Informativa 21/2018 IVA agevolata sui beni significativi
IVA AGEVOLATA SUI BENI SIGNIFICATIVI E PARTI STACCATE: CHIARIMENTI AD EFFETTO RETROATTIVO
L’Amministrazione finanziaria, alla luce di quanto contenuto nella norma di interpretazione autentica prevista dalla Legge di bilancio 2018 in tema di agevolazioni IVA negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha fornito primi chiarimenti passando in rassegna le novità e definendo il trattamento fiscale dei beni significativi e delle parti staccate.
Il legislatore ha accordato da tempo agevolazioni per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Con riferimento al settore dell’IVA è possibile usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
A seconda del tipo di intervento, il beneficio si applica sui servizi resi dall’impresa che esegue i lavori ed, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Attenzione: Sono irrilevanti le modalità contrattuali utilizzate per realizzare gli interventi (contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera).
Normativa di riferimento
Sono soggette all’IVA del 10% le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (legge n. 488/99, art. 7 comma 1, lettera b) così come illustrato nel seguente Schema di sintesi.
Legge n. 457/78, art. 31* | ||
INTERVENTI | TIPOLOGIA | CONDIZIONE |
Leggeri | a) Manutenzione ordinaria | Realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. |
b) Manutenzione straordinaria | ||
Pesanti | c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo | |
d) Interventi di ristrutturazione edilizia |
*Rifuso nell’articolo 3, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001
L’agevolazione si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Ai fini della fruizione bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione, tranne come si vedrà in seguito nel caso di beni significativi.
ATTENZIONE :Il trattamento fiscale di favore, introdotto dalla Legge finanziaria del 2000, aveva inizialmente natura temporanea ma dopo essere stato prorogato di anno in anno fino al 31 dicembre 2010 è entrato definitivamente a regime con la legge n. 131/2009.
Altre disposizioni
La citata norma fa salve le disposizioni più favorevoli contenute nel decreto IVA (art. 10 e tabelle allegate al decreto cit.) di seguito riportate.
Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA |
Interventi | IVA ridotta del 10% |
Note |
N. 127-quaterdecies) | – Restauro
– Risanamento conservativo – Ristrutturazione edilizia |
Prestazioni dipendenti da contratti d’appalto. | Effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. |
N. 127-terdecies) | Cessioni di beni c.d. finiti, escluse le materie prime e semilavorate. |
ATTENZIONE :I beni finiti sono quelli che, pur essendo incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (es. porte, infissi esterni, sanitari, caldaie).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Si riporta di seguito un riepilogo delle agevolazioni:
FORNITURE DI BENI NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO |
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AMBITO |
IVA |
CONDIZIONI |
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“Interventi pesanti” (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) | – Beni finiti.
– Escluse le materie prime e semilavorate. |
Qualsiasi immobile | Aliquota del 10% | Non sono previste ulteriori condizioni.
Esempio anche per i beni acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi. |
“Interventi leggeri” (manutenzione ordinaria e straordinaria) | – Beni finiti.
– Materie prime. – Semilavorati. |
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. | Aliquota del 10% | Solo per i beni forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. |
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza IVA agevolata | |
Materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori. | |
Materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente. | |
Prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio. | |
Prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. | La ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, sempreché ricorrano i presupposti per farlo. |
Beni significativi parzialmente agevolati
Per le cessioni dei beni c.d. significativi (vedi il seguente Schema di sintesi) effettuate nell’ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (legge n. 488/99, art. 7 comma 1, lettera b).
D.M. 29 DICEMBRE 1999 |
NOTE
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Ascensori e montacarichi. |
Beni riferiti alle cessioni con posa in opera e/o installazione effettuate nei confronti dei “committenti privati” ossia consumatori finali della prestazione (circolare n. 71/E/2000). |
Infissi esterni ed interni. | |
Caldaie. | |
Videocitofoni. | |
Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria. | |
Sanitari e rubinetterie da bagno. | |
Impianti di sicurezza. |
Per detti beni si presume che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.
ATTENZIONE: La precedente elencazione normativa ha valenza tassativa anche se i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Pertanto, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli menzionati, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione.
NOVITA’
La disciplina delle agevolazioni nel settore dell’imposta sul valore aggiunto, come appena esaminato, risultava complessa. Ciò ha determinato dubbi interpretativi e comportato una discrezionalità degli operatori soprattutto nell’ individuazione del valore dei beni significativi.
Interpretazione autentica
La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 19) ha rimediato al gap normativo con un’interpretazione autentica della disposizione che disciplina i c.d. beni significativi (legge n. 488/99, art. 7, comma 1, lettera b) allineandosi ad alcuni documenti di prassi emessi dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 71/E/2000 e n. 12/E/2016.
In seguito alla citata novità l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E pubblicata lo scorso 12 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle seguenti questioni. Indicazioni confermate in toto da Assonime nella circolare n. 18 del 24 luglio 2018:
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
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Rilevanza, individuazione e valore dei beni significativi. |
Rilevanza delle parti staccate. |
Casi particolari. |
Modalità di fatturazione. |
Decorrenza. |
AMBITO OGGETTIVO
Come anticipato, la categoria dei beni significativi ha rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati:
- all’ interno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- su immobili a prevalente destinazione abitativa privata
a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
ATTENZIONE :Qualora i prodotti vengano ceduti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA ordinaria.
Definizioni
Costituiscono interventi di manutenzione:
- ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Se nei citati interventi di manutenzione viene fornito anche un bene significativo questo sarà soggetto ad aliquota ridotta del 10%:
- in maniera integrale se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione;
- se diversamente il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura agevolata troverà applicazione solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello del bene significativo. L’importo residuo del bene significativo dovrà essere tassato ad aliquota ordinaria.
ATTENZIONE: Il valore degli altri beni non ricompresi nel D.M. 29 dicembre 1999 confluisce sempre in quello della prestazione di servizi, soggetto sempre ad IVA agevolata del 10%.
Valore dei beni
In assenza di un riferimento normativo, la prassi (circolare n. 71/E/2000) ha chiarito che il valore dei beni significativi deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, in particolare per quanto concerne la determinazione della base imponibile (decreto IVA, art. 13).
attenzione: La Legge di bilancio 2018 è intervenuta colmando il gap normativo determinando come valore del bene significativo quello risultante dall’accordo contrattuale riferito al solo costo di produzione o di acquisizione presso terzi escludendo il margine aggiunto dal prestatore (c.d. mark-up).
1) Produzione interna
Qualora il bene significativo, fornito nell’ambito dell’intervento agevolato, venga prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, il suo valore è costituito:
- dal costo di produzione
- dagli oneri che concorrono alla sua realizzazione.
ATTENZIONE: Il costo di produzione non può essere mai inferiore a quello delle materie prime utilizzate e della manodopera impiegata. Nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un’impresa individuale, il valore della manodopera impiegata può essere determinato tenendo conto della remunerazione del titolare dell’impresa.
2) Acquisto esterno
Nel caso in cui il fornitore non produca il bene significativo, bensì lo acquisti da terzi, il valore, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, non può essere inferiore a quello di acquisto.
Parti staccate a rilevanza alternata
Ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota ridotta le c.d. parti staccate dei beni significativi non devono essere comprese nel valore dei medesimi beni solo se connotate da autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo).
Diversamente le parti staccate, allorché prive di una propria autonomia funzionale, devono essere considerate parti integranti del bene significativo.
ATTENZIONE: Se l’intervento di manutenzione agevolato ha ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente) dovrà essere applicata sempre l’aliquota del 10% poiché il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.
CASI PARTICOLARI |
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Componente staccata | Autonomia funzionale | Criterio generale |
Eccezione |
Tapparelle, scuri e veneziane | Beni funzionalmente autonomi rispetto agli infissi (bene significativo). | Il valore non è attratto in quello degli infissi (bene significativo) ma in quello della prestazione di servizio con aliquota del 10%. | – Le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti nonché le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale (infissi) qualora siano strutturalmente integrati negli infissi.
– Ai fini dell’IVA al 10% il valore degli infissi è comprensivo di quello delle tapparelle. |
Zanzariere | |||
Grate di sicurezza | – Beni diversi e indipendenti dagli infissi (esterni e/o interni) dell’abitazione.
– Non riconducibili ad alcun bene significativo. |
Il valore non è attratto in quello degli infissi (bene significativo) ma in quello della prestazione di servizio con aliquota del 10%. |
PROCEDURE
Nell’ ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la fattura emessa dal prestatore deve indicare distintamente:
- il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti;
- il valore dei beni medesimi.
Detta esigenza è motivata dal possibile assoggettamento dell’operazione ad aliquote IVA differenti.
ATTENZIONE: Nell’ ipotesi in cui l’emissione della fattura non risulti obbligatoria, il documento di certificazione fiscale emesso in luogo della stessa deve recare le indicazioni di cui sopra, idonee a costituire strumento di supporto per la verifica della corretta applicazione dell’aliquota IVA. Al fine di verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota agevolata, i dati analitici di cui sopra, richiesti dalla norma di interpretazione autentica, devono essere puntualmente indicati nella fattura anche se dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%, ovvero il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato.
Interventi composti con valutazione unitaria
Nel caso in cui venga effettuato un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto ad esempio la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia e questi assumano valore significativo, superiore al 50% di quello dell’intero intervento di recupero, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta a diversa tassazione IVA (ridotta o ordinaria) si deve tener conto del:
- corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso (comprensivo di tutte le opere/prestazioni di servizi necessarie per la sua realizzazione);
- valore dei beni significativi.
ATTENZIONE: Se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico (circolare n. 98/E/2000).
Decorrenza
La norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di bilancio 2018 ha efficacia retroattiva.
Pertanto, eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della citata disposizione devono essere abbandonate, salvo se i rapporti siano esauriti (ove sia presente un giudicato o un atto amministrativo definito).
Prevista una clausola di salvaguardia senza possibilità di rimborso
Eventuali comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste dalla norma di interpretazione autentica (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi o emissione di fatture incomplete) tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non saranno contestati o le relative contestazioni andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti.
Resta, comunque, precluso il rimborso dell’imposta che sia stata applicata in misura maggiore sulle operazioni effettuate entro la predetta data.
Ristrutturazioni di immobili abitativi:
i chiarimenti di Assonime sull’ aliquota IVA al 10%
Con la circolare n. 18 del 24 luglio 2018, Assonime riepiloga i chiarimenti già forniti dall’ Agenzia delle Entrate in ordine all’ applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% sui beni significativi per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, eseguiti su immobili a prevalente uso abitativo. Se il valore del bene significativo non eccede la metà del valore della prestazione (quantificato al netto del valore dei beni significativi), l’aliquota agevolata trova applicazione sull’ intero valore del bene. Al contrario, se il valore del bene significativo eccede tale limite, sull’ eccedenza va applicata l’aliquota IVA ordinaria (sulla parte che non eccede il limite trova invece applicazione l’aliquota agevolata del 10%). All’ interno della fattura emessa dal soggetto prestatore devono essere obbligatoriamente indicati sia il valore complessivo del servizio reso, sia il valore dei beni significativi che sono stati utilizzati per l’effettuazione dell’intervento.
IVA al 10% per gli interventi su immobili a prevalente uso abitativo
In linea generale il Legislatore ha stabilito che, per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, eseguiti su immobili a prevalente uso abitativo, trovi applicazione l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% (anziché quella ordinaria pari al 22%).
Tuttavia, con specifico riferimento ai beni qualificabili come “beni significativi”, utilizzati per l’esecuzione degli interventi, l’aliquota IVA agevolata può essere applicata sui medesimi solo al verificarsi di determinate condizioni.
In pratica, qualora il valore del bene significativo non ecceda la metà dell’importo complessivo della prestazione relativa all’ intervento di recupero (calcolato al netto del valore dei beni significativi), l’aliquota del 10% viene applicata sull’ intero valore del bene significativo.
Se, al contrario, il valore del bene significativo eccede la metà del valore complessivo della prestazione, l’aliquota IVA del 10% viene sulla quota del valore che non supera il predetto limite. Sulla parte eccedente viene applicata l’aliquota IVA del 22%.
Elenco dei beni significativi
I beni da qualificare come “significativi” sono stati individuati con D.M. 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze.
Si tratta nello specifico di:
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza;
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie.
Nella circolare n. 15/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza il fatto che possono essere qualificati come “beni significativi” anche i beni che presentano le medesime funzionalità di quelli precedentemente elencati.
Beni non qualificabili come beni significativi
Per quanto concerne i beni utilizzati nell’ambito degli interventi manutentivi in questione, che non possono essere qualificati, sulla base dei criteri precedentemente descritti, come “significativi”, va rilevato che i medesimi concorrono alla determinazione del valore della prestazione di servizi soggetta all’ aliquota IVA del 10%.
Beni significativi: rilevano l’autonomia funzionale delle parti staccate
In relazione alle parti staccate dei beni significativi è opportuno fare una distinzione fra:
- parti dotate di una propria autonomia funzionale(rispetto al bene significativo);
- parti non dotate di una propria autonomia funzionale (rispetto al bene significativo).
Nel primo caso il valore della parte staccata:
- va incluso nel valore della prestazione;
- non va incluso nel valore del bene significativo.
Nel secondo caso il valore della parte staccata:
- va incluso nel valore del bene significativo;
- non va incluso nel valore della prestazione.