Informativa 14/2017 Agevolazioni alle imprese – Split Payment – Rottamazione bis

Informativa 14/2017 Agevolazioni alle imprese – Split Payment – Rottamazione bis

Le agevolazioni alle imprese mediante gli accordi per l’innovazione, gli ultimi chiarimenti sullo split payment, al via “Fai D.A. te” per la rottamazione bis, detrazione IVA ammessa anche se il fornitore è cessato, alcune precisazioni sulle detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i rimborsi spese agli agenti sono soggetti a ritenuta, il vademecum dell’INPS sulle prestazioni occasionali.

 SOMMARIO

E’ stato pubblicato sulla GU il decreto MISE che definisce termini e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni connesse alla sottoscrizione di Accordi per l’innovazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti circa l’applicazione dello split payment, al via “FAI D.A. TE per le richieste on line di rottamazione, la Corte di giustizia si pronuncia in merito al diritto di detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni circa le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la Cassazione anche i rimborsi spese agli agenti sono soggetti a ritenuta, l’INPS ha pubblicato un vademecum contenente le indicazioni per fruire correttamente delle prestazioni di lavoro occasionale: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

 

  1. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE MEDIANTE GLI ACCORDI PER L’INNOVAZIONE 
  2. SPLIT PAYMENT: NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
  3. ROTTAMAZIONE BIS: AL VIA “FAI D.A. TE” PER LE DOMANDE ON LINE
  4. DETRAZIONE IVA AMMESSA ANCHE SE IL FORNITORE E’ CESSATO
  5. DETRAZIONI: CHIARIMENTI SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
  6. I RIMBORSI SPESE VERSATI AGLI AGENTI SONO SOGGETTI A RITENUTA
  7. PRESTAZIONI OCCASIONALI: ONLINE IL VADEMECUM INPS

 

  1. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE MEDIANTE GLI ACCORDI PER L’INNOVAZIONE

E’ stato pubblicato sulla GU del 31 ottobre scorso, il decreto del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce termini e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni connesse alla sottoscrizione di Accordi per l’innovazione.
1.1 Di cosa si tratta?

L’iniziativa del MISE finanzia, mediante le agevolazioni previste dal DM del 24 maggio 2017, progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); Nanotecnologie; Materiali avanzati; Biotecnologie; Fabbricazione e trasformazione avanzate; Spazio; Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020. Per rientrare nell’agevolazione, i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.
1.2 Chi sono i destinatari dell’iniziativa?

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca. Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.
 

1.3 Come si accede?

Per accedere all’iniziativa, è necessario che sia stato sottoscritto un Accordo per l’innovazione tra il MISE e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente. Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti devono presentare una proposta progettuale, inoltrando tutta la documentazione esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo della segreteria del MISE; la proposta verrà sottoposta a valutazione; in caso di esito positivo, verrà avviata la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e valutata la validità strategica dell’iniziativa proposta. Successivamente, si procederà alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, tuttavia, le imprese matureranno il diritto alle agevolazioni solo a seguito della presentazione dei progetti esecutivi e alla loro valutazione da parte del Soggetto gestore cui sono affidati gli adempimenti tecnici, amministrativi e ispettivi relativi all’istruttoria del progetto presentato. Il decreto direttoriale contiene in allegato tutta la documentazione da compilare e presentare al MISE.

 

  1. SPLIT PAYMENT: NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 2017, fornisce ulteriori chiarimenti circa l’applicazione della disciplina della separazione dei pagamenti come modificata dal D.L. 50/2017.
2.1 Split payment: le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017

Con la Circolare n. 27 l’Agenzia delle Entrate fornisce dettagli circa l’estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti anche a:

– pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria;

– Società controllate da PA centrali e locali nonché;

– Società quotate nell’indice di borsa FTSE MIB.

La circolare richiama gli elenchi definitivi dei soggetti interessati al meccanismo, pubblicati il 31 ottobre 2017 dal MEF a seguito delle segnalazioni pervenute al Dipartimento delle Finanze dopo la pubblicazione degli elenchi aggiornati al 14 settembre 2017.

Le Entrate rammentano inoltre che a partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello split payment è stato esteso anche ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.
2.2 Split payment: i chiarimenti delle Entrate

Diversi i punti di interesse toccati dal documento delle Entrate, in particolare:

– L’esigibilità IVA è stabilita al momento della registrazione della fattura di acquisto ma può essere anticipata al momento della ricezione delle stessa e per esprimere la scelta fatta sarà sufficiente il comportamento concludente del contribuente (come da decreto MEF del 27 giugno 2017).

