Informativa 22/2018 Estero-metro

Informativa 22/2018 Estero-metro

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI 

DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – ESTEROMETRO

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica ed è stato eliminato l’adempimento della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro); rimangono escluse da tale semplificazioni le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che il nuovo obbligo inerente la fatturazione elettronica è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909, lett. a) n. 4) Legge 27 dicembre 2017, n. 205), compresa l’introduzione anticipata delle disposizioni al 1° luglio 2018 per alcuni settori considerati “a rischio” (settore dei carburanti, successivamente prorogato al 1° gennaio 2019, e sub-appalti nell’ambito di appalti stipulati con la Pubblica Amministrazione) al fine di combattere fenomeni di evasione e frode fiscale.

 Attenzione: Per questo è’ stato introdotto il nuovo adempimento atto a monitorare le operazioni estere in quanto tali operazioni rimangono escluse dall’ obbligo della fatturazione elettronica e spesso le frodi fiscali sono perpetrate con l’ausilio di operatori esteri.Con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, infatti, gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere mensilmente la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla trasmissione gli operatori IVA obbligati all’ emissione della fatturazione elettronica con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla trasmissione gli operatori IVA obbligati all’ emissione della fatturazione elettronica con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Attenzione: La norma prevede quindi l’assoggettamento a fatturazione elettronica per i soggetti “identificati”, escludendoli, di conseguenza, dall’ esterometro; il documento di prassi, invece, li escluderebbe dalla fatturazione elettronica, includendoli, implicitamente, nell’ esterometro. Si attendono quindi chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziarie prima dell’entrata in vigore del nuovo adempimento.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall’ obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano un regime fiscale di vantaggio o un regime forfettario ovvero il regime speciale degli agricoltori.

Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti ancorché identificati.

 Attenzione: Il comma 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015 prevede che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”

I soggetti obbligati dovrebbero essere quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato “direttamente” ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o per mezzo di rappresentante fiscale.

La Circolare n. 13/E/2018 ha invece escluso i soggetti non residenti identificati ai fini IVA specificando: “Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.”

PROCEDURE – I dati da trasmettere

I dati da indicare nella Comunicazione riguardano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato; si fa riferimento al tracciato ed alle regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 30 aprile 2018:

 Dati da indicare nella comunicazione

1 I dati identificativi del cedente/prestatore
2 I dati identificativi del cessionario/committente
3 La data del documento comprovante l’operazione
4 La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
5 Il numero del documento
6 La base imponibile
7 L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura)

La struttura dell’ esterometro è sostanzialmente quella dello spesometro, con la sola differenza che i dati da trasmettere saranno appunto limitati a quelli che si riferiscono a rapporti intrattenuti con l’estero, posto che tutti gli altri perverranno già a monte al Sistema di Interscambio tramite fatturazione elettronica.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, in quanto già note all’ Erario, e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del sistema di interscambio (SDI).

Come specificato dall’ Agenzia delle Entrate, verranno mantenute le semplificazioni dei modelli INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018.

Termini per effettuare la trasmissione

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Attenzione: Tale adempimento sarà più gravoso per i contribuenti essendo la scadenza mensile anziché trimestrale/semestrale come lo spesometro. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA. Sarebbe una grande semplificazione dal punto di vista operativo l’introduzione dell’invio al sistema SDI anche delle fatture da operatori non residenti, attualmente non contemplata dalla norma.

I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’ Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nell’ allegato del provvedimento 30 aprile 2018.

Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’ interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla norma, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).

Decorrenza

– 1° gennaio 2019.

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