Informativa 28/2024 – DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”) – Principali novità
Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto “Coesione”).
Il DL 60/2024 è entrato in vigore l’8.5.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 60/2024.
Il DL 60/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno – estensione alle zls
L’art. 13 del DL 60/2024 ha previsto l’applicabilità del credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, anche alle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Ferma restando l’applicabilità, per quanto compatibile, dell’art. 16 co. 2 – 5 del DL 124/2023, viene previsto nello specifico che:
- l’agevolazione si applica agli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature e/o a terreni e immobili strumentali effettuati dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
- il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024 e non trova applicazione nelle ZLS istituite ai sensi del secondo periodo dell’art. 1 co. 62 della L. 205/2017 (seconda ZLS di una stessa Regione).
Disposizioni attuative
Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all’agevolazione.
3 incentivi per l’autoimprenditorialità
Con gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 vengono introdotti due incentivi all’autoimprenditorialità, denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”.
In particolare, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione a Ordini o Collegi professionali.
Le due misure incentivanti sono caratterizzate da una struttura sostanzialmente analoga, che si differenzia per gli importi differenziati e più consistenti per le aree del Mezzogiorno d’Italia.
Sul punto, si evidenzia che l’incentivo regolato dall’art. 18 (“Resto al Sud 2.0”) trova applicazione con riferimento alle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
3.1 soggetti destinatari
Le due misure incentivanti sono dirette ai giovani under 35 in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
- inoccupati, inattivi e disoccupati, nonché disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Qualora i destinatari siano disoccupati iscritti al programma “GOL” beneficiari di NASpI, questi possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.
3.2 attività finanziabili
Sono ammissibili a finanziamento innanzitutto gli interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l’avvio delle attività.
Rientrano poi nel novero dei finanziamenti:
- il tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze, al fine di supportare i beneficiari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- l’erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività finanziabili.
Le attività finanziabili possono essere avviate:
- sia in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;
- sia in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.
Per quanto riguarda le imprese in forma collettiva, si consente la partecipazione anche a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma in esame come destinatari dei finanziamenti. Tuttavia, sono i predetti soggetti under 35 destinatari dei finanziamenti a dover obbligatoriamente esercitare il controllo e l’amministrazione della società.
3.3 importi degli incentivi
Il co. 7 degli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 individua, come incentivo di maggior interesse per l’avvio delle attività, l’erogazione di un voucher in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili.
L’importo massimo è pari a:
- 000,00 euro, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
- 000,00 euro, nel caso di “Resto al Sud 2.0” e con riferimento ai territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di:
- 000,00 euro, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
- 000,00 euro, per i beneficiari di “Resto al Sud 2.0” e i residenti nelle citate aree terremotate del Centro Italia.
In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto in regime de minimis:
- per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”, ovvero fino al 75% per “Resto al Sud 2.0” e le aree terremotate dell’Italia centrale;
- per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”, ovvero al 70% per “Resto al Sud 2.0” e le aree terremotate dell’Italia centrale.
3.4 disposizioni attuative
Gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 demandano ad un apposito decreto interministeriale il compito di fissare i termini, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.
4 Incentivi per l’avvio di attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
L’art. 21 del DL 60/2024 introduce due tipologie di incentivo per promuovere l’avvio di attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da parte di giovani under 35, consistenti in:
- un esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35;
- un contributo per l’avvio dell’attività.
Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria
L’operatività delle misure in esame è subordinata:
- all’emanazione di un decreto interministeriale attuativo, che dovrà definire anche i criteri di qualificazione delle imprese operanti nei suddetti settori;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
4.1 Esonero contributivo per le assunzioni
Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dall’1.7.2024 e fino al 31.12.2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l’esonero dei contributi a loro carico (in qualità di datori di lavoro) per le assunzioni:
- di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di assunzione;
- effettuate dall’1.7.2024 al 31.12.2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato).
Misura e durata
L’esonero:
- è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- ha una durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Rapporti con altre agevolazioni
L’incentivo in esame:
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
Acconti di imposta
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
4.2 Contributo per l’avvio dell’attività
I soggetti under 35 disoccupati che avviano imprese nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, dall’1.7.2024 al 31.12.2025, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500,00 euro mensili:
- per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028;
- che non concorre alla formazione del reddito.
Erogazione
Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
5 esonero contributivo per assunzioni nella ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO
L’art. 24 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, un esonero contributivo in caso di assunzione:
- presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), lavoratori nelle medesime Regioni che alla data di assunzione hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
- effettuata dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
L’agevolazione spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria
L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata:
- all’emanazione di un decreto interministeriale attuativo;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
5.1 Condizioni
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, a:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.
5.2 Misura e durata
L’esonero:
- è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- ha una durata massima di 24 mesi.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
5.3 Rapporti con altre agevolazioni
L’incentivo:
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
5.4 Acconti di imposta
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
6 ESONERO CONTRIBUTIVO PER assunzioni di under 35 (C.D. “BONUS giovani”)
L’art. 22 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo in caso di assunzione:
- di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato alla data dell’assunzione incentivata (l’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o mediante trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
- effettuata dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
L’agevolazione spetta anche se il lavoratore, alla data dell’assunzione incentivata, è stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria
L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata:
- all’emanazione di un decreto interministeriale attuativo;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
6.1 Condizioni
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, a:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.
6.2 Misura e durata
L’esonero:
- è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero a 650,00 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- ha una durata massima di 24 mesi.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6.3 Rapporti con altre agevolazioni
L’incentivo in esame:
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
6.4 Acconti di imposta
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
7 ESONERO CONTRIBUTIVO PER assunzioni di DONNE SVANTAGGIATE (C.D. “BONUS DONNE”)
L’art. 23 del DL 60/2024 prevede, in favore dei datori di lavoro privati, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
Le lavoratrici devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle aree caratterizzate da un’evidente disparità occupazionale di genere;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Disposizioni attuative
Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità attuative dell’agevolazione.
7.1 INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO
Viene richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
7.2 esclusioni
L’esonero contributivo non si applica ai:
- rapporti di lavoro domestico;
- rapporti di apprendistato.
7.3 rapporti con altre agevolazioni
L’esonero contributivo in esame:
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
7.4 ACCONTI Di IMPOSTA
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in questione.
8 iscrizione d’ufficio al siisl per i percettori di naspi e dis-coll
L’art. 25 del DL 60/2024 ha introdotto un meccanismo di iscrizione d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all’art. 5 del DL 4.5.2023 n. 48, conv. L. 3.7.2023 n. 85, per:
- i percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- i destinatari della nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Gli iscritti d’ufficio sono tenuti a sottoscrivere il curriculum vitae, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini previsti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
A tal fine si potrà procedere precompilando le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità, per gli interessati, di modificare o introdurre nuovi dati.
Incontro tra domanda e offerta
Il co. 2 dell’art. 25 del DL 60/2024 dispone che siano i Centri per l’impiego a individuare, anche per il tramite della piattaforma presente nel SIISL, le offerte di lavoro più congrue per i singoli iscritti.