Informativa 11/2022 – Credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Presentazione delle domande
L’art. 4 del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Con il DM 29.12.2021 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Con gli avvisi del Ministero del Turismo 16.2.2022, 21.2.2022 e 25.2.2022 sono state individuate le tempistiche e le modalità di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze per l’incentivo.
Da ultimo, con l’avviso 28.2.2022, Invitalia ha reso note le modalità di accesso alla procedura e ha messo a disposizione la relativa modulistica.
2 soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le agenzie di viaggio e i tour operator che:
- hanno codice ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator);
- sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese al momento di presentazione della domanda;
- sono in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- possiedono i requisiti richiesti dalla data di presentazione della domanda e li mantengono fino a cinque anni successivi alla concessione dell’agevolazione (pena la decadenza).
Esclusioni
Sono escluse le imprese in stato di fallimento o di liquidazione anche volontaria.
3 INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale di cui all’art. 9 co. 2 e 2-bis del DL 83/2014.
Termine di avvio e conclusione dei lavori
Gli investimenti e le attività di sviluppo digitale devono, tra l’altro:
- iniziare entro un anno dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari;
- essere conclusi entro dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, a richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono comunque essere conclusi entro il 31.12.2024.
4 spese agevolabili
Sono ammissibili, ove effettivamente sostenute, tra le altre, le spese per:
- l’acquisto, anche in leasing, e l’installazione di computer e altre attrezzature informatiche, modem, router e impianti wi-fi;
- l’affitto di servizi cloud relativi a infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- l’acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi on line;
- l’acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- la creazione o l’acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
- l’acquisto o l’affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Sono escluse dalle spese agevolabili, tra le altre, quelle:
- relative all’intermediazione commerciale;
- obbligatorie a norma di legge.
5 profili temporali
Sono agevolabili i costi sostenuti, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dal 7.11.2021 al 31.12.2024.
Attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione, rilasciata alternativamente:
- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- da un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, oppure dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del CAF.
6 misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 50% dei costi agevolabili;
- fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro;
- nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
7 procedura per l’accesso al credito d’imposta
Per accedere al credito d’imposta le imprese interessate devono presentare apposita domanda.
7.1 Presentazione delle domande
Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda:
- dalle ore 12:00 del 4.3.2022 alle ore 17:00 del 4.4.2022;
- esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma on line di Invitalia (invitalia.it), mediante un’identità digitale (SPID, CNS, CIE);
- utilizzando la specifica modulistica;
- mediante il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o gli intermediari abilitati ex 3 co. 3 del DPR 322/98.
Il richiedente deve essere inoltre in possesso di una firma digitale e di un indirizzo PEC attivo e risultante dal Registro delle imprese.
7.2 Riconoscimento del credito d’imposta
Il credito d’imposta viene riconosciuto:
- secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
- nel limite delle risorse disponibili.
8 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
- nei limiti dell’importo concesso dal Ministero del Turismo;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
Il credito d’imposta può essere inoltre ceduto, secondo i medesimi limiti previsti per la cessione dei “bonus edilizi”.
9 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
10 limiti comunitari
L’incentivo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” e dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento della fruizione degli incentivi.
11 DIVIETO DI cumulo con altre agevolazioni
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.