Informativa 13/2018 Detrazioni per carichi di famiglia
DICHIARATIVI 2018
LE NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
I familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, sono considerati fiscalmente a carico (art. 12 T.U.I.R).
A decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 252 – 253, Legge n. 205/201), detto limite verrà incrementato a 4.000 euro per i soli figli di età non superiore a 24 anni.
Soggetti interessati
I soggetti interessati alla compilazione del Mod. 730/2017 o del Mod. Redditi 2017 sono i contribuenti (persone fisiche) che intenderanno avvalersi in dichiarazione delle detrazioni d’imposta afferenti le detrazioni per carichi di famiglia per il 2017.
Ambito oggettivo – Limite quantitativo
I familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, sono considerati fiscalmente a carico (art. 12 T.U.I.R)
Attenzione: Come anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 252 – 253, Legge n. 205/2017), detto limite verrà incrementato a 4.000 euro per i soli figli di età non superiore a 24 anni. Poiché il reddito complessivo IRPEF va sempre riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), non ha alcuna rilevanza il momento in cui lo stesso viene prodotto, anche se solo in una parte dell’anno. Conseguentemente, se al termine del periodo d’imposta si è superato il suddetto limite di 2.840,51 euro, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (circ. n. 15/2007, par. 1.4.8).
Ambito oggettivo -Limite qualitativo
Il limite di reddito di 2.840,51 euro per essere considerati fiscalmente a carico comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria. Nel predetto limite devono essere, tuttavia, computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
- la quota esente prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti in Italia (c.d. “lavoratori frontalieri”), pari a 7.500,00 euro (art. 38, comma 3 della Legge 8 maggio 1998 n. 146).
Tali retribuzioni sono “fuori campo” IRPEF e, quindi, non sono ricomprese nel reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, “ai soli fini dell’attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s’intenda considerare a carico” (Circ. n. 3/E/98, par. 2.2).
Sono invece esclusi dal computo del limite per essere considerati fiscalmente a carico:
- gli altri redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/2002, par. 1).
Abitazione principale
Per determinare il reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, che permette di essere considerati fiscalmente a carico, la circ. n. 1/E/2008, par. 2 ha chiarito che nel suddetto limite è compreso anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche se è applicabile la relativa deduzione (art. 10, comma 3-bis, T.U.I.R.).
Coniuge a carico
E’ considerato a carico, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
Attenzione: Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 76/2016 (di regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso), le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti (marito, moglie), ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, salve le esclusioni espressamente previste. Per effetto, però, di tale parificazione vengono estese solo alle unioni omosessuali, e non a tutti i conviventi disciplinati dalla citata legge, sia il pieno diritto per la fruizione della detrazione per coniuge a carico che altre agevolazioni già previste per i rapporti coniugali.
Figli a carico
Sono considerati a carico:
- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
- Per essere considerato fiscalmente a carico, ai fini dell’attribuzione delle detrazioni d’imposta (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) del T.U.I.R.), un figlio deve, quindi, solo rispettare il suddetto limite di reddito non superiore a 840,51 euro, a prescindere:
- dalla sua età
- dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero)
- dal fatto che sia dedito o meno agli studi o a tirocinio gratuito (cfr. circ. n. 2/2005, par. 3.2 e n. 15/2007, par. 1.4.2).
Attenzione: Al riguardo, appare utile segnalare che, in relazione ai figli, non è richiesta la prova della corresponsione di assegni alimentari, come invece richiesto per gli altri familiari fiscalmente a carico (ris. n. 461/2008), cosicché ben potrebbe essere considerato fiscalmente a carico dei genitori anche un figlio sposato, sempreché non sia a carico dell’altro coniuge (C.M. n. 95/2000, par. 3.1.4). La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, poiché se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. La circolare n. 20/E/2011 (par. 5.1) ha chiarito che l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. La circolare n. 15/E/2007 (par. 1.4.5) ha chiarito che per gli accordi coniugali in esame non è richiesta una particolare forma, ma in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), i genitori devono fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della de-trazione nella misura convenuta.
Scadenze
ll Mod. 730/2018 può essere inviato entro il 23 luglio 2018
Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2018 è stato fissato entro il: 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Separazione e divorzio
Una gestione particolare degli adempimenti fiscali è prevista in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato e tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Ovviamente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne, mentre la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.
Come, inoltre, chiarito dalla circ. n. 55/E/2001, (par 2.1), la “mancanza del genitore” è ravvisabile solo in caso di morte dello stesso e non anche nelle ipotesi di separazione o divorzio, mentre la circ. n. 15/E/2007 (par 1.4.6) ha, invece, chiarito che per “primo figlio” si deve intendere quello di età anagrafica maggiore, nell’ambito di quelli a carico.
Nel caso di affidamento dei figli, la detrazione spetta, in caso di affidamento esclusivo, al genitore affidatario. Invece, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori, mentre se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Detrazione famiglie numerose
Un’ulteriore detrazione d’imposta è attribuita per i contribuenti con almeno quattro figli a carico.
Attenzione: Come chiarito dalla circ. n. 1/E/2008 (par. 1), l’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro in esame, disciplinata dal comma 1-bis dell’art. 12 del T.U.I.R., si aggiunge a quelle “ordinarie” già previste ed essa non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come una sorta di premio fisso di prolificità per la famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.
