Informativa 10/2020 – DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 28.2.2020 n. 8 – Principali novità
1 premessa
La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.2.2020 n. 8.
2 novità in materia di Organo di controllo o revisore di srl
Sono stati “riaperti” i termini entro i quali le srl rientranti nei parametri recentemente introdotti devono procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Si ricorda che, nelle srl, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è divenuta obbligatoria “anche” se la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Il termine originario per procedere a tale nomina era quello del 16.12.2019.
Ai fini della prima applicazione di tale disciplina sarebbe stato necessario avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019. Occorreva, quindi, prendere in considerazione gli esercizi (solari) 2017 e 2018.
L’art. 8 co. 6-sexies del DL 162/2019 convertito ha stabilito che si può provvedere “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile” (ovvero entro il 29.4.2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 28.6.2020).
2.1 Esercizi di riferimento
Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.
Tali esercizi sono divenuti il 2018 ed il 2019, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2020.
2.2 Soggetti già nominati
Talune incertezze sussistono nel caso di srl che abbiano rispettato il termine del 16.12.2019.
Una prima opzione è rappresentata dal lasciare che il soggetto nominato (a prescindere dalla scelta in concreto effettuata) esplichi le proprie funzioni.
Nel caso di opzione per il solo revisore legale, si potrebbe aprire la strada della revoca. Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
Chi ha nominato entro il 16.12.2019 ha considerato i dati relativi agli esercizi 2017 e 2018, mentre chi provvederà alla nomina entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, guarderà agli esercizi 2018 e 2019. Si continua, inoltre, a parlare di prima applicazione delle nuove previsioni. Per cui, dal momento che di “prima applicazione” non può che essercene una (e una sola) e che gli elementi da considerare sono divenuti, ai fini della prima applicazione, quelli relativi agli esercizi 2018 e 2019, ne dovrebbe conseguire che quello che prima era un obbligo basato su elementi differenti ora non può più considerarsi tale; perché, si ribadisce, “ai fini della prima applicazione” dell’obbligo di nomina del revisore gli elementi da considerare sono stati modificati.
Secondo altra ricostruzione, peraltro, tale revoca non sarebbe ammissibile perché la nomina deve avvenire “entro” il termine per l’approvazione dei bilanci e non in sede di approvazione dei bilanci. Di conseguenza, tutte le nomine nel frattempo intervenute sarebbero perfettamente valide e da preservare.
Nel caso di opzione per l’organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), invece, non essendo ravvisabile né una causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (art. 2400 c.c.), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci, lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in tema di cessazione sulle indicazioni dettate per i revisori desumibile dall’art. 1 co. 2 del DM 261/2012, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia dai primi esercitata.
3 Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni
Viene modificata la norma (art. 9 co. 2-bis del DL 28.3.2014 n. 47) che aveva esteso l’aliquota ridotta della cedolare secca ai contratti di locazione in Comuni oggetto di eventi calamitosi, in modo da escludere ogni dubbio sulla sua applicazione anche oltre il 31.12.2019.
3.1 Aliquota ridotta della cedolare secca
Si ricorda che l’art. 1 co. 6 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha fissato al 10% a regime l’aliquota della cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato, intervenendo direttamente sull’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011, che disciplina la cedolare secca sulle locazioni.
3.2 Immobili in Comuni oggetto di eventi calamitosi
Per eliminare ogni dubbio sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta anche agli immobili oggetto di eventi calamitosi, l’art. 4 co. 3-novies del DL 162/2019 convertito ha modificato l’art. 9 co. 2-bis del DL 47/2014, disponendo che:
- l’aliquota della cedolare secca del 10% (di cui all’art. 3 co. 2 penultimo periodo del DLgs. 23/2011) si applichi anche ai contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 (data di entrata in vigore della L. 80/2014, di conversione del DL 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- per l’anno 2020, nei Comuni come sopra individuati, l’aliquota del 10% si applichi limitatamente ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Pertanto, nei Comuni oggetto di eventi calamitosi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l’aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione di immobili abitativi con opzione per l’imposta sostitutiva:
- nel 2020, passa dal 10% (applicabile nel 2019) al 21%;
- dal 2021 tornerà “a regime” al 10%.