– Per quanto concerne i versamenti IVA, i soggetti acquirenti hanno quattro vie: versare cumulativamente l’IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, effettuare versamenti cumulativi giornalieri, considerando le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno; fare versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile, far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, annotando le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi.

– Per il periodo 1° luglio 2017 – 7 novembre 2017 (data di pubblicazione della circolare 27/E), l’Agenzia non sanzionerà quei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment che hanno erroneamente emesso fatture in regime ordinario, purché l’imposta sia stata assolta. Le fatture emesse in data successiva in regime ordinario andranno regolarizzate mediante note di variazione.

– Esclusi dal meccanismo della scissione dei pagamenti gli esportatori abituali poiché per effetto della lettera di intento, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità.

 

  1. ROTTAMAZIONE BIS: AL VIA “FAI D.A. TE” PER LE DOMANDE ON LINE

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha istituito una “corsia preferenziale” per chi decide di aderire alla rottamazione bis, introdotta con il decreto fiscale, utilizzando il web. Si tratta del progetto “Fai D.A. Te”.
3.1 Rottamazione bis: corsia preferenziale online

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’indirizzo

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/regolarizzazione-istanze-respinte/,

fornisce le indicazioni operative per i contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle istanze respinte nella prima tornata di rottamazione delle cartelle, poiché non in regola con il pagamento delle rate, opportunità inserita nel decreto fiscale (D.L. 148/2017).

Tali contribuenti possono recuperare la “Comunicazione delle somme dovute” compilando la richiesta online, utilizzando il bottone “Compila il form”, oppure accedendo all’area riservata.

Sempre nell’area riservata è possibile accedere al progetto “Fai D.A. Te”, compilando direttamente la nuova richiesta di rottamazione, utilizzando il numero della comunicazione delle somme dovute oppure il numero della cartella che si intende rottamare.

     Si ricorda che…

 

La rottamazione bis riguarda chi ha già aderito alla definizione agevolata ma non era in regola a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, e ha perciò ricevuto un diniego.

Per poter ottenere la definizione agevolata, i contribuenti devono versare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute.

L’istanza di adesione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017, oltre che utilizzando il progetto “Fai D.A. Te”, alternativamente:

– via mail mediante PEC del contribuente alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia Entrate Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-R unitamente alla copia del documento di identità;

– fisicamente presso gli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione presentando il Modello DA-R debitamente compilato, stampato e firmato.

Entro il 31 marzo 2018 l’agente di riscossione invierà una comunicazione con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione) entro il 31 maggio 2018. A seguito di questa regolarizzazione l’agente di riscossione invierà ulteriore comunicazione entro il 31 luglio 2018 con l’importo dovuto per la definizione agevolata, la scadenza delle rate (è possibile scegliere l’unica soluzione o tre rate da versare a settembre, ottobre e novembre 2018) e i relativi bollettini di pagamento o il diniego.

 

  1. DETRAZIONE IVA AMMESSA ANCHE SE IL FORNITORE E’ CESSATO

Con questo principio, espresso nella sentenza resa nella causa C-101/16 del 19 ottobre 2017, la Corte di giustizia è ritornata a pronunciarsi in merito al rapporto tra requisiti sostanziali e requisiti formali ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA.

L’art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE prevede, come regola generale, che la detrazione può essere esercitata dal soggetto passivo IVA “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (…)”. L’utilizzo del bene/servizio acquistato per realizzare operazioni imponibili o ad esse assimilate costituisce la condizione che, dal punto di vista sostanziale, dà diritto al cessionario/committente di detrarre la relativa imposta. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, il principio di neutralità fiscale esige che i requisiti formali ai quali è ricollegato il recupero dell’imposta, se violati, non precludano la detrazione qualora l’Amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per accertare che il predetto requisito sostanziale sia rispettato.

È alla luce di questo approccio che nella pronuncia in commento, avente per oggetto il caso in cui il soggetto che ha emesso la fattura non sia più dotato di un numero di partita IVA attivo, la Corte ha confermato il diritto alla detrazione da parte del destinatario del documento; in particolare quando il diniego sia sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.

