Informativa 15/2017 Tari Imu e Tasi – Split payment – Voucher lavoro

Informativa 15/2017 Tari Imu e Tasi – Split payment – Voucher lavoro

I chiarimenti del MEF sul calcolo TARI,quando presentare la domanda per il voucher internazionalizzazione, lo split payment e gli ordini professionali, le indicazioni delle finanze per il calcolo del secondo acconto IMU TASI, i finanziamenti agevolati per le imprese sociali, come ottenere i rimborsi dei voucher lavoro

 

Il MEF fornisce chiarimenti sul calcolo TARI nella sua parte variabile, entro il 30 novembre possibile regolarizzare la posizione il merito al diritto annuale 2017, dalle ore 10:00 del 21 novembre è possibile compilare la domanda per il contributo per i progetti di internazionalizzazione, l’estensione del meccanismo dello split payment riguarda anche gli ordini professionali nella loro qualità di enti pubblici non economici, il DEF fornisce alcune indicazioni per il corretto versamento del secondo acconto IMU-TASI 2017, dal 7 novembre è stata avviata la procedura per richiedere i finanziamenti agevolati rivolti alle imprese sociali, l’INPS fornisce le indicazioni operative per ottenere il rimborso dei versamenti per lavoro accessorio: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

 

SOMMARIO

  1. CALCOLO TARI: SULLA PARTE VARIABILE I CHIARIMENTI DEL MEF
  2. SPLIT PAYMENT: ESTENSIONE ANCHE AGLI ORDINI PROFESSIONALI
  3. SECONDO ACCONTO IMU-TASI: INDICAZIONI OPERATIVE DEF
  4. IMPRESE SOCIALI: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI
  5. VOUCHER LAVORO: ISTRUZIONI INPS PER I RIMBORSI

 

  1. CALCOLO TARI: SULLA PARTE VARIABILE I CHIARIMENTI DEL MEF

Il MEF pubblica la circolare n. 1/DF del 2017 per mettere un punto sul calcolo TARI nella sua parte variabile, oggetto di numerosi errori da parte dei Comuni italiani.
1.1 Calcolo TARI: determinazione della parte variabile

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, interviene sul problema sollevato con interrogazione parlamentare in merito alla determinazione della parte variabile nel calcolo della TARI.

Nell’interrogazione “è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale“.

Il MEF precisa in merito che ai fini della determinazione della quota variabile occorre fare riferimento alla “utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze“. Dunque la quota variabile deve essere computata una sola volta.
1.2 Calcolo TARI: richieste di rimborso

I contribuenti che hanno individuato un errore di calcolo relativo alla parte variabile della TARI, hanno dunque diritto al rimborso della quota versata in eccesso, ma “solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti“.

L’istanza di rimborso può essere proposta entro cinque anni dal giorno del versamento della stessa e deve contenere le seguenti informazioni:

– dati identificativi del contribuente;

– importo versato;

– importo di cui si chiede il rimborso;

– dati identificativi della pertinenza sulla quale è stata determinata erroneamente la parte variabile.

  1. SPLIT PAYMENT: ESTENSIONE ANCHE AGLI ORDINI PROFESSIONALI

L’estensione del meccanismo dello split payment, stabilita dalla manovra correttiva 2017, riguarda anche gli ordini professionali nella loro qualità di enti pubblici non economici. Il CNDCEC interviene con la nota informativa n. 59 del 2017.
2.1 Split payment: la nota del CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la nota n. 59 del 15 novembre 2017, affronta il tema dell’estensione del meccanismo dello split payment intervenuta con Manovra correttiva 2017, D.L. 50/2017.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e gli ordini professionali, nella loro qualità di enti pubblici non economici, sono da considerare tali e dunque sono tenuti ad applicare lo split payment nei confronti dei propri fornitori.

A dissipare ogni dubbio circa l’estensione dello split payment anche agli ordini professionali, è giunta infine la circolare delle Entrate n. 27/E del 2017, che precisa che “gli Ordini professionali, ancorché non menzionati nel citato elenco ISTAT [elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, NdR], rientrano tra i destinatari della scissione dei pagamenti, in quanto, come già precisato con nota n. 1858/DF del 27 ottobre 2014, sono riconducibili nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001“.
2.2 Split payment: decorrenza e adempimenti

Lo split payment deve essere applicato sulle fatture la cui esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017, data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13 luglio 2017, sebbene il D.L. 50/2017 prevedesse la decorrenza dell’estensione del meccanismo a partire dal 1° luglio 2017.

Per il periodo tra il 1° e il 24 luglio 2017, tuttavia, gli ordini professionali che hanno operato la scissione dei pagamenti non sono tenuti ad effettuare alcuna variazione.