Per gli immobili abitativi locati con cedolare secca in Comuni oggetto di eventi calamitosi con popolazione fino a 10.000 abitanti, nulla cambia: mantengono la cedolare secca al 10% anche nel 2020 e negli anni successivi.
Resta, invece, il dubbio sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta:
- a tutti i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi con cedolare secca, siti nei Comuni oggetto di eventi calamitosi (come potrebbe sostenersi sulla base di una lettura letterale della norma recata dall’art. 9 co. 2-bis del DL 47/2014);
- oppure solo ai contratti “a canone concordato” aventi ad oggetto immobili abitativi con cedolare secca stipulati nelle aree oggetto di eventi calamitosi (come finora ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio, nelle istruzioni del modello REDDITI PF).
3.3 immobili in “zone rosse” terremotate del Centro Italia
L’art. 4 co. 3-novies del DL 162/2019 convertito introduce il co. 2-bis.1 nell’art. 9 del DL 47/2014, prevedendo che l’aliquota del 10% della cedolare secca si applichi anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui all’art. 1 co. 1 del DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229), in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”.
Si precisa che si tratta esclusivamente delle “zone rosse” relative ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016.
3.4 cedolare secca sugli immobili commerciali
Si segnala che nessuna proroga è intervenuta in relazione all’applicazione della cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), introdotta dalla legge di bilancio 2019, che resta, quindi, limitata ai soli contratti stipulati nel 2019.
4 DETRAZIONE IRPEF PER LA “SISTEMAZIONE A VERDE” – PROROGA AL 2020
Con l’art. 10 co. 1 del DL 162/2019 convertito è stata ulteriormente prorogata per l’anno 2020 l’agevolazione prevista dai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (c.d. “bonus verde”).
Pertanto, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
5 cONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO – PROROGA AL 2020
Con l’art. 12 co. 1 del DL 162/2019 convertito è stata estesa all’anno 2020 l’agevolazione prevista dai co. 1057 ss. dell’art. 1 della L. 145/2018, consistente in un contributo per coloro che acquistano una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria Euro 0, 1, 2 o 3.
Si ricorda che, dal 30.6.2019, l’incentivo è esteso agli acquisti di tutte le moto e i ciclomotori (anche oltre 11 kw di potenza), ed alle microcar nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, se si procede alla rottamazione di veicoli di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 (art. 10-bis del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).
Misura del contributo
Il contributo, che viene esteso agli acquisti effettuati nell’anno 2020:
- è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1, 2 o 3;
- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6 Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1 – modifiche
Con l’art. 12 co. 2 e 2-bis del DL 162/2019 convertito viene modificata l’agevolazione prevista dai co. 1031 ss. dell’art. 1 della L. 145/2018, in base ai quali spetta un contributo:
- a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino ad un certo limite;
- per gli acquisti e immatricolazioni dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.
Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo).
6.1 Misura del contributo
La misura del contributo:
- varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di anidride carbonica (biossido di carbonio o CO2) emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 60 o 70 g/km.
6.2 Acquisto con rottamazione
Nel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegni per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 (la classe Euro 0 è stata introdotta dall’art. 12 co. 2 del DL 162/2019 a decorrere dal 31.12.2019), il contributo è pari a:
- 000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
- 500,00 euro, con emissioni di anidride carbonica da 21 a 60 g/km a partire dall’1.3.2020 ai sensi dell’art. 12 co. 2-bis del DL 162/2019 convertito (fino al 29.2.2020 il limite massimo di emissione di anidride carbonica era di 70 g/km).
6.3 Acquisto senza rottamazione
In assenza della rottamazione, il contributo è pari a:
- 000,00 euro, con emissioni di anidride carbonica da 0 a 20 g/km;
- 500,00 euro, con emissioni di anidride carbonica da 21 a 60 g/km a partire dall’1.3.2020 ai sensi dell’art. 12 co. 2-bis del DL 162/2019 convertito (fino al 29.2.2020 il limite massimo di emissione di anidride carbonica era di 70 g/km).
