Informativa 27/2018 Vademecum per le detrazioni fiscali

Informativa 27/2018 Vademecum per le detrazioni fiscali

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
IL VADEMECUM DELL’ENEA PER LE DETRAZIONI FISCALI

I lavori di ristrutturazione che implichino dei benefici in termini di risparmio energetico e che permettono l’accesso al beneficio fiscale di detrazione fiscale del 50% devono essere comunicati in via telematica all’ENEA. Per individuare gli interventi oggetto di comunicazione obbligatoria, l’ENEA ha emanato nel novembre 2018 una specifica guida, ove sono indicati i lavori oggetto di comunicazione.

La Legge di stabilità 2018 (art. 1, comma 3, lett. b), n. 4, Legge n. 205/2018) ha integrato il D.L. n. 63/2013, relativo alle agevolazioni fiscali su opere con finalità di risparmio energetico, ampliando l’ambito degli interventi da comunicare, al termine dei lavori, all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

La motivazione risiede nella necessità “di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.

Attenzione: Per individuare gli interventi oggetto di comunicazione obbligatoria, l’ENEA ha emanato nel novembre 2018 una specifica guida (disponibile in formato elettronico sul sito internet: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/), ove sono indicati i lavori oggetto di comunicazione.

Gli interventi che richiedono la comunicazione in commento sono i seguenti:

Componenti
e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

• riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;

 

Impianti
tecnologici
• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• microcogeneratori (Pe<50kWe);

• scaldacqua a pompa di calore;

• generatori di calore a biomassa;

• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

• installazione di impianti fotovoltaici.

 

Elettrodomestici Solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):

• forni

• frigoriferi

• lavastoviglie

• piani cottura elettrici

• lavasciuga

• lavatrici.

* Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.

 

Soggetti interessati

Sono tenuti alla comunicazione all’ENEA i contribuenti che abbiano commissionato o eseguito lavori di interventi edilizi e tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Detta comunicazione deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale. In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa in qualità di intermediario (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

Procedure

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018, vale a dire entro il 19 febbraio 2019.

Per computare la data di decorrenza è necessario individuare la data di ultimazione dei lavori o del collaudo, non rilevano pertanto le date in cui sono avvenuti i pagamenti da parte del contribuente.

In assenza del collaudo, ove esso non sia richiesto, come nel caso di installazione di infissi, si ritiene lecito richiamare la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, nella quale si precisa che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La Procedura, come descritta dalla già citata guida pubblicata dell’ENEA (disponibile in formato elettronico sul sito internet: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/), prevede preliminarmente l’iscrizione da parte del soggetto trasmittente la comunicazione:

La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:

  • FASE 1. Registrazione degli utenti
  • FASE 2. Dati del Beneficiario
  • FASE 3. Dati dell’immobile
  • FASE 4. Scheda descrittiva degli interventi
  • FASE 5. Trasmissione

 Attenzione: Dai dati richiesti nelle diverse fasi della procedura di comunicazione, si desume che non è richiesta la coincidenza tra soggetto che effettua la trasmissione e soggetto beneficiario della detrazione fiscale spettante sugli interventi eseguiti.

Sanzioni

Nelle norme di legge, nello specifico il nuovo comma 2-bis del novellato art. 16 del D.L. n. 63/2013, e nelle disposizioni attuative, assenti in questo caso e sostituite dalla guida operativa emanata dall’ENEA, non sono indicate specifiche sanzioni.

In assenza di uno specifico regime sanzionatori o in caso di inadempimento a tale obbligazione, può essere ammissibile procedere per analogia, in base al fatto che tale adempimento non è di nuova introduzione trattandosi di un’estensione dell’obbligo previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotto dal D.L. n. 185/2008.

In assenza di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, si considera ammissibile il poter riferirsi a quanto emanato a seguito dell’introduzione di analogo adempimento.

Attenzione: Detta impostazione pare indirettamente confermata dal tenore letterale della disposizione che ha ampliato il campo di applicazione della comunicazione in commento: “in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 3, lett.b) n. 4).

