Informativa 19/2018 Liquidazione ed estinzione delle S.R.L.

Informativa 19/2018 Liquidazione ed estinzione delle S.R.L.

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ED ESTINZIONE DI S.R.L.

La liquidazione rappresenta la fase in cui si procede al realizzo del patrimonio aziendale, alla definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, all’ estinzione delle passività e alla restituzione dell’eventuale residuo tra i soci, mediante l’alienazione dell’azienda. La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione assembleare.

Le fasi civilistiche che costituiscono l’iter procedurale della liquidazione di una S.R.L. sono le seguenti:

1) scioglimento;

2) liquidazione;

3) estinzione.

Scioglimento di una S.R.L.

Il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta l’estinzione del soggetto giuridico ma solo un mutamento dello scopo del contratto diretto alla realizzazione del patrimonio al fine di ripartire il residuo tra i soci.

Le cause di scioglimento previste per le società di capitali si rinvengono nell’art. 2484 del c.c. e sono le seguenti:

  • decorso del termine;
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo salvo che l’assemblea convocata senza indugio non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea;
  • riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale salvo quanto disposto dall’art. 2447 e 2482-ter;
  • nelle ipotesi previste dagli art. 2437-quater (procedimento di liquidazione) e 2473 (recesso del socio);
  • per deliberazione dell’assemblea;
  • per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;
  • per le altre cause previste dalla legge.

 Attenzione: Per le società in accomandita per azioni è prevista una ulteriore causa di scioglimento connessa alle particolari caratteristiche del tipo societario (art. 2358 c.c.). L’ulteriore causa di scioglimento si verifica quando avviene la cessazione dalla carica di tutti di tutti gli amministratori (soci accomandatari) se nel termine di 6 mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per le società di capitali gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi di deliberazioni dell’assemblea, alla data di iscrizione della relativa delibera. Nelle società di capitali gli amministratori devono accertare quasi tutte le cause di scioglimento, compresa quella per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell’assemblea. Gli amministratori sono personalmente e solidamente responsabili degli atti volti a pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale, nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali, dei terzi.

La liquidazione di S.R.L.

La liquidazione rappresenta, in sintesi, la fase in cui si procede al realizzo del patrimonio aziendale, alla definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, all’estinzione delle passività e alla restituzione dell’eventuale residuo tra i soci.

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, soffermandosi sul tema, ha pubblicato la nota operativa n. 9/2018 su “La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione”.

Si premette che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’avvio della procedura di liquidazione ma è indispensabile che l’assemblea, convocata allo scopo dagli amministratori ovvero il tribunale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni (secondo comma dell’art. 2487):

1) deliberi la messa in liquidazione;

2) nomini i liquidatori;

3) la relativa nomina venga iscritta nel registro delle imprese.

 La nomina dei liquidatori compete, a norma dell’art. 2487 c.c., all’ assemblea salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente: i liquidatori debbono adempiere ai loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489, comma 2). Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.1). Nello Studio del Notariato n. 186 – 2011/I si analizzano, tra l’altro, i poteri dei liquidatori. L’art. 2488 c.c. stabilisce l’applicabilità per i liquidatori, in quanto compatibili, delle norme sugli organi sociali amministrativi, anche durante la fase di liquidazione. In dottrina si ritiene che la nomina sia rimessa all’ assemblea straordinaria.

 Attenzione: La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto (art. 2487-ter). A tutela degli interessi dei soci dissenzienti, a causa della revoca dello stato di liquidazione, è attribuito loro il diritto di recesso. La revoca ha effetto solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dall’ iscrizione della delibera nel Registro delle imprese. Il termine di 60 giorni può essere abbreviato solo se c’è il consenso di tutti i creditori o il pagamento di coloro che non hanno dato il loro consenso.

Estinzione di S.R.L.

Completata la fase di liquidazione la società, non avendo alcun patrimonio, si estingue mediante la cancellazione dal Registro delle Imprese. La fase estintiva prevede una serie di adempimenti disciplinati dall’art. 2492 del c.c.:

1) i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo;

2) il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese;

3) nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori;

4) decorso il termine di novanta giorni, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci (art. 2493);

5) le somme non riscosse dai soci entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito devono essere depositate presso una banca con l’indicazione del nominativo del socio (2493 c.2);

6) approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Con la Sentenza 22 febbraio 2010 n.4062, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che la cancellazione delle società di capitali e cooperative determina l’irreversibile estinzione delle stesse a prescindere dalla sussistenza, o meno, di rapporti giuridici ancora pendenti.

Attenzione: Si ritiene doveroso ricordare che, ferma restando l’estinzione della società, anche dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.