Rientra nei poteri degli Stati membri adottare tutte le misure idonee a garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel loro territorio e contrastare l’evasione. In conformità all’art. 273 della Direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri, infatti, possono stabilire specifici obblighi, anche non contemplati dalla normativa unionale, se ritenuti necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare l’evasione. Le misure adottate, però, non devono eccedere quanto necessario per conseguire siffatti obiettivi, per cui non possono essere utilizzate in maniera tale da rimettere sistematicamente in discussione il diritto di detrazione e, dunque, la neutralità dell’imposta.

Nel caso di specie, l’impossibilità, per il cessionario/committente, di dimostrare che le transazioni concluse con l’operatore dichiarato inattivo soddisfano le condizioni previste dalla Direttiva n. 2006/112/CE e, in particolare, che l’IVA è stata versata all’Erario va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito dal legislatore. Di conseguenza, concludono i giudici dell’Unione, la disciplina unionale “osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA con la motivazione che l’operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l’IVA, è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale”.

 

  1. DETRAZIONI: CHIARIMENTI SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127/E del 2017, fornisce indicazioni circa le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, chiarendo che questa è la tipologia di reddito in cui si configura il compenso per servizio di volontariato civile.
5.1 Detrazioni: il quesito del contribuente

L’istante è un contribuente che ha svolto il Servizio Civile Nazionale per il quale ha percepito un compenso e la relativa Certificazione Unica. I compensi sono stati erogati alla fine del mese successivo a quello di riferimento, avendo il contribuente lavorato nel periodo 3 novembre 2015 – 2 novembre 2016, la certificazione relativa al 2016 “l‘Ente ha certificato i compensi erogati nel corso dell’anno 2016, ricomprendendo, al punto 2, anche il compenso relativo al mese di dicembre 2015, in quanto corrisposto a fine gennaio 2016“.

Nelle annotazioni, l’Ente ha poi specificato che “il numero dei giorni indicati nel campo 6 dei Dati Fiscali corrisponde al periodo effettivamente lavorato e non a quello retribuito da cedolino. Tale problematica nasce dal fatto che l’Agenzia delle Entrate non contempla la casistica per cui il nostro Ente paga sempre il mese successivo“. Ciò ha comportato l’inserimento di 307 giorni, quelli in cui il contribuente ha lavorato nel 2016, anziché 337, considerando anche dicembre 2015, mentre il reddito sottoposto a tassazione comprende tutto il 2016 e dicembre 2015.

L’istante ritiene però, ai fini delle detrazioni da lavoro, di poter rapportare il reddito al calcolo dei giorni che include dicembre 2015, al fine di non subire una maggiore imposta.
5.2 Detrazioni: la risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate innanzitutto chiarisce che i redditi derivanti dal servizio di volontariato civile si configurano come redditi di collaborazione coordinata e continuativa e non come redditi di lavoro dipendente.

L’Agenzia afferma poi che sebbene in linea di principio le detrazioni debbano essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell’anno, si deve tener conto del caso particolare “in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d’imposta”, L’Agenzia ritiene che nel caso in questione “nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne. Al fine del riconoscimento, nel periodo d’imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d’imposta deve indicare al punto 11 della sezione “Dati Fiscali” della CU 2017, relativa all’anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”, giorni 337“.

 

 

  1. I RIMBORSI SPESE VERSATI AGLI AGENTI SONO SOGGETTI A RITENUTA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25579 del 27 ottobre scorso, ha rigettato il ricorso di un Consorzio Agrario, il quale lamentava il fatto che la CTR del Piemonte, confermando la decisione dei giudici di primo grado, avesse ritenuto valido l’accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui il Consorzio avrebbe violato l’art. 25-bis d.p.r. 29.9.1973, n. 600 per non aver assoggettato a ritenuta di acconto le somme versate a titolo di rimborso delle spese di trasporto merci sostenute da parte degli agenti di commercio operanti per il Consorzio stesso.

A parere del Consorzio diversamente non vi sarebbe stata alcuna violazione della norma citata, in quanto le prestazioni di trasporto merci non andavano ricondotte al contratto di agenzia stipulato con gli agenti e, quindi, assimilate alle provvigioni ai fini dell’assoggettamento a ritenuta, bensì ad un autonomo contratto di trasporto stipulato dalle parti, posto peraltro che, sempre secondo il Consorzio ricorrente, l’obbligo di effettuare le ritenute, a norma dell’art. 25-bis d.p.r. n. 600/73, riguarda soltanto le provvigioni (sia pure intese in senso lato) e non i corrispettivi percepiti in relazione ad una causa diversa, costituita appunto dall’autonomo contratto di trasporto.

