Circolare informativa

Circolare informativa

Spese sanitarie: on line la guida dell’Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina delle locazioni brevi, prorogate le agevolazioni per le start up innovative, pubblicato il nuovo modello IVA TR, i chiarimenti dell’Agenzia sull’agevolazione prima casa, secondo la Cassazione l’amministratore risponde delle fatture evase anche se non tiene la contabilità, le nuove prestazioni occasionali

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida con le indicazioni per la detrazione delle spese sanitarie, il codice tributo e le indicazioni operative per le locazioni brevi, la manovra correttiva proroga le agevolazioni per le start up innovative, il nuovo modello IVA TR, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che un immobile ricevuto in donazione può fruire delle agevolazioni prima casa soltanto se si aliena entro un anno l’immobile già posseduto e per il quale sono state applicate le medesime agevolazioni, il parere della Cassazione sulla responsabilità dell’amministratore nel caso di fatture evase, le nuove prestazioni occasionali: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

Soggetti interessati

IMPRESE

  • Locazioni brevi: pronto il codice tributo
  • Start up innovative: proroga delle agevolazioni
  • Pubblicato il nuovo modello IVA TR: obbligo del visto di conformità per le compensazioni oltre i 5.000 euro
  • L’amministratore di fatto risponde delle fatture evase anche se non tiene la contabilità
  • Le nuove prestazioni occasionali

PROFESSIONISTI

  • Pubblicato il nuovo modello IVA TR: obbligo del visto di conformità per le compensazioni oltre i 5.000 euro
  • Le nuove prestazioni occasionali

PERSONE FISICHE

  • Spese sanitarie: on line la guida dell’agenzia delle entrate
  • Locazioni brevi: pronto il codice tributo
  • Agevolazioni prima casa: chiarimenti delle Entrate sulla reiterazione
  • Le nuove prestazioni occasionali

SOMMARIO

  1. SPESE SANITARIE: ON LINE LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
  2. LOCAZIONI BREVI: PRONTO IL CODICE TRIBUTO
  3. START UP INNOVATIVE: PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI
  4. PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO IVA TR: OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER LE COMPENSAZIONI OLTRE I 5.000 EURO
  5. L’AMMINISTRATORE DI FATTO RISPONDE DELLE FATTURE EVASE ANCHE SE NON TIENE LA CONTABILITA’
  6. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA REITERAZIONE
  7. LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

SPESE SANITARIE: ON LINE LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Entrate, con comunicato del 6 luglio 2017, informano di aver reso disponibile una guida in formato PDF con tutte le indicazioni riguardanti l’inserimento delle spese sanitarie in dichiarazione dei redditi.

1.1 Spese sanitarie: la guida delle Entrate
Quasi 700 milioni di documenti fiscali, che riguardano le spese sanitarie, inseriti nelle dichiarazioni relative ai redditi 2016. Un numero elevato di acquisti e prestazioni che comportano uno sconto fiscale.
Per questo motivo le Entrate hanno deciso di produrre una guida con tutte le informazioni utili e i chiarimenti necessari su cosa si possa inserire (o venga inserito automaticamente nel precompilato) o meno in dichiarazione.
I casi particolari sono il focus della guida, situazioni non comuni, che possono far sorgere dei dubbi circa la possibilità di operare una detrazione.

L’Agenzia precisa che:
“La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.”

1.2. Spese sanitarie: la circolare n. 7/E
Come detto, la guida ha come traccia la Circolare 7/E del 4 aprile 2017, circolare che riguarda l’intera dichiarazione dei redditi, con un capitolo dedicato alle spese sanitarie.
Di seguito due dei casi particolari trattati nella circolare e di conseguenza nella guida.
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti

E’ possibile detrarre questa tipologia di spesa a determinate condizioni:

  • si può detrarre soltanto la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta da parte del famigliare affetto dalla patologia esente;
  • l’importo massimo su cui operare la detrazione è pari a 6.197,48 euro annui;
  • la patologia deve essere indicata nella dichiarazione del famigliare non a carico.

