Informativa 16/2018 5 per mille, Split Payment, Interessi su somme iscritte a ruolo, 730 congiunto
5 per mille 2018: on line gli elenchi provvisori – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sullo Split Payment – Calano gli interessi di mora sui pagamenti tardivi delle somme iscritte a ruolo – Il nuovo decreto sulla protezione del know how – Irap professionisti: il parere della Cassazione – Alcune precisazioni sul 730 congiunto – Il nuovo glossario dell’edilizia libera
SOMMARIO
- 5 PER MILLE 2018: ON LINE GLI ELENCHI PROVVISORI
- SPLIT PAYMENT 2018: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- INTERESSI DI MORA AL 3,01% SU RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
- MAGGIORE PROTEZIONE AL KNOW HOW E AI SEGRETI AZIENDALI
- IRAP PROFESSIONISTI: NON PAGA CHI OPERA IN UNA STRUTTURA ALTRUI
- 730 CONGIUNTO: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL PRECOMPILATO
- EDILIZIA LIBERA: PUBBLICATO IL GLOSSARIO UNICO DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE
1) 5 PER MILLE 2018: ON LINE GLI ELENCHI PROVVISORI
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi provvisori dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille 2018.
1.1 5 per mille 2018: nuovi iscritti
Gli elenchi riguardano:
- enti del Volontariato;
- enti della ricerca scientifica e dell’Università;
- enti della Ricerca Sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
La platea dei candidati al beneficio cresce raggiungendo i 60mila candidati con 5mila nuove iscrizioni:
- 48mila sono realtà che operano nel volontariato;
- 10mila sono associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ai fini sportivi;
- 480 sono enti della ricerca scientifica e dell’Università;
- 106 son enti della ricerca sanitaria.
2) SPLIT PAYMENT 2018: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e, com’è noto, prevede che per l’acquisto di beni e servizi effettuati dalla Pubblica Amministrazione l’iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dall’acquirente e non dal fornitore. La Circolare n.9/E del 07 maggio 2018 chiarisce alcuni aspetti sull’applicazione del meccanismo a partire dal 01 gennaio 2018, alla luce delle modifiche apportate nel corso del 2017.
2.1 Nuove categorie dei soggetti interessati
Dal 01 gennaio 2018, con l’entrata in vigore della legge 172/2017 la disciplina dello split payment è stata allargata alle seguenti categorie di soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate direttamente o indirettamente dagli entri di cui ai punti precedenti;
- società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.
Tali categorie si aggiungono ai soggetti già coinvolti dalla disciplina, e più precisamente:
- delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, vale a dire delle Pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato, per le quali la fattura deve essere emessa in formato elettronico ai sensi dell’art. 1, comma 209, della L. n. 244/2007. A tal fine, è richiesto che le Pubbliche amministrazioni, per gli acquisti effettuati, non siano debitori dell’IVA in base alle disposizioni in materia di reverse charge;
- le società controllate, mediante controllo di diritto o di fatto, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, mediante controllo di diritto, direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- le società controllate mediante controllo di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari delle operazioni soggette a split payment a far data dal 01 gennaio 2018, come da DM 23 gennaio 2015 in ultimo modificato dal DM 09 gennaio 2018, occorre fare riferimento:
- per le Pubbliche amministrazioni, destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), senza considerare i soggetti classificati nella categoria “Gestori di pubblici servizi”;
- per le società controllate, le società quotate, le fondazioni e gli enti pubblici di cui al comma 1 bis dell’art 17 ter Dpr 633/72 agli elenchi appositamente predisposti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze. In particolare “per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni della scissione dei pagamenti si applicano a quei soggetti inseriti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 2017 il suddetto elenco è stato pubblicato il 19 dicembre 2017 con effetti a valere per l’anno 2018”. Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito comunicato del 07 febbraio 2018, ha precisato che all’elenco stesso è data efficacia costitutiva. La disciplina della scissione dei pagamenti ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’apposito elenco e dalla pubblicazione dello stesso sul sito del Dipartimento delle Finanze. Su quest’ultimo aspetto la Circolare 9/E chiarisce che non è sanzionabile e pertanto non è richiesta regolarizzazione per il contribuente che “nelle more dell’aggiornamento dell’elenco, si sia comunque comportato come un soggetto riconducibile nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti e, pertanto, l’imposta relativa agli acquisti sia stata assolta, ancorchè in modo irregolare, secondo le modalità di cui al DM 23 gennaio 2015”.
2.2 Sanzioni
La Circolare n. 9/E segnala che, vista l’incertezza sull’applicazione delle novità introdotte e nel rispetto dei Statuto dei diritti del contribuente, non verranno applicate sanzioni su eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti nel periodo precedente all’elaborazione della Circolare stessa, sempre che il comportamento adottato non abbia arrecano alcun danno all’Erario per il mancato assolvimento dell’Iva dovuta.