Altri familiari
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Tuttavia, in relazione agli “altri familiari”, per poter essere considerati fiscalmente a carico ai fini dell’attribuzione delle detrazioni d’imposta (art. 12, comma 1 lett. d) del T.U.I.R.), oltre al limite di reddito non superiore a 2.840,51 euro è, quindi, necessario che il familiare:
- conviva con il contribuente, oppure
- percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nel rispetto dei requisiti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che possono essere considerati “altri familiari a carico” anche, ad esempio:
- nipote nei confronti del nonno (C.M. n. 95/E/2000, par 3.1.4)
- nuora nei confronti della suocera (ris. n. 461/E/2008).
Come chiarito dalla più volte citata C.M. n. 95/E/200 (par. 3.1.3), la corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quali, ad esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
Qualora, invece, un contribuente, residente in Italia, invii con periodicità somme a titolo di assegni alimentari per il sostentamento di propri familiari residenti all’estero, può usufruire della detrazione per gli altri familiari a carico attestando il pagamento degli assegni mediante la documentazione bancaria o del diverso operatore finanziario che ha effettuato il trasferimento del denaro (circ. n. 18/E/2009, par. 1).
Gerarchia delle detrazioni
La circ. n. 17/E/2015 (par. 4.4) ha statuito che l’art. 12 del T.U.I.R. disciplinante le detrazioni d’imposta spettanti per carichi di famiglia, abbia una struttura che stabilisce l’ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In presenza di un familiare (di cui all’art. 433 c.c.), da considerare fiscalmente a carico in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare a carico sia, nell’ordine ivi previsto:
- coniuge (lettere a) e b) del co. 1)
- figlio (lett. c) del comma 1)
- altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d) del comma 1).
Attenzione: Tuttavia, poiché la suddetta circolare osserva come l’ordine delineato nell’art. 12 del T.U.I.R. potrebbe non rappresentare la effettiva contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell’ipotesi in cui i soggetti siano fiscalmente a carico, ma anche nel caso in cui, pur non essendo fiscalmente a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari, al fine di valorizzare i vincoli di solidarietà familiare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le detrazioni possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari a carico rientrino fra gli “altri familiari” (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del T.U.I.R., a condizione che:
- detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle precedenti lett. a), b) e c);
- tali contribuenti ne sostengano effettivamente il carico economico.
Cittadini extra-comunitari
Sul tema delle detrazioni familiari, appare sempre utile ricordare come i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
- documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
- documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Come, peraltro, indicato dalla circ. n. 15/E/2007 (par 5), l’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione.
La stessa circolare ha anche chiarito che, per far valere le detrazioni d’imposta relative ai figli a carico, residenti in Italia, dei cittadini extracomunitari è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Analogamente, la circolare n. 8/2009 (par 1.4) ha chiarito che, in relazione al coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, la documentazione del rapporto di coniugio può avvenire mediante il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e quindi trascritto nello stato civile del soggetto extracomunitario richiedente.
DETRAZIONE FIGLI A CARICO: COME VERIFICARE
I REQUISITI PER L’INCREMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
La prima limitazione
La prima limitazione riguarda il profilo oggettivo in quanto l’innalzamento del limite di reddito troverà applicazione esclusivamente per i figli di età non superiore a ventiquattro anni. Pertanto, a partire dal venticinquesimo anno di età il limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico tornerà ad essere quello originario pari a 2.840,51 euro.
La seconda limitazione
La seconda limitazione è di tipo soggettivo in quanto per gli altri soggetti fiscalmente a carico quali, ad esempio, i genitori, i fratelli, le sorelle, etc. il predetto limite di 2.840,51 euro resta invariato. Inoltre, per i figli, l’innalzamento del limite non sarà immediatamente operativo, ma troverà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Altre considerazioni
Si pone però il problema di quale criterio seguire per verificare il mancato superamento del ventiquattresimo anno di età. Si tratta, infatti, di una condizione essenziale per fruire dell’incremento del limite.
Il problema si è già posto in passato con riferimento al c.d. bonus mobili spettante alle giovani coppie. Questa misura prevedeva una detrazione per l’acquisto di mobili destinati ad arredo di unità immobiliari acquistate da destinare ad abitazione principale. Per fruire del bonus era necessario che uno dei due componenti della coppia non avesse superato il trentacinquesimo anno di età. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade”.
L’indicazione è stata fornita dalla circolare n. 7/E del 31 marzo 2016.
La medesima soluzione dovrebbe valere con riferimento alla nuova disposizione che ha innalzato il predetto limite per i figli di età non superiore a 24 anni.
Pertanto, se il figlio compie 24 anni nel 2019 a prescindere dal giorno o dal mese, potrà essere considerato fiscalmente a carico se il relativo reddito non ha superato il limite di 4.000 euro. Il limite riguarderà l’intero anno 2019 senza che sussista la necessità di effettuare il relativo ragguaglio a seconda del giorno in cui il figlio raggiunge i ventiquattro anni. Invece, se nel 2020 il figlio raggiungerà il venticinquesimo anno di età tornerà ad applicarsi il precedente limite di 2.840,51 euro.
Il legislatore si è limitato a modificare il comma 2 dell’art. 12 TUIR. Pertanto l’incremento del limite riguarda tutti i figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
L’ammontare della detrazione, invece, è rimasto invariato.