Informativa 25/2018 Fringe Benefit digitale

Informativa 25/2018 Fringe Benefit digitale

Il fringe benefit digitale entra in busta paga

Il tema dei benefici in natura attribuiti ai dipendenti è stato recentemente oggetto di diversi interventi, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che della giurisprudenza di legittimità.

L’Agenzia delle Entrate ha:

  • chiarito il regime fiscale della somministrazione ai dipendenti di pasti tramite APP (principio di diritto n. 3//2018)
  • ammesso il valore probatorio degli estratti conto delle carte di credito per l’esclusione delle spese di trasferta dal reddito di lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA assolta per l’acquisto di fringe benefits in quanto attinenti alla produzione di reddito d’impresa.

Spese di trasferta

Nell’ottica della semplificazione della tenuta e conservazione dei documenti comprovanti le spese sostenute per le trasferte dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello chiarendo che non è necessario allegare alla nota spese copia cartacea dei biglietti di viaggio emessi in formato elettronico quando dall’estratto conto rilasciato dalla società emittente la carta di credito risultino i dati identificativi sia del dipendente che della trasferta effettuata. Ovviamente, precisa la stessa Agenzia, i giustificativi in formato elettronico devono essere conservati in modo da poterli esibire in caso di verifiche (Risposta a interpello n 22/2018).

Attenzione: Si sottolinea che iI rimborso delle spese sostenute dal lavoratore a fronte dei viaggi afferenti la trasferta non ha natura retributiva e quindi i relativi importi non sono soggetti né a contribuzione né ad imposta e il rimborso, anche ora che vige l’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, può avvenire anche direttamente per cassa con l’indicazione sui prospetti di retribuzione e sul Libro unico del lavoro (INL, nota 7369/2018).

Ai fini della non imponibilità, occorre che il lavoratore consegni al datore di lavoro (e che questi conservi, onde poterla esibire in caso di ispezione) una documentazione fiscalmente regolare delle spese sostenute. Se il viaggio avviene con mezzi propri del lavoratore, il Ministero delle finanze richiede come documentazione l’attestazione dell’avvenuto viaggio rilasciata dal lavoratore a trasferta avvenuta; analoga documentazione è richiesta ai fini della contribuzione; non è più richiesta ai fini fiscali la preventiva autorizzazione aziendale (che è comunque normalmente necessaria per regola interna dell’azienda).

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di soggiorno (sostanzialmente le spese di vitto e alloggio) può essere adottato il sistema del «piè di lista» oppure il sistema del rimborso forfettario mediante la corresponsione di una diaria di trasferta fissa; può anche essere previsto (o rendersi necessario) un sistema misto. Nel caso di rimborso delle spese con il sistema cosiddetto «a piè di lista», il datore di lavoro si impegna a rimborsare le spese di soggiorno sostenute dal lavoratore dietro dichiarazione delle stesse e consegna delle pezze giustificative delle spese sostenute; normalmente vengono stabiliti dei tetti massimi di spesa che variano a seconda del livello del dipendente, ma potrebbero variare anche in funzione della località.

Somministrazione di pasti

Il servizio di somministrazione di vitto, reso disponibile tramite App mobile, è assimilato ai servizi sostituti di mensa resi a mezzo dei buoni pasto ed è, pertanto, escluso dal reddito di lavoro subordinato al pari dei buoni pasto (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 8 ottobre 2018, n.3),

Anche questa tipologia di somministrazione rientra, quindi, nel regime fiscale agevolato, in base al quale non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (T.U.I.R., art. 51, comma 2, lettera c).

Attenzione: Il principio richiama la disciplina dei voucher, sia cartacei che digitali, il che induce a ritenere che questa modalità di somministrazione resa con modalità informatiche, possa essere esclusa dal reddito imponibile di lavoro dipendente fino al valore massimo di 7 euro giornalieri, a condizione che nella prenotazione sia presente il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo. La data di utilizzo e i dati identificativi dell’esercizio presso cui il servizio è reso sono poi associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122). Il costo sostenuto dal datore di lavoro è interamente deducibile ai fini IRES in quanto afferente un servizio complesso non riducibile ad una semplice somministrazione di alimenti e bevande (T.U.I.R., art. 109, comma 5).

Cessione di beni e servizi digitali

Secondo il T.U.I.R., non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente (cioè anche per i primi euro 258,23) a formare l’imponibile (T.U.I.R., art. 51, comma 3).

IVA sull’acquisto di fringe benefits

Un cenno, da ultimo, alla recente decisione della Corte di Cassazione che ha affermato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per la formazione e qualificazione dei dipendenti o per acquisire beni o servizi a favore dei figli dei dipendenti.

La Suprema Corte supera il criterio sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria della necessità di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione “a monte” ed una o più operazioni “a valle”, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall’imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione.

Attenzione: E’ sufficiente, secondo la Cassazione, che i costi sostenuti dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti abbiano un nesso economico indiretto con il complesso delle attività economiche, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22332/2018; Corte UE 18 luglio 2013, Maritza East).

CALCOLO DEL TFR:
ANCHE I BENEFIT CASA O AUTO NELLA BASE IMPONIBILE

Quando attribuire natura retributiva ai benefit concessi dal datore di lavoro ai lavoratori, in particolar modo, per il calcolo del trattamento di fine rapporto? E’ una delle tematiche che presenta, da sempre, un certo grado di complessità. Da tale qualificazione derivano, infatti, importanti conseguenze, soprattutto con riferimento ai riflessi su altri istituti retributivi indiretti o differiti. E’ il caso delle autovetture aziendali assegnate a uso promiscuo o delle spese di alloggio. Il problema si pone al momento della valorizzazione dei benefit, considerando che tali emolumenti possono avere una doppia finalità: retributiva da un lato, di rimborso spese dall’altro.