Anche nella precedente disposizione (D.M. 19 febbraio 2007), nulla era previsto in tema di sanzioni, lacuna che ha generato un contenzioso tributario, tra l’amministrazione finanziari che inevitabilmente chiedeva la decadenza dal beneficio della detrazione ed il contribuente reo dell’omessa presentazione della comunicazione a lavori avvenuti.

Il rischio di disconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali non parrebbe supportato dalla norma o da interventi interpretativi di prassi, al momento fermi alla originaria disposizione del febbraio 2007 già citata, tra cui si cita la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010. A tale proposito si degnala la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sez.II (Sentenza n. 5287 del 12 settembre 2017): “In particolare in nessuna parte della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/04/2010 si parla di decadenza dal beneficio fiscale, anzi prevede, nelle spiegazioni del paragrafo 3 – detrazione d’imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico e, più nel dettaglio, al paragrafo 3.7 – errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA, che il contribuente possa rettificare la documentazione e la scheda informativa mediante l’invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni”.

Attenzione: In assenza di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia, si può supporre che l’orientamento resti immutato e che non possa considerarsi a rischio la perdita del diritto alla detrazione fiscale a seguito di un inadempimento formale, sanabile con l’istituto della remissione in bonis.(in tal senso la Circolare n. 38/E del 28/09/2012, paragrafo 1.3).

Scadenza

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

ESEMPIO: Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018, vale a dire entro il 19 febbraio 2019.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: DAL 2018 VANNO TRASMESSE ALL’ ENEA LE INFORMAZIONI SUGLI INTERVENTI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata relativa alle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La guida illustra nel dettaglio i vari aspetti relativi alle agevolazioni in questione, in primo luogo per quanto concerne i soggetti che possono beneficiare di tali agevolazioni, gli interventi interessati, le percentuali di detrazione fiscale stabilite dal legislatore. La legge di bilancio ha introdotto, a partire dal 2018, l’obbligo di trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori effettuati, al pari di quanto già previsto per quanto concerne la riqualificazione energetica degli edifici.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata in materia di agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina con la legge di Bilancio 2018.

Il documento riepiloga, in maniera approfondita, i vari aspetti che caratterizzano tali misure agevolative.

Le detrazioni fiscali

Le agevolazioni consistono nella possibilità, per i soggetti beneficiari, di usufruire di detrazioni d’imposta (IRPEF) nella misura:

  • del 50% delle spese sostenute (rilevano i bonifici) tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018 (soglia massima di spesa pari a 96.000 per ogni unità immobiliare);
  • del 36% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2019 (soglia massima di spesa pari a 48.000 per ogni unità immobiliare).

Il limite di spesa va rapportato al singolo immobile.

Se gli interventi di ristrutturazione vengono effettuati su immobili residenziali che sono altresì adibiti all’esercizio della professione ovvero di un’attività commerciale, la misura della detrazione è ridotta alla metà.

Obbligo di trasmissione all’Enea

La legge di bilancio ha introdotto, a partire dal 2018, l’obbligo di trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione effettuati, al pari di quanto già previsto per quanto concerne la riqualificazione energetica degli edifici.

La finalità dell’introduzione di tale obbligo è quella di monitorare e valutare, a seguito della realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il risparmio energetico che è stato conseguito.

Detrazione: soggetti beneficiari

I contribuenti residenti (e non), assoggettati a IRPEF che:

  • sono proprietari degli immobili sui quali vengono effettuati gli interventi;
  • vantano diritti reali/personali di godimento sui predetti immobili,
  • e che sostengono le relative spese.

Possono pertanto usufruire dell’agevolazione i seguenti soggetti:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

A condizione che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi (e siano intestatari di bonifici e fatture), possono beneficiare delle detrazioni anche:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (per le spese che sono sostenute dal 1° gennaio 2016);
  • il coniuge separato al quale è stato assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge.

In tali ultime ipotesi (restando ferme le altre condizioni), spetta la detrazione anche qualora le abitazioni comunali siano intestate al proprietario dell’immobile.

Tipologie di interventi

Diverse le tipologie di interventi di ristrutturazione per i quali è riconosciuta la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale.

Si tratta:

  • degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • degli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (indipendentemente dal fatto che detti lavori non rientrano nella categoria sopra indicata);
  • dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;
  • degli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • degli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • degli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • degli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • degli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

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