Informativa 18/2018 Redditi SP, Contabilità semplificata
REDDITI SP 2018: LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
E IL CRITERIO DI “CASSA”
L’introduzione del nuovo regime della contabilità semplificata “per cassa” che prevede che i costi e ricavi concorrano alla formazione del reddito al momento del pagamento-incasso ovvero al momento della registrazione, in caso di opzione, ha comportato modifiche alla modalità di compilazione del quadro RG del modello Redditi SP 2018 (relativo al periodo d’imposta 2017): in esso trova allocazione il nuovo Rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali, in quanto sono stati eliminati i Righi RG8 e RG9 dal modello precedente.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza.
E’ comunque possibile optare per il regime ordinario di contabilità ordinaria, con effetto fino a revoca per un periodo minimo di tre anni.
Le medesime regole sono valide anche per la determinazione della base imponibile IRAP.
NOVITA’
L’introduzione del nuovo regime della contabilità semplificata “per cassa” che prevede che i costi e ricavi concorrano alla formazione del reddito al momento del pagamento-incasso ovvero al momento della registrazione, in caso di opzione, ha apportato conseguenti modifiche alla modalità di compilazione del quadro RG del modello Redditi SP 2018 (relativo al periodo d’imposta 2017).
In particolare, sono stati eliminati, i Righi relativi alle rimanenze finali (Righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è stato inserito il Rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali: tale indicazione ha meramente valore espositivo e non incide sulla determinazione del reddito.
Attenzione: Le società in contabilità semplificata che nel 2017 hanno superato i limiti (euro 400.000 – 700.000) dal 2018 transitano al regime ordinario. Per il 2017 devono però compilare comunque il quadro RG.
Attenzione: Da ultimo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha firmato il Decreto 24 maggio 2018 disponendo la modifica dei parametri (di cui all’art. 3, commi da 181 a 189della Legge 28 dicembre 1995, n. 549) applicabili alle imprese in contabilità semplificata. In particolare, ha disposto che i suindicati parametri, sono applicati per il periodo d‘imposta in corso al 31 dicembre 2017 sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell’art. 66 del T.U.I.R. (“imprese minori”) e delle rimanenze di magazzino. Si è quindi voluta uniformare la compilazione del modello “parametri” secondo il principio di cassa delle imprese minori in luogo del previgente principio di competenza.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata sono:
- le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già assoggettati al regime di cassa);
- le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e quelle ad esse equiparate (società di armamento e società di fatto). Rientrano quindi anche le società semplici agricole per i redditi non rientranti nel reddito agrario (ad esempio agriturismo);
- enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
- trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.
Tali soggetti possono aderire solo se nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 400.000,00 euro, qualora svolgano attività di prestazioni de servizi o 700.000,00 qualora svolgano altre attività.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente; in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi (art. 85 T.U.I.R.) e altri proventi (art. 89 T.U.I.R.) percepiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute. Trova invece applicazione il principio di competenza per alcuni specifici componenti positivi e negativi previsti dal T.U.I.R.
Componenti che concorrono in base al criterio di cassa
Il criterio di cassa relativo alla determinazione del reddito è applicabile anche:
- ai costi riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (deducibili al momento del sostenimento della spesa);
- ai versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.
Per poter individuare correttamente il momento di incasso dei ricavi e proventi e quello di sostenimento delle spese in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:
Incasso dei ricavi e pagamento delle spese effettuati:
con assegni bancari – circolari | il momento rilevante è rappresentato dalla materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente; |
con bonifico bancario | il momento rilevante è rappresentato dal momento in cui la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (data disponibile) o dal momento in cui è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore; |
con carta di credito-debito | il momento rilevante coincide con quello di utilizzo della carta (non rileva il momento dell’accredito o addebito delle somme). |
Componenti che concorrono in base al criterio di competenza
Concorrono alla formazione del reddito in base al criterio di competenze e quindi con le ordinarie regole previste dal T.U.I.R. i seguenti componenti positivi:
- i ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 57 U.I.R.);
- i proventi derivanti dagli immobili patrimonio ovvero quelli che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 90 U.I.R.);
- le plusvalenze e le sopravvenienze attive (art. 86 e 88 U.I.R.);
- i redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento (articolo 56, comma 5 del T.U.I.R.) nonché quelli derivanti dalle altre attività agricole escluse dal reddito agrario, ai sensi dell’articolo 56-bis del U.I.R.
Relativamente ai componenti negativi di reddito che restano assoggettati al criterio di competenza si segnalano:
- le minusvalenze e le sopravvenienze passive (art. 101 U.I.R.)
- le quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (art. 64, comma 2, 102 e 103 U.I.R.)
- le perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, U.I.R.)
- accantonamento di quiescenza e previdenza (art. 105, U.I.R.)
- le spese per prestazioni di lavoro ( 95, T.U.I.R.)
- gli oneri di utilità sociale ( 100, T.U.I.R.)
- le spese relative a più esercizi ( 108, T.U.I.R.)
- gli oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, U.I.R.);
- gli interessi di mora ( 109, comma 7, T.U.I.R.).
Rimanenze
Ai fini della determinazione del reddito non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali.
Le rimanenze che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo (2017) di applicazione del regime di cassa.
Tale considerazione rileva anche in futuro, in presenza di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata; quindi nel primo periodo di contabilità semplificata ci sarà la deduzione integrale delle giacenze e poi non più.
Metodi contabili
I soggetti che si avvalgono della contabilità semplificata sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli art. 14 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 (libro giornale, del libro inventari, ecc.) mentre sono obbligati alla tenuta dei registri IVA. Al fine di operare nel rispetto del principio di cassa sono stati previsti tre metodi contabili alternativi:
- tenuta di due registri distinti (Incassi – pagamenti): tenuta dei registri IVA e, ai fini delle imposte dirette, annotazione cronologica in due distinti registri dei ricavi percepiti e delle spese pagate. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in tali registri vanno altresì annotati gli altri componenti positivi-negativi di reddito;
- tenuta dei soli registri IVA e indicazione dei mancati incassi e pagamenti: tenuta dei soli registri IVA annotando separatamente negli stessi le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. Qualora l’incasso-pagamento non avvenga nell’anno di annotazione, nei registri IVA andrà riportato l’importo dei mancati incassi-pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, nell’anno in cui si verifica l’incasso e il pagamento i ricavi percepiti e costi pagati andranno annotati separatamente indicando il documento già registrato ai fini IVA non oltre 60 giorni dall’incasso-pagamento;
- tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso – pagamento: tenuta dei soli registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi e pagamenti applicando le presunzioni in base alla quale le data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso e pagamento.
L’esercizio dell’opzione per il metodo delle registrazioni IVA senza annotazione dei mancati incassi e pagamenti deve essere esercitato con la dichiarazione annuale IVA 2018 barrando la casella VO26.
Tale comunicazione è obbligatoria ma ha solo valenza formale: è determinante il comportamento concludente.
L’opzione ha validità minima triennale.
Attenzione: Per i soggetti che hanno optano per il terzo metodo contabile, a seguito di precisazione dell’Agenzia delle Entrate, per le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute nel 2017 ma registrate nel 2018, il costo è deducibile nel 2018 ossia nell’anno di annotazione del documento.
VERSAMENTO
Il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi SP 2018 comprensivo quindi del reddito determinato nel quadro RG deve essere effettuato entro il 2 luglio 2018 in quanto il 30 giugno cade di sabato ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Il modello Redditi dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre 2018.
REDDITI 2018: COME DETERMINARE IL REDDITO
DELLE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli. Anche i modelli di dichiarazione dei redditi – Redditi PF, SP ed ENC 2018 – tengono conto di questa modifica: sono stati, quindi, eliminati i righi RG8 (Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale) e RG9 (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale). Occorre indicare l’ammontare delle rimanenze nel nuovo rigo RG38. Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali va barrata la casella di colonna 1.
Il regime di determinazione del reddito d’impresa basato sul criterio di cassa/competenza rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata. Per tali soggetti il reddito dovrà essere determinato considerando i ricavi percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute (pagate) nello stesso periodo.
In sostanza, i componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito solo nel momento della effettiva percezione e sostenimento, secondo il criterio di cassa.
Al contrario, molte componenti reddituali (plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti, canoni leasing, costo del personale e altre) rilevano secondo il principio di competenza fiscale.
Soggetti ammessi
Possono adottare il regime della contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55, le società di persone commerciali (e quelle ad esse equiparate) e gli enti non commerciali (per l’eventuale attività commerciale esercitata) che nell’anno precedente non abbiano superato 400.000 euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro, se svolgono altre attività.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, possono adottare la contabilità semplificata fin dal primo anno (art. 18, comma 9, D.P.R. n. 600/1973) se ipotizzano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate.
In caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 18, ovvero nell’ipotesi di esercizio dell’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria, è prevista l’uscita dal regime di contabilità semplificata.
Determinazione del reddito
Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata determinano il reddito considerando i ricavi percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute (pagate) nel medesimo periodo, secondo il criterio di cassa.
In merito è stato precisato che continuano ad applicarsi le ordinarie regole previste dal Testo Unico per quei componenti reddituali la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66, che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” che ordinariamente “per cassa” (Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017, n. 11/E).
Ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.
Anche i modelli di dichiarazione dei redditi modelli Redditi PF, SP ed ENC 2018tengono conto di detta modifica e sono stati eliminati i righi.
- RG8 (Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale)
- RG9 (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale).
- Occorre, però indicare il relativo ammontare delle rimanenze nel nuovo rigo RG38.
I contribuenti in contabilità semplificata sono tenuti, quindi, per ciascun periodo d’imposta a dichiarare nel rigo RG38 le rimanenze finali di cui agli articoli 92, 93 e 94. Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali va barrata la casella di colonna 1.
Norma transitoria
Per la determinazione del reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni occorre tener conto della norma transitoria (art. 1, comma 18, legge n. 232/2016) in virtù della quale è interamente deducibile l’importo delle rimanenze finali che ha concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.
Tale disposizione si applica non solo con riferimento al periodo d’imposta 2017 ma ogni qual volta si transiti dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata e l’importo delle rimanenze finali deve essere indicato nel rigo RG13 (nelle colonne 1, 2 e 3, a seconda della tipologia di rimanenze, e nella colonna 4 per il totale).
Per il periodo di imposta 2017 la deduzione delle rimanenze finali del 2016 determinerà in molti casi una perdita fiscale non riportabile nei periodi di imposta successivi e creerà non pochi problemi a quelle imprese che intendono accedere al credito.