Si può detrarre l’intera spesa, comunque entro il limite annuo, nel caso in cui il famigliare non a carico non sia tenuto a presentare la dichiarazione.

Spese sanitarie sostenute all’estero
Le spese sanitarie sostenute all’estero sono anch’esse detraibili, ma sono necessari alcuni accorgimenti:

  • la documentazione, se in lingua straniera, deve essere tradotta in italiano;
  • i contribuenti residenti in Valle d’Aosta (per i documenti in francese) e in Provincia di Bolzano (per i documenti in tedesco), non sono obbligati alla traduzione;
  • per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata;
  • i contribuenti appartenenti alla minoranza slovena residenti in Friuli Venezia Giulia, non sono obbligati a predisporre la traduzione giurata;
  • non è possibile detrarre le spese di viaggio e alloggio all’estero sostenute per motivi di salute.

LOCAZIONI BREVI: PRONTO IL CODICE TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 88/E, istituisce il codice tributo mediante il quale gli intermediari immobiliari, inclusi i portali online, verseranno le ritenute sui contratti di locazione breve.

2.1 Locazioni brevi: la nuova disciplina
Il Dl 50/2017, manovra correttiva, ha introdotto la disciplina delle cosiddette locazioni brevi, fenomeno in espansione fortemente legato alla sharing economy e dunque alla possibilità di condividere i propri immobili per soggiorni inferiori a 30 giorni.

Le locazioni brevi, per essere considerate tali ai fini fiscali devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere stipulate per un periodo inferiore ai 30 giorni
  • essere stipulate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa;
  • devono riguardare immobili ad esclusivo uso abitativo.

2.2 Locazioni brevi: codici tributo e modalità di versamento
Gli intermediari immobiliari, inclusi quelli operanti tramite portali online, per le locazioni brevi stipulate a partire dal 1° giugno 2017, devono trattenere e versare una ritenuta pari al 21% sui proventi derivanti dalla locazione.

La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo a quella in cui è avvenuto l’accredito di detti proventi ed è operata:

  • a titolo di imposta se vi è l’opzione per la cedolare secca;
  • a titolo di acconto se manca tale opzione.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 che va compilato alla sezione “Erario” utilizzando il codice tributo “1919” (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e indicando il mese e l’anno a cui la ritenuta si riferisce.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che:
Gli intermediari, sui contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, sono tenuti a:
– trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, indicando nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile;

Le comunicazioni degli intermediari dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica utilizzando le specifiche tecniche che verranno pubblicate sul sito dell’Agenzia stessa

I soggetti residenti all’estero dovranno operare tramite la propria stabile organizzazione o in caso di mancanza di quest’ultima, tramite un rappresentante fiscale.

Per trasmettere le comunicazioni c’è tempo fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il contratto di locazione breve.

3. START UP INNOVATIVE: PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI

Il Dl 50/2017 ha disposto che il regime agevolato concesso alle start up innovative passi da quattro a cinque anni, allineando dunque il periodo del pacchetto agevolativo a quello di durata massima per la qualifica di start up innovative.

3.1 Start up innovative: le novità in manovra correttiva
Il Dl 50/2017 interviene sul Dl 179/2012, che regola la disciplina agevolativa nei confronti delle start up innovative. Il nuovo comma 4 dell’art. 31 del Dl 179/2012 recita infatti:

“Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”.

In sostanza, il regime agevolativo si perde nel momento in cui l’impresa perde la qualifica di start up innovativa, e la scadenza naturale del periodo di qualifica è pari a cinque anni.

3.2 Start up innovative: esclusioni dalla proroga
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 25 Dl 179/2012, prevede comunque termini diversi di decadenza dalle agevolazioni per determinate start up innovative:

  • 4 anni dalla data di entrata in vigore del Dl, se la start up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti;
  • 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti;
  • 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.

Ciò comporta di fatto l’esclusione dalla proroga introdotta in manovra correttiva, delle società già costituite al 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore del decreto.

4. PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO IVA TR: OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER LE COMPENSAZIONI OLTRE I 5.000 EURO

Con il provvedimento Prot. n. 124040 del 4 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. I contribuenti, che intendono richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale, maturato da aprile a giugno 2017, dovranno utilizzare il nuovo modello IVA TR adeguato con le nuove disposizioni introdotte dal DL 50/2017.

L’art. 3, co. 2 del DL 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, ha infatti introdotto diverse novità riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Tra le novità di maggior rilievo si evidenzia l’obbligo di richiedere il visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA trimestrali superiori a 5.000 euro annui (obbligo introdotto con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dalle istanze relative ai crediti IVA del II° trimestre 2017). I titolari di partita IVA dovranno quindi far apporre il visto di conformità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, pena il recupero delle somme mediante l’emissione di un atto di contestazione (disciplinato dall’art. 1, co. 421, della L. 311/2004) con l’applicazione dei relativi interessi e sanzioni. In alternativa, è possibile optare per la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Il suddetto limite di 5.000 euro viene elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Il nuovo modello pertanto sostituisce il precedente, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, a decorrere dalle richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017; l’istanza dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (31 luglio 2017 per le istanze relative al II° trimestre 2017).

Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. In precedenza occorreva attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello TR.

Si ricorda che… Il DL 50/2017 ha inoltre introdotto l’obbligo per i titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F-24 web o F-24 online) per la compensazione esterna dei crediti tributari (IVA, imposte dirette, Irap, ritenute, etc.), a prescindere dall’importo da compensare (Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017). In precedenza tale obbligo era previsto solo per le compensazioni del credito IVA oltre la soglia dei 5.000 euro.

5. L’AMMINISTRATORE DI FATTO RISPONDE DELLE FATTURE EVASE ANCHE SE NON TIENE LA CONTABILITA’

Ad un contribuente era stato contestato il fatto che, sottraendo parte dei ricavi non contabilizzati nei conti aziendali della ditta formalmente intestata alla figlia, di cui dimostrava di avere la piena disponibilità, aveva incassato sul proprio conto personale fatture non contabilizzate, così, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva indicato nella dichiarazione reddituale annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo di indicare elementi attivi ed evadendo così l’imposta dovuta.

Il ricorrente nel suo ricorso in Cassazione promosso contro la decisione dei giudici di merito, contestava solo il fatto di non essere addetto alla contabilità aziendale, dichiarando che essa era demandata ad un professionista esterno.

La Cassazione (Sentenza n. Cass. n. 31906/2017) però ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano appunto attribuito al ricorrente, il ruolo di amministratore di fatto della ditta individuale formalmente intestata alla figlia e come tale, stabilito che egli risponde quale autore principale dell’omissione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e pertanto nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta (cfr. Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971).

Il reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000, è configurabile, secondo la giurisprudenza, anche nei confronti dell’amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Longoni, Rv. 263728). Al riguardo, poi, e più in generale, in tema di reati tributari, argomentano i giudici di legittimità, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni e altri, Rv. 264009). Tale potere deve estrinsecarsi nell’esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o di una di esse, coordinata con le altre.

Per delineare la figura dell’amministratore di fatto, in altri termini, è necessario considerare i criteri stabiliti dall’art. 2639 cod. civ.. L’amministratore di fatto è pertanto colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. “Significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 5, n. 43300 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

6. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA REITERAZIONE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che un immobile ricevuto in donazione può fruire delle agevolazioni prima casa soltanto alienando entro un anno l’immobile già posseduto, per il quale sono state applicate le medesime agevolazioni.

6.1 Agevolazioni prima casa: il quesito del contribuente
Il contribuente che ha presentato istanza di interpello, è in procinto di ricevere in donazione un immobile per il quale vorrebbe fruire delle agevolazioni prima casa. Detto contribuente è già proprietario di un
immobile acquisito a titolo oneroso per il quale ha fruito delle agevolazioni di cui sopra, consistenti nell’IVA agevolata al 4% e in imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa.

Il dubbio riguarda l’applicazione di dette agevolazioni, in relazione alle imposte ipotecarie e catastali, su un secondo immobile che verrà acquisito a titolo gratuito.

6.2 Agevolazioni prima casa: la risposta delle Entrate
Con la risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la reiterazione delle agevolazioni prima casa su un immobile acquisito a titolo gratuito nel caso in cui lo stesso contribuente in precedenza abbia già acquisito a titolo oneroso un altro immobile su cui sono state applicate dette agevolazioni, non è possibile a meno che non si verifichi una particolare condizione.
Detta condizione è riportata nel comma 4-bis della Nota II-bis), posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR: il contribuente può reiterare le agevolazioni a patto di alienare l’immobile acquistato in precedenza a titolo oneroso, entro un anno dall’atto di acquisto a titolo gratuito del nuovo immobile.

7. LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. n. 50/2017 arrivano le nuove “prestazioni occasionali”.

La norma è in vigore dal 23 giugno 2017, ma la nuova tipologia di prestazione occasionale sarà operativa solo dopo l’implementazione, da parte dell’INPS, delle procedure informatiche previste. L’Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 22 giugno 2017, ha emanato una nota con la quale comunica che la nuova procedura informatica sarà predisposta entro il prossimo 10 luglio da parte dell’INPS.

7.1 Cosa si intende per prestazione occasionale?
Le prestazioni occasionali sono attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (01/0131/12):

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.

7.2 Chi può utilizzarle?

  • le persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare;
  • gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi;
  • le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano pensionati titolari di pensione di
    vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università; persone disoccupate, così come definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015; percettori di prestazioni integrative del salario;
  • le amministrazioni pubbliche, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

Non possono essere utilizzate prestazioni occasionali:

  • con soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • dalle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;
  • dalle imprese dell’edilizia e dei settori affini, dalle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

7.3 Come attivarle?
Si attivano tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.

La piattaforma informatica INPS consente l’erogazione e l’accreditamento dei compensi ai prestatori nonché la valorizzazione della loro posizione contributiva sulla base delle prestazioni occasionali effettuate.

Qualora l’utilizzatore della prestazione occasionale sia una “persona fisica”, la piattaforma informatica INPS consente l’acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, finanziato con i versamenti effettuati dall’utilizzatore tramite modello F24.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, di un valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per retribuire prestazioni di durata non superiore a un’ora ( ogni singola ora di lavoro vale 12 euro lordi, dei quali 10 euro netti saranno percepiti dal prestatore di lavoro).
Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l’utilizzatore persona fisica deve comunicare all’Istituto i dati identificativi del prestatore; il compenso pattuito; il luogo di svolgimento della prestazione; la durata della prestazione. Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica inviata dal sistema informatico all’utilizzatore mediante SMS o e-mail.

L’accesso al Libretto Famiglia è possibile anche tramite un ente di patronato.

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso da una persona fisica, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale con un minimo orario pari 12,375 euro lordi, dei quali 9 euro netti percepiti dal prestatore di lavoro. E’ previsto inoltre un compenso minimo pattuito pari a 36 euro netti per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

L’attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale.

I committenti non persone fisiche, per attivare il contratto di prestazione occasionale, sono tenuti ad inviare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente: i dati anagrafici del prestatore di lavoro; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni; il compenso pattuito per la prestazione. Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata all’utilizzatore mediante SMS o e-mail.

Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, online, la revoca della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l’esecuzione della prestazione.
è previsto che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs n. 66/2003. Infine, trova applicazione l’articolo 3, comma 8 del D. Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

7.4 Come avviene il pagamento dei compensi?
L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni occasionali, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali.
7.5 Sanzioni

Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il limite di durata della prestazione è pari al rapporto tra il limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile) e la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo applicabile.

La sanzione non si applica alle amministrazioni pubbliche.

Qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004.

You May Also Like