saranno accettate con riserva nell’eventualità di una successiva disponibilità di risorse.

4.3 Pubblicazione dell’elenco delle domande presentate

A seguito della presentazione delle istanze e dell’istruttoria svolta dal soggetto gestore RAM, il 7.2.2025 verrà pubblicato sul relativo sito l’elenco delle istanze che risultano regolari, secondo l’ordine di prenotazione.

Tale elenco costituisce l’ordine di priorità acquisito e resta valido in attesa dell’istruttoria della successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

5 PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse (comprese quelle accettate con riserva), al fine di per­fe­zionare la richiesta di agevolazione, sono tenuti a fornire:

  • la prova del perfezionamento dell’investimento;
  • la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata;
  • la prova che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche, mediante la presentazione dell’apposita documentazione, come dettagliata nel DM 20.11.2024 n. 537.

Acquisizione mediante locazione finanziaria

Ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di locazione finanziaria, occorre produrre:

  • il contratto di leasing;
  • la documentazione comprovante il pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione.

 

La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente:

  • con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata;
  • oppure con la copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società.

5.1 Modalità e termini di rendicontazione

La suddetta attività di rendicontazione dovrà essere svolta:

  • a partire dalle ore 10.00 del 17.2.2025 ed entro le ore 16.00 del 19.9.2025;
  • utilizzando l’apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/docu­men­tazione) e sul sito del gestore RAM (http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’in­cen­tivo “Investimenti XI edizione”).

 

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’indirizzo PEC dell’impresa che ha presentato la domanda.

5.2 Riconoscimento della maggiorazione del 10%

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10%, ove ne sia stata fatta espressa richiesta nella domanda, in sede di rendicontazione occorre fornire:

  • per le piccole e medie imprese, la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
  • per le imprese aderenti ad una rete di imprese, la copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009.

5.3 PERFEZIONAMENTO della DOMANDA

Solo successivamente al completamento della rendicontazione, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata.

Le domande che non verranno rendicontate nei termini descritti decadranno automaticamente, li­be­rando quindi risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

5.4 Mancato perfezionamento degli investimenti

Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato, in tutto o in parte, gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione.

L’impresa che non intende effettuare l’investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiu­sura della rendicontazione, l’istanza presentata al fine di non incorrere nella predetta sanzione.

6 esaME DELLE DOMANDE e concessione del contributo

Le domande presentate e la relativa documentazione saranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Ai fini del riconoscimento del contributo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento.

Trasferimento della disponibilità dei beni

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7 Mantenimento dell’investimento agevolato

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.6.2028, pena la revoca del con­tri­bu­to erogato.

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