Informativa 29/2022 – DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) – Principali novità
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).
Il DL 50/2022 è entrato in vigore il 18.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 50/2022.
Il DL 50/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas
Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2.1 Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta
Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato:
- dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
- dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).
2.2 credito d’imposta alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022
L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “gasivore” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Analogamente alle altre misure di favore, anche il credito d’imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- va utilizzato entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
3 credito d’imposta per gli autotrasportatori
L’art. 3 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese esercenti attività di autotrasporto, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio della predetta attività.
4 credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 – incremento
Ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).
5 credito d’imposta per la formazione 4.0 – modifiche
Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato:
- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%.
A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.
In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d’imposta è ridotto:
- per le piccole imprese, al 40%;
- per le medie imprese, al 35%.
6 credito d’imposta per le sale cinematografiche – incremento
L’art. 23 del DL 50/2022 prevede che, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta per le sale cinematografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale.
7 Superbonus del 110% – Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari – Proroga
Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l’art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
8 Detrazioni edilizie – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – Disciplina della cessione dei crediti
Con l’art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.
Quarta o ultima cessione da parte delle banche
In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022, un’ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
9 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI dipendenti E ALTRE CATEGORIE
Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.
L’indennità viene erogata:
- al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
- in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell’interessato;
- per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS, in base alla categoria interessata.
9.1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).
Il lavoratore:
- non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del DL 50/2022;
- deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.
L’indennità è riconosciuta:
- una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
- per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.
Recupero da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
9.2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE
L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
- pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.;
- lavoratori beneficiari delle indennità ex 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.
Tempi di erogazione
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.
9.3 INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI
Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l’indennità di cui all’art. 31 e i pensionati che beneficiano di quella di cui all’art. 32 co. 1, l’importo di 200,00 euro una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
10 fondo per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi
L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022.
10.1 ambito soggettivo
L’indennità spetta ai:
- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).
I suddetti soggetti non devono aver fruito dell’indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d’imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.
10.2 decreto attuativo
Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.
11 contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l’art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
11.1 Soggetti beneficiari
I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
11.2 Determinazione del contributo
Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 milioni di euro.
Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dall’1.1.2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
11.3 Istanza e erogazione del contributo
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
11.4 Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina
I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
12 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE
L’art. 15 del DL 50/2022 introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.
12.1 Presupposti
Per accedere alla garanzia, l’impresa deve dimostrare che:
- la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
- l’attività d’impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
- le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
12.2 Finanziamenti garantiti
Le garanzie operano per finanziamenti:
- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
- destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
12.3 Operatività della garanzia
La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre:
- il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- il 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
12.4 Procedura di rilascio della garanzia
Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:
- in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all’art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
- in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per le quali l’importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l’efficacia della garanzia è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
12.5 Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
13 Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (Fondo PMI)
L’art. 16 del DL 50/2022 potenzia l’operatività del Fondo di garanzia PMI, a sostegno delle esigenze di liquidità derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:
- all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
- alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali;
- alle contromisure adottate dalla Russia.
13.1 Operatività della garanzia
La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.
La garanzia del Fondo opera:
- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
13.2 Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
14 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici
L’art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:
- sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
- purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 35.000,00 euro.
Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
15 Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato
Con l’art. 17 del DL 50/2022 viene rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all’art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:
- concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione;
- per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.
Le garanzie operano:
- entro un limite di durata massima pari a 20 anni;
- con un’esposizione massima per soggetto pari all’8% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
- con un’esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
- con un’esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
- per soggetti aventi rating al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe “B”.
Efficacia della garanzia
L’efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.
16 misure a favore delle imprese esportatrici
Sulla base di quanto previsto dall’art. 29 del DL 50/2022, le disponibilità del Fondo di cui all’art. 2 co. 1 del DL 251/81 (conv. L. 394/81) possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all’art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno.
La misura sopra indicata si applica sino al 31.12.2022 e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
17 prelievo straordinario a carico delle imprese del settore energetico – MODIFICHE
L’art. 55 del DL 50/2022 apporta alcune modifiche alla disciplina del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per il 2022, contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del DL 21/2022.
17.1 soggetti interessati
Il contributo straordinario in esame riguarda i soggetti che:
- