Informativa 07/2025 – Semplificazione del modello 770 – Invio con il modello F24 mensile dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo – Provvedimento attuativo

Informativa 07/2025 – Semplificazione del modello 770 – Invio con il modello F24 mensile dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo – Provvedimento attuativo

1 premessa

L’art. 16 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.

L’utilizzo della nuova procedura consiste nella comunicazione mensile, con il modello F24, di specifici dati aggiuntivi, in alternativa alla presentazione del modello 770 di cui all’art. 4 co. 1 del DPR 322/98.

Disposizioni attuative

Con il provv. 31.1.2025 n. 25978, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 16 del DLgs. 1/2024, definendo le modalità e i termini per la trasmissione dei dati aggiuntivi.

2 decorrenza

La nuova procedura semplificata si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

3 adesione alla procedura semplificata

L’adesione alla procedura semplificata è:

  • facoltativa e avviene tramite comportamento concludente;
  • vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.

4 ambito di applicazione

La nuova procedura può essere utilizzata:

  • da specifici sostituti d’imposta;
  • per le ritenute, trattenute e crediti maturati dal sostituto d’imposta, identificati dai codici tributo riportati nell’allegato 1 al provv. 25978/2025.

4.1 sostituti d’imposta

La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Periodo d’imposta 2025

Per il periodo d’imposta 2025, la procedura semplificata può quindi essere utilizzata dai sostituti d’im­­posta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti.

4.2 ritenute, trattenute e crediti maturati dal sostituto d’imposta

La nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1 al provv. 25978/2025 e di seguito riportati.

 

Tipologia Codice tributo
Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate 1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309; 3790; 3802; 3803; 3795; 3845; 3846; 3847; 3848.
Codici tributo relativi ai crediti da utilizzare in compensazione tramite il modello F24 1304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704.

5 dati aggiuntivi da comunicare

I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento, nonché il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le trattenute relative alle addizionali IRPEF;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, ad esempio in caso di ravvedimento;
  • la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provv. 25978/2025 e di seguito riportate.

 

Note modello F24/770 Descrizione
A Il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2 co. 1 del DPR 445/97
B Il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
D Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
E Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
P Il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024)
S Nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente

 

Inoltre, ai fini del versamento tramite il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i sostituti d’imposta devono indicare anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’e­ventuale saldo positivo del modello F24.

6 modalità di comunicazione

I dati aggiuntivi sono comunicati mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”:

  • approvato dal provv. 25978/2025 (allegato 4), unitamente alle relative istruzioni di compilazione;
  • da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24, direttamente dal sostituto d’imposta o avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

 

Sia il modello F24 che il nuovo prospetto aggiuntivo devono essere inviati:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provv. 25978/2025;
  • entro l’ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate.

6.1 decorrenza

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi è effettuata a decorrere dal 6.2.2025.

6.2 controlli sul modello f24 e dati aggiuntivi

Il modello F24 e la comunicazione dei dati aggiuntivi sono soggetti alle disposizioni e alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Scarto del modello F24

In caso di scarto del modello F24 resta valida la comunicazione dei dati relativi all’ammontare delle ritenute e trattenute operate (comprese le addizionali regionali e comunali all’IRPEF), mentre il versamento delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario (avvalendosi del ravvedimento, se necessario).

6.3 Annullamento e sostituzione dei dati comunicati

L’annullamento e la sostituzione dei dati comunicati sono possibili, ma nei limiti di quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provv. 25978/2025.

6.4 Aggiornamento degli allegati

Gli eventuali aggiornamenti degli allegati al provv. 25978/2025 (codici tributo, note, specifiche tec­niche, prospetto dei dati aggiuntivi e relative istruzioni) saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data adeguata evidenza.

7 Termini

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi deve essere effettuata in occasione dei versamenti mensili delle ritenute e trattenute effettuate, vale a dire, di regola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (le scadenze di versamento delle ritenute e trattenute operate non subiscono quindi modifiche).

Ritenute e trattenute di gennaio e febbraio 2025

In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

  • effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze (17.2.2025 e 17.3.2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica);
  • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.4.2025.

7.1 omesso versamento delle ritenute e trattenute

Il provv. 25978/2025 prevede che la comunicazione dei dati è effettuata entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento), anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

In sostanza, in caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

7.2 riepilogo

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze per il versamento delle ritenute/trattenute e l’invio dei dati aggiuntivi per l’anno 2025.

 

Mese Versamento ritenute/trattenute Trasmissione dei dati aggiuntivi
Gennaio 17.2.2025 30.4.2025
Febbraio 17.3.2025
Marzo 16.4.2025
Aprile 16.5.2025
Maggio 16.6.2025
Giugno 16.7.2025
Luglio 20.8.2025
Agosto 16.9.2025
Settembre 16.10.2025
Ottobre 17.11.2025
Novembre 16.12.2025
Dicembre 16.1.2026

8 effetti

La comunicazione dei dati aggiuntivi insieme al modello F24 è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.

In pratica, la trasmissione mensile dei dati aggiuntivi in occasione dell’invio del modello F24, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, permette al sostituto d’imposta di non esporre nuovamente i medesimi dati nel modello 770. Considerato che la presentazione del modello F24 con i dati aggiuntivi è prevista a partire dal periodo d’imposta 2025, la semplificazione riguarderà quindi il modello 770/2026.

Sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova procedura semplificata

I sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento.

La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Certificazione unica

Il provv. 25978/2025 prevede che restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta; di conseguenza, quest’ultimo, se utilizza la nuova procedura semplificata, dovrà comunque trasmettere all’A­gen­zia delle Entrate la Certificazione unica e consegnarla al relativo sostituito.

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