7 proroga dell’adozione del sistema “uniemens” in agricoltura
L’art. 10 co. 4-bis del DL 162/2019 convertito ha prorogato da gennaio ad aprile 2020 il termine per applicare anche nel settore agricolo il sistema “UniEmens” per la denuncia della manodopera occupata.
Pertanto, per il primo trimestre dell’anno 2020 (mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo) le aziende agricole, o i loro intermediari, potranno continuare a utilizzare la denuncia “DMAG” trimestrale (da trasmettere entro il 30.4.2020).
A partire dal mese di competenza aprile 2020, la denuncia dovrà essere effettuata mensilmente attraverso il sistema “UniEmens”, entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Come precisato dall’INPS con la circ. 10.5.2019 n. 65, il passaggio dal sistema “DMAG” a quello “UniEmens” non comporta alcun cambiamento delle tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli.
Restano, inoltre, invariate:
- le procedure di calcolo della contribuzione dovuta dalle aziende, che verrà effettuato direttamente dall’INPS;
- le scadenze di pagamento attualmente vigenti, stabilite al:
- 16 settembre, per la contribuzione del primo trimestre (gennaio-marzo);
- 16 dicembre, per la contribuzione del secondo trimestre (aprile-giugno);
- 16 marzo dell’anno successivo, per la contribuzione del terzo trimestre (luglio-settembre dell’anno precedente);
- 16 giugno dell’anno successivo, per la contribuzione del quarto trimestre (ottobre-dicembre dell’anno precedente).
8 proroga del termine previsto per gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili
L’art. 5 co. 3-bis della L. 68/99 dispone l’esonero dall’obbligo di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici:
- che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille;
- a condizione che procedano al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’art. 11-ter del DL 162/2019 convertito ha disposto che, laddove tali datori di lavoro abbiano subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle predette lavorazioni, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione, la richiesta di avviamento, che normalmente deve essere effettuata entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo assunzionale, possa essere prorogata al 31.5.2020.
9 modifiche in materia di pignoramento immobiliare
L’art. 18-quater del DL 162/2019 convertito è intervenuto in materia di liberazione dell’immobile oggetto di pignoramento, prevedendo la possibilità che il custode liberi l’immobile dal debitore senza le formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. e disponendo che il diritto del debitore e dei familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento (diritto introdotto dal DL 135/2018, conv. L. 12/2019) operi anche per le procedure di espropriazione immobiliare in corso alla data di entrata in vigore di quest’ultima legge (13.2.2019).
9.1 ordine di liberazione senza formalità
Il nuovo co. 6 dell’art. 560 c.p.c. dispone, nel caso in cui il debitore che vive nell’immobile pignorato non adempia diligentemente ai doveri gravanti sullo stesso in virtù del medesimo articolo (tra gli altri, ostacoli il diritto di visita di potenziali acquirenti, o per sua colpa o dolo l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione) o se l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, che, a richiesta dell’aggiudicatario, il custode possa attuare l’ordine di liberazione dell’immobile senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.
Il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c., ossia esperti in una determinata arte o professione e, in generale, soggetti idonei a compiere atti che il custode non sia in grado di compiere da sé.
La nuova norma prescrive, inoltre, le formalità che il custode deve osservare nel caso in cui nell’immobile siano presenti beni mobili che non devono essere consegnati.
Le modalità di liberazione del bene si applicano anche quando il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, debba provvedere all’attuazione dell’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto ex art. 586 co. 2 c.p.c.
Quanto previsto opera anche per le procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data dell’1.3.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 162/2019).
9.2 applicabilità del diritto di abitare l’immobile alle cause pendenti al 13.2.2019
L’art. 18-quater co. 2 del DL 162/2019 convertito estende le disposizioni introdotte dall’art. 4 co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (che consentono al debitore e ai familiari conviventi, a determinate condizioni, di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento) alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data del 13.2.2019 (entrata in vigore della relativa legge di conversione 11.2.2019 n. 12), nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.