Si ricorda che… Per il periodo 1° luglio 2017 – 7 novembre 2017 (data di pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2017), l’Agenzia non sanzionerà quei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment che hanno erroneamente emesso fatture in regime ordinario, purché l’imposta sia stata assolta. Le fatture emesse in data successiva in regime ordinario andranno regolarizzate mediante note di variazione.
  1. SECONDO ACCONTO IMU-TASI: INDICAZIONI OPERATIVE DEF

Il Dipartimento delle Finanze, con una circolare, fornisce alcune indicazioni per il corretto versamento del secondo acconto IMU-TASI 2017.
3.1 Secondo acconto IMU-TASI: individuazione delle aliquote applicabili

Il DEF, con la circolare del 16 novembre 2017, fornisce chiarimenti in merito al versamento del secondo acconto IMU e TASI per l’anno 2017. Innanzitutto il versamento deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2017 sulla base delle delibere approvate dai Comuni, che rispettino le seguenti caratteristiche:

– siano state adottate entro il 31 marzo 2017;

– siano state pubblicate sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;

– l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
3.2 Secondo acconto IMU-TASI: ulteriori chiarimenti

In merito ai punti sopra esposti, il DEF precisa che:

– nel caso in cui le delibere siano state approvate in data successiva al 31 marzo 2017, i contribuenti dovranno applicare le aliquote valide per il 2016 (fatte le dovute eccezioni per i casi in cui ad esempio i comuni abbiano esercitato il potere di autotutela amministrativa oppure nel caso di dissesto finanziario);

– per le delibere non presenti sul sito del MEF e per quelle pubblicate in data successiva al 28 ottobre 2017, andranno applicate le aliquote relative al 2016, a meno che non si tratti di una seconda delibera pubblicata in data successiva al 28 ottobre con indicazione “errata corrige”;

– il confronto tra le delibere 2017 e quelle del 2015, riferimento utile per l’inefficacia delle nuove aliquote se si verifica un aumento nel 2017, si può ottenere effettuando l’interrogazione relativa a ciascun comune che rende disponibili le aliquote 2015 e 2017.

  1. IMPRESE SOCIALI: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Dal 7 novembre è stata avviata la procedura per richiedere i finanziamenti agevolati rivolti alle imprese sociali.

Con il decreto del 14 febbraio 2017 il Mise, il Mef e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno stabilito le modalità e le condizioni per ottenere l’erogazione dei finanziamenti agevolati volti a sostenere l’economia sociale, ossia l’attività delle imprese che perseguono interessi generali e finalità di utilità sociale. In seguito, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise del 26 luglio 2017 sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

I beneficiari possono ottenere un finanziamento agevolato per realizzare dei programmi di investimento volti alla creazione e allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale. I programmi di investimento devono contenere spese ammissibili di importo ricompreso tra i 200 mila e i 10 milioni di euro, al netto dell’IVA. Il finanziamento deve avere una durata non superiore a 15 anni, al tasso agevolato dello 0,5%, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.

Se i programmi in questione prevedono investimenti di importo non superiore a 3 milioni di euro, rientranti nel campo di applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili.

Inoltre, al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario concesso a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione Ministero-ABI-CDP del 28 luglio 2017. Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono ricevere una valutazione positiva del merito creditizio da parte della banca finanziatrice.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.

Le risorse finanziarie di riferimento ammontano a 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale. Il 60% delle predette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quota parte di tale riserva (il 25%) è destinata alle micro e piccole imprese.

La domanda di agevolazione deve essere:

– redatta in formato elettronico,

– sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale,

– presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it.

Si ricorda che… Sono definite imprese sociali tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Anche le cooperative sociali, i relativi consorzi e le società cooperative aventi qualifica di ONLUS rientrano nell’elenco dei beneficiari dell’agevolazione.
  1. VOUCHER LAVORO: ISTRUZIONI INPS PER I RIMBORSI

L’INPS, con il messaggio n. 4405 del 2017, fornisce le indicazioni operative per ottenere il rimborso dei versamenti per lavoro accessorio effettuati dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017.
5.1 Voucher lavoro: rimborsi INPS

L’INPS, con il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, fornisce le indicazione per il rimborso dei voucher lavoro telematici, abrogati con il D.L. n. 25 del 17 marzo 2017 e acquistati dopo quella data tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti.

I soggetti interessati al rimborso dovranno presentare il modello SC52 presso le sedi territoriali INPS, comunicando:

– il tipo di pagamento effettuato (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);

– data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;

– per i pagamenti on line, il codice rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;

– per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

Al modello va inoltre allegata la ricevuta di versamento, ad esclusione dei pagamenti effettuati mediante F24.
5.2 Voucher lavoro: software rimborsi

L’INPS informa inoltre che per la procedura dei rimborsi è stato attivato un software per il personale interno dell’Istituto, che inserirà le informazioni contenute nelle istanze e seguirà l’istruttoria fino al relativo rimborso.

L’INPS ricorda che:

Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione, in analogia con le procedure standard di rimborso. Nel caso di una chiusura effettuata erroneamente senza la fase di liquidazione, sarà necessario inviare apposita segnalazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti per consentirne lo sblocco dal centro.

 

You May Also Like