Adempimenti contabili nella fase liquidatoria

Nella fase di liquidazione gli adempimenti contabili da porre in essere sono i seguenti:

  • bilancio iniziale di liquidazione, redatto dagli amministratori in concerto con i liquidatori che non è espressamente previsto dal Codice civile per le società di capitali ma che l’OIC n. 5 ritiene obbligatorio. Detto bilancio, costituito da una situazione patrimoniale priva di conto economico, ha le seguenti finalità:
  • accertare la “situazione iniziale” del patrimonio dell’impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione;
  • determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell’attivo netto residuo fra i soci;
  • stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti.

Con la messa in liquidazione della società, le attività e le passività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare sono:

  • i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e pubblicità, disaggi su emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancor ammortizzata);
  • i beni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d’autore, ecc.) non trasferibili e non realizzabili;
  • le poste rettificative dell’attivo;
  • i ratei e i risconti.

Si deve, inoltre, determinare:

  • il fondo per rischi ed oneri, che deve includere anche le passività potenziali;
  • il fondo per le spese relative alla fase liquidatoria.
  • bilanci intermedi da redigere, se la fase di liquidazione si protrae per più esercizi, alla chiusura ordinaria di ogni esercizio sociale per essere assoggettati a revisione legale e approvati dall’assemblea dei soci. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, e i principi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa i liquidatori devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Il bilancio deve essere sottoposto al collegio sindacale e al revisore ed essere depositato presso il registro delle imprese.
  • bilancio finale di liquidazione da redigere una volta conclusa la liquidazione e da depositarsi al registro delle imprese corredato dalla relazione del Collegio sindacale e del Revisore contabile (se esistenti), composto da bilancio finale di liquidazione in senso stretto e dal piano di riparto. Il bilancio finale di liquidazione, secondo quanto precisato dall’OIC, deve contenere oltre allo Stato patrimoniale anche il Conto economico relativo al periodo che intercorre dalla chiusura dell’ultimo bilancio annuale di liquidazione fino alla data di chiusura della liquidazione. Potrà inoltre essere aggiunto, facoltativamente, un conto economico riepilogativo di tutto il periodo pluriennale di liquidazione a partire dalla data di apertura della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa.

 Adempimenti fiscali per la SRL nella fase di liquidazione

Il Testo Unico delle imposte sul reddito dispone che il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico (art. 182 del TUIR). Dalla data di inizio della liquidazione, invece, sino alla data di estinzione della società anche se di durata pluriennale si considera un unico autonomo periodo d’imposta.

Per l’individuazione dei periodi di imposta è fondamentale la data di avvio della liquidazione; per le società di capitali rileva, a seconda del caso, la:

  • data di iscrizione nel registro imprese della dichiarazione degli amministratori;
  • data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società;
  • data prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto;
  • data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito vanno distinti i singoli periodi:

  • periodo ante liquidazione
  • fase della liquidazione

Periodo ante liquidazione

Il reddito della prima frazione di esercizio è determinato secondo le ordinarie regole dettate dal legislatore fiscale salvo la considerazione che il periodo d’imposta è inferiore ai 12 mesi.

Fase della liquidazione

Dalla data di inizio fino alla chiusura della liquidazione esiste un unico periodo d’imposta e il reddito relativo alla residua frazione di esercizio e i successivi sono determinati in via provvisoria sulla base del bilancio che deve essere redatto ai fini civilistici. Nei diversi periodi intermedi deve essere predisposta la dichiarazione dei redditi e devono essere versate le relative imposte. I redditi dei periodi intermedi concorrono a formare l’imponibile fiscale della società ai fini IRES. Le imposte provvisoriamente versate sulla base dei bilanci intermedi sono considerate anticipazioni sul debito d’imposta finale.

Nell’ ipotesi in cui la liquidazione si protrae per più di 5 esercizi se società di capitali oppure non viene presentato il bilancio finale, i redditi dei periodi intermedi si considerano definitivi.

Attenzione: La regola di determinazione provvisoria dei redditi vale unicamente ai fini IRES e IRPEF mentre non trova applicazione ai fini IRAP. L’IRAP ha, infatti, valenza definitiva (a differenza dell’ IRES) e il valore della produzione realizzato in ciascun periodo d’imposta (intermedio) è determinato in via definitiva, e non è soggetto a conguaglio finale (R.M. 12.11.1998, n. 263/E).

Il riporto di eventuali perdite fiscali è disciplinato dall’ articolo 182, comma 3, del TUIR disponendo che: “le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio”.

 

CASI PARTICOLARI

Riflessi fiscali sui soci di S.R.L. in liquidazione

Per i soci di SRL posta in liquidazione costituisce reddito di partecipazione qualsiasi somma ricevuta dalla società eccedente il costo fiscalmente riconosciuto distinguendo 3 fattispecie sulla base del soggetto percettore:

Socio non imprenditore: le somme o il valore normale dei beni ricevuti in caso di liquidazione costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione anche per la parte di tali eccedenze che derivino da riserve di capitale.