Nell’analisi della normativa che disciplina il TFR, una delle tematiche che ha da sempre mantenuto un certo grado di complessità attiene all’individuazione delle voci retributive rientranti nella base di calcolo delle spettanze di fine rapporto posto che, come si avrà modo di specificare di seguito, in realtà la normativa di riferimento contiene solo dei criteri generali. Nel corso degli anni, pertanto, è risultata di fondamentale importanza l’interpretazione sviluppata dalla giurisprudenza.

Previsioni normative e dubbi interpretativi

I criteri di determinazione della base imponibile del TFR sono dettati dai primi tre commi dell’art. 2120 c.c.. In particolare, il secondo comma dispone il principio di onnicomprensività della retribuzione e, tra gli emolumenti utili ai fini del computo del TFR, include gli equivalenti delle prestazioni in natura che trovano la loro causa tipica nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connesse, mentre esclude tutte le somme corrisposte a titolo occasionale, nonché quanto erogato a titolo di rimborso spese. Tale principio rimane però derogabile dalla contrattazione collettiva che può escludere ovvero ricomprendere nella base di calcolo del TFR determinati emolumenti erogati in costanza di rapporto, purché ciò avvenga in modo chiaro ed univoco (Cass. n. 2781 del 2008; Cass. n. 19917 del 2011).

Alla stregua di tale principio, anche la giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale devono essere ricomprese nel calcolo del trattamento di fine rapporto (Cass. sentenza n. 22264/2004).

La decisione del legislatore di determinare secondo criteri così generici la base imponibile del TFR lascia, soprattutto in assenza di specifiche previsioni della contrattazione collettiva, molti dubbi interpretativi.

Regime dei compensi in natura

La valorizzazione dei benefit in busta paga permette di individuare l’ammontare di tale compenso che può concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per la determinazione del valore dei beni e servizi concessi ai dipendenti si applicano, salvo specifiche deroghe, le disposizioni relative al criterio generale del valore normale; esistono, poi, dei regimi particolari che prevedono una forfetizzazione dell’imponibile (si pensi alle autovetture e agli alloggi) i quali, tuttavia, hanno una rilevanza prettamente fiscale e, pertanto, almeno in termini teorici, non risultano immediatamente applicabili anche ai fini della valorizzazione del TFR.

Sul punto, la Corte di Cassazione si esprime in maniera chiara e dettagliata sulle modalità di determinazione delle voci retributive rientranti nel TFR statuendo che “salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, ai fini della determinazione della retribuzione in natura occorre fare riferimento al valore normale del bene o servizio. Diverso e irrilevante è, invece, a tali effetti, l’eventuale valore convenzionale del benefit stabilito ai fini dell’assoggettamento a prelievo fiscale o contributivo” (Cass. 16636/2012).

Autovetture aziendali

Con specifico riferimento alle autovetture aziendali assegnate al dipendente a uso promiscuo, ad esempio, la Suprema Corte ha ormai da tempo riconosciuto l’incidenza del relativo controvalore in denaro, delle spese accessorie, nonché delle polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore, nella base di calcolo delle spettanze di fine rapporto (Cass. 16129/2002).

Il benefit deve essere inoltre valorizzato a prescindere dall’effettivo utilizzo dello stesso, in quanto relativo ad un’obbligazione contrattuale che, seppur non riconducibile ad una specifica prestazione, assume valore retributivo poiché afferente alla struttura sinallagmatica del contratto di lavoro (Cass. 22264/2004).

TFR e benefit casa

Conformemente a quanto già disposto in materia di benefit auto, con riferimento alle spese di alloggio, la Cassazione dispone la computabilità nella base di calcolo del TFR di tale tipologia di erogazione ove questa assolva una funzione di salvaguardia del livello retributivo, in quanto corrispettivamente collegata all’esercizio dell’attività lavorativa prestata in condizioni maggiormente onerose, tale da escluderne la mera natura riparatoria (cfr. Cass. n. 6563 del 2009).

La posizione interpretativa sposata dalla Corte è stata recentemente confermata nella sentenza n. 21520 del 31 agosto 2018, con la quale la Cassazione stabilisce che la corresponsione di un’indennità di alloggio effettuata in misura fissa, periodica e senza alcuna documentazione giustificativa, seppur erogata in relazione ad esigenze abitative del dipendente trasferito all’estero, deve considerarsi utile ai fini del calcolo del TFR ex art. 2120 c.c..

Il problema della valorizzazione

Il problema si pone al momento della valorizzazione dei benefit, considerando che tali emolumenti possono avere una doppia finalità: retributiva da un lato, di rimborso spese dall’altro. Naturalmente, l’incidenza può configurarsi avendo riguardo esclusivamente alla quota parte che assolve valore retributivo.

Per tali ragioni, al fine di coniugare il principio di onnicomprensività della retribuzione con le cause di esclusione espressamente previste dal legislatore ovvero dalla contrattazione collettiva, la giurisprudenza di legittimità interviene nella determinazione dei criteri guida da adottare nella gestione amministrativa fattuale del trattamento di fine rapporto, proponendo di volta in volta un approccio intuitivo e circostanziato, volto ad escludere ogni elemento di carattere meramente risarcitorio ovvero riparatorio ed includendo spettanza da cui il lavoratore realizzi un effettivo arricchimento.

Concludendo, almeno in termini teorici anche il riferimento alla normativa fiscale potrebbe essere di ausilio nella ricostruzione della base imponibile assumendo, per le autovetture aziendali ad esempio, il valore fissato dalle Tabelle ACI anche ai fini del calcolo dell’incidenza del TFR. Ma, come visto, non sempre giurisprudenza ha ritenuto applicabili le specifiche previsioni tributarie anche al TFR.

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