3) INTERESSI DI MORA AL 3,01% SU RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento emanato il 10 maggio, ha comunicato che – a partire dal 15 maggio 2018 – gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo saranno determinati nella misura del 3,01% su base annua.
L’art.30 del DPR 602/1973 prevede, infatti, che decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme che sono state iscritte a ruolo, vengano applicati gli interessi di mora maturati dalla data di notifica alla data di effettivo pagamento. Il tasso d’interesse è stabilito annualmente con apposito decreto del MEF, tenuto conto dei tassi bancari attivi.
Sulla base di quanto disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs 159/2015, che prevede l’emanazione annuale di un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 10 maggio è stato stabilito che, a partire dal 15 maggio 2018, il tasso degli interessi di mora su ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, si attesta al 3,01% .
Si ricorda che… | In data 04 aprile 2017 fu stabilito che la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dal 15 maggio 2017, era pari al 3,50%. |
4) MAGGIORE PROTEZIONE AL KNOW HOW E AI SEGRETI AZIENDALI
Per dare attuazione alla direttiva n. 943/2016 sulla protezione del know how e delle informazioni aziendali riservate (nei decreti definite “segreti commerciali”), il Consiglio dei ministri nella seduta di martedì 8 maggio 2018 ha approvato un decreto legislativo che introduce misure necessarie contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di tali informazioni.
Il decreto attuativo modifica innanzitutto il termine informazioni aziendali riservate contenuto nel vigente Codice della proprietà industriale (art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 30/2005), introducendo il nuovo concetto di segreti commerciali e già da questa nuova terminologia si può notare l’estensione della tutela e prevede misure sanzionatorie penali e amministrative più forti ed efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di tali informazioni. Molte disposizioni del Codice di proprietà industriale, specificamente riferite ai segreti aziendali, vengono quindi riformulate in vista di un più alto livello di protezione.
Nel dettaglio, il decreto, introducendo due nuovi commi all’art. 99 del Codice della proprietà industriale, estende, anche alle condotte colpose, il divieto di ottenere, rivelare o utilizzare, in modo illecito, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo autonomo, stabilendo che utilizzare e divulgare un segreto commerciale sono comportamenti illeciti anche quando l’utilizzatore sia a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.
Inoltre, si prescrive che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti le violazioni oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, si considerano utilizzi illeciti di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illegalmente. Per merci costituenti le violazioni devono intendersi le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
Si interviene anche sulla procedura giudiziaria, prevedendo la possibilità di agire in giudizio contro le suddette condotte in violazione dei segreti commerciali derivanti dall’acquisizione, dall’utilizzo e dalla divulgazione illeciti, entro un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare diritti e azioni.
Il decreto inoltre agisce anche a tutelare il know-how durante l’iter processuale, in modo da evitare che il processo possa trasformarsi in una situazione di possibile divulgazione illecita dei segreti per cui si agisce; sul punto, si stabilisce che il giudice, su istanza di parte, possa intervenire anche nei confronti di coloro che, in ragione del proprio ruolo, possono venire a conoscenza dei documenti e di tutto quanto altro contenuto nei fascicoli d’ufficio, quali periti, consulenti, difensori, personale amministrativo, testimoni, parti o loro rappresentanti, che potenzialmente potrebbero rivelare i segreti oggetto del giudizio, limitando ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze o agli atti e/o comandando alla cancelleria l’oscuramento delle informazioni sui documenti. Si tratta di un provvedimento di divieto che mantiene la sua efficacia anche dopo la conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.
Altro potere attribuito al giudice è quello di graduare le misure correttive e le sanzioni civili contro gli illeciti sui segreti aziendali, potendo anche imporre su istanza di parte, che abbia addotto le giuste motivazioni, il pagamento di un indennizzo proporzionato al danno subito, sempre che sussistano determinate condizioni precisate nel testo del decreto. Quindi, in tutti i procedimenti cautelari relativi all’ acquisizione, all’ utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, il giudice può, su richiesta di parte, in alternativa all’ applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali, prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, vietando in ogni caso, la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui viene autorizzata l’utilizzazione.
Sono fissati i criteri di cui il giudice deve tener conto per graduare le sanzioni, si tratta delle specifiche caratteristiche dei segreti, del loro valore commerciale, della condotta dell’autore che ha commesso la violazione, delle conseguenze derivanti dalla divulgazione e dall’impiego di tali segreti, degli interessi legittimi delle parti in causa, di terzi e del pubblico in generale, oltre che delle necessarie esigenze di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Previsti anche sistemi cautelari e risarcitori relativamente al danno morale subito.
Riguardo alle sanzioni di natura penale, il testo interviene, anche, sull’art. 623 del Codice penale (Rivelazione di segreti scientifici o industriali), riscrivendone integralmente il contenuto e ampliandone la portata, fissando così la pena della reclusione fino a due anni in capo a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Il legislatore quindi estende la pena, consapevole che le condotte di violazione dei segreti commerciali possono essere oggi attuate da chiunque, anche da chi non abbia alcun rapporto con l’azienda e non solo da coloro che, come diversamente recita l’attuale disposto dell’articolo, possano venire a conoscenza di tali informazioni aziendali, in ragione della propria professione, stato, ufficio o arte. Infine, è prevista un’aggravante di pena, qualora la violazione sia commessa utilizzando un qualsiasi strumento informatico.
5) IRAP PROFESSIONISTI: NON PAGA CHI OPERA IN UNA STRUTTURA ALTRUI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11001 del 2018, afferma che non è soggetto IRAP il professionista che opera in una struttura organizzata da altri.
5.1 IRAP professionisti: il caso di specie
Il caso di specie riguarda un medico oculista che, operando in cliniche private esterne, si è visto riconoscere il requisito dell’autonoma organizzazione facendo scattare l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive.
La CTR ha confermato quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria, negando alla professionista il rimborso di quanto versato.
5.2 IRAP professionisti: la sentenza della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11001 dell’8 maggio 2018, accoglie il ricorso della contribuente, affermando che:
“i giudici di appello si sono discostati apertamente dal superiore principio di diritto, avendo affermato che l’esercizio abituale della professione in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico (oltre che l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività) costituirebbe idonea prova della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.”
Secondo quanto stabilito in precedenti sentenze, infatti:
“ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia ‘autonoma’, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicché non sono soggetti a IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte ‘extra moenia’ presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).”
6) 730 CONGIUNTO: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL PRECOMPILATO
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito dedicato alla dichiarazione precompilata alcuni chiarimenti in merito al 730 congiunto.
6.1 730 congiunto: come presentarlo
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul 730 congiunto e informa che:
“Per presentarla è necessaria la compilazione separata da parte di ciascuno dei due coniugi. Nel presentare la dichiarazione congiunta, il dichiarante indica il codice fiscale del coniuge che fa la stessa cosa nella propria.”
In particolare:
- non può utilizzare la forma congiunta chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- nella dichiarazione congiunta chi presenta la dichiarazione è indicato come dichiarante; l’altro soggetto è definito coniuge. Entrambi devono qualificarsi: uno come dichiarante, l’altro come coniuge. È sempre necessario inserire il codice fiscale dell’altro nel prospetto dei familiari.
Si ricorda che… | Per accedere al 730 precompilato è possibile utilizzare:
· il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID); · le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; · il PIN rilasciato dell’INPS; · le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA); · la Carta Nazionale dei Servizi; · rivolgendosi a un CAF o ad un professionista abilitato. Il calendario scadenze relativo al 730 precompilato è il seguente: · dal 2 maggio è possibile accettare, inviare o modificare il 730 precompilato, occorre attendere il 2 maggio 2018; · se ci si avvale dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, il termine per la consegna del modello è fissato al 9 luglio 2018; · il 23 luglio 2018 è la scadenza fissata per l’invio della dichiarazione in via autonoma o se ci si avvale dell’assistenza di un CAF o di un professionista. |
7) EDILIZIA LIBERA: PUBBLICATO IL GLOSSARIO UNICO DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE
Il 7 aprile 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 il Decreto 2 marzo 2018, con il quale è stato approvato il glossario contenente l’elenco delle principali opere realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
In altri termini si tratta di un elenco delle principali opere che possono essere realizzate senza alcuna richiesta di autorizzazione preventiva. L’elenco pubblicato è da intendersi non esaustivo e sarà oggetto di completamento nei prossimi mesi; la ratio della norma è quella di facilitare la lettura ai cittadini, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni interessate.
Il glossario ha la finalità di garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale; sono state, pertanto, riepilogate in una tabella le principali opere (58 voci) che possono essere effettuate senza dover richiedere alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, etc.).
Il glossario è entrato in vigore il 22 aprile 2018 e non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni.
La pubblicazione di un prontuario degli interventi edili è di grande utilità per le imprese e privati che intendono effettuare degli interventi di ristrutturazione edilizia o volti al conseguimento di un risparmio energetico, considerando le difficoltà che si incontrano nel capire come e quando è necessario richiedere autorizzazioni ai Comuni per avviare un intervento di recupero sul proprio immobile.
Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive e le opere contingenti temporanee.