La Cassazione però è stata di diverso avviso, e, per stabilire l’esatto ambito di operatività dell’art. 25 bis ha citato, nella sua ordinanza, la circolare del MEF n. 24 del 10 giugno 1983, in base alla quale la ritenuta in questione si applica sulle provvigioni, “comunque denominate”, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti ad uno dei rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza nel commercio, con procacciatori d’affari; in particolare, la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita, oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, ecc, anche da “ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti“.

A parere dei giudici di legittimità, in relazione al tenore testuale dell’art.25-bis cit., l’obbligo di operare le ritenute si configura indipendentemente dalla formale qualificazione delle attribuzioni patrimoniali (in tal senso è da intendersi il riferimento alle “provvigioni comunque denominate”) ed avuto riguardo alla stretta correlazione funzionale fra queste e “le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia”, ecc. (enunciato ribadito, ai fini qui di interesse, anche dal comma 5, ultima parte, della norma citata); inoltre, le disposizioni specificamente dettate dall’art. 25-bis cit. vanno collocate nel più generale contesto della disciplina tributaria della figura degli agenti, rappresentanti di commercio ed assimilati, valorizzando l’inclusione degli emolumenti dagli stessi percepiti nella categoria dei redditi di impresa ex art. 55 T.U.I.R., ove si tratti di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 cod. civ., ovvero fra i redditi di lavoro autonomo (art. 53 T.U.I.R.). In entrambi i casi, i ricavi (art. 85 T.U.I.R.) ed i compensi (attuale art. 54 T.U.I.R.) sono da intendersi, ai fini tributari, come comprensivi di tutte le somme a diverso titolo dovute all’agente. Secondo tale prospettiva, dunque, l’espressione “provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia (…)” deve essere intesa nel senso che i compensi a provvigione corrisposti agli agenti e soggetti assimilati, anche se per una parte erogati a titolo di rimborso spese, costituiscono per intero emolumenti assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 25-bis cit., trattandosi, in tale ultimo caso, di erogazioni a carattere continuativo ed abituale dirette a soddisfare, a titolo remunerativo, esigenze intrinsecamente attinenti alle prestazioni cui è contrattualmente tenuto l’agente.

 

  1. PRESTAZIONI OCCASIONALI: ONLINE IL VADEMECUM INPS

L’INPS ha pubblicato un vademecum contenente le indicazioni per fruire correttamente delle prestazioni di lavoro occasionale seguendo la normativa introdotta dalla manovra correttiva, D.L. 50/2017.
7.1 Prestazioni occasionali: limiti economici e pagamenti

Nel mese di ottobre 2017, l’INPS ha reso disponibile un vademecum indicante gli adempimenti necessari all’utilizzo dei cosiddetti “nuovi voucher”.

I limiti economici annuali per le prestazioni occasionali, eseguite da un medesimo lavoratore, sono i seguenti:

– 7mila euro con i voucher,

– 5mila euro con lavoro occasionale.

Prestatore e utilizzatore, devono registrarsi sulla nuova procedura INPS e il prestatore/lavoratore deve indicare il proprio IBAN su cui l’INPS accrediterà direttamente i compensi per le prestazioni rese. Nel caso in cui l’IBAN non venga indicato, l’INPS farà un bonifico domiciliato e il lavoratore potrà riscuoterlo presso gli uffici postali al costo di 2,60 euro.

Il datore di lavoro/utilizzatore, può versare all’INPS i fondi necessari utilizzando una delle seguenti modalità:

– modello F24;

– procedura telematica PagoPa.
7.2 Prestazioni occasionali: tempistiche

Gli importi versati dall’utilizzatore giungono in almeno sette giorni bancabili sul suo “portafoglio” INPS, se versati mediante F24, mentre i pagamenti effettuati tramite PagoPa possono essere accreditati in tempo reale ma potrebbero anche essere necessari alcuni giorni.

Una volta visualizzate all’interno della procedura, le somme possono essere utilizzati per le prestazioni, che si ricorda si suddividono in:

– PrestO, per le prestazioni destinate alle imprese, e vanno comunicate almeno 60 minuti prima dell’esecuzione;

– Libretto famiglia, per quelle relative agli utilizzatori privati, e vanno comunicate entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata resa.

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