 Socio esercente attività d’impresa: per il socio persona fisica esercente attività d’impresa le somme o il valore normale dei beni ricevuti concorre a formare il reddito imponibile limitatamente al 49,72% (ovvero 58,14%) del suo ammontare a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta.

Socio soggetto ad IRES: è prevista l’esenzione PEX nella misura del 95% e l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di applicare l’esenzione anche alle società in liquidazione e precisato che il requisito di commercialità deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa. (C.M. 16 marzo 2005 n. 10/E).

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA:
CHIARIMENTI SULL’ESTINZIONE DELLE S.R.L.

 La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione è l’argomento trattato nella nota operativa n. 9/2018 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria.

Nella Nota operativa sono chiarite in sintesi la procedura e le fasi dello scioglimento e della liquidazione volontaria di una società a responsabilità limitata (s.r.l), mettendo in evidenza lo schema del bilancio finale di liquidazione, la relativa tassazione e la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese con la conseguente fuoriuscita dal mercato e dal mondo giuridico.

 

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la nota operativa n. 9/2018 su “La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione”.

Le regole relativo allo scioglimento e alla liquidazione delle società di capitali sono unificate e previste, dal Codice civile, nel Capo VIII, negli artt. 2484 – 2496. La liquidazione di una società può essere di vari tipi:

  • Volontaria, quando è decisa per volontà dei soci a seguito di una dichiarazione di fallimento o per altri motivi ritenuti opportuni dagli stessi;
  • Giudiziale, quando è disposta dall’autorità giudiziaria;
  • Coatta Amministrativa, quale procedura concorsuale che si applica a determinate categorie di imprese quali bancarie, assicurative, cooperative ecc., le quali vengono liquidate dall’autorità amministrative a causa di irregolarità a livello amministrativo, violazione delle disposizioni riferite al pubblico interesse o stato di insolvenza.

La Nota operativa chiarisce in sintesi la procedura e le fasi dello scioglimento e della liquidazione volontaria di una società a responsabilità limitata (s.r.l), mettendo in evidenza lo schema del bilancio finale di liquidazione, la relativa tassazione e la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese con la conseguente fuoriuscita dal mercato e dal mondo giuridico.

Cause della liquidazione

Oltre le cause di scioglimento della società previste dal primo comma dell’art. 2484 c.c., la nota operativa aggiunge quella del contrasto tra i soci che rende di fatto impossibile il proseguimento dell’attività sociale. Può succedere che i contrasti tra i soci possono bloccare la società anche nella scelta del liquidatore, allora in tal caso il liquidatore è nominato, su richiesta, dal Presidente del Tribunale.

Procedimento di liquidazione

La nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel Registro delle imprese indicando anche i loro poteri, gli amministratori cessano dunque dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri e i beni sociali, nonché una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, con un rendiconto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato (art. 2487- bis c.c.).

I liquidatori devono espletare il loro incarico con la diligenza e professionalità richiesta dalla natura dell’incarico.

Il Bilancio finale di liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione è un documento redatto dal liquidatore al termine delle operazioni inerenti il pagamento di debiti e crediti sociali indicante anche l’eventuale piano di riparto tra i soci, non è necessario che sia approvato dall’assemblea dei soci. Il bilancio finale di liquidazione deve essere sottoscritto dal liquidatore e, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, dando la possibilità ai soci di proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio del liquidatore, entro 90 giorni successivi al deposito. Scaduto tale termine senza che sia avanzato alcun reclamo, il bilancio finale di liquidazione si intende regolarmente approvato.

Richiesta di cancellazione

La cancellazione della società dal Registro delle imprese può essere richiesta seconda due modalità:

  • Approvazione tacita: decorso il termine di novanta giorni dalla data di trascrizione del bilancio finale di liquidazione, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori possono richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese;
  • Approvazione espressa: allegando il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all’unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione, ovvero allegare copia delle diverse quietanze rilasciate dai soci.

La nota operativa oltre ad indicare nel dettaglio la struttura del bilancio finale di liquidazione chiarisce la disciplina fiscale e la determinazione del reddito da applicare all’ operazione.

Revoca della liquidazione

Infine, nella nota operativa, vengono indicati i casi in cui può essere revocato lo stato di liquidazione che deve comunque essere deliberato con atto notarile e il notaio dovrà chiedere, entro 30 giorni, l’iscrizione nel Registro delle imprese. La revoca della liquidazione produce i suoi effetti solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, però il citato termine può essere anticipato se consta il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

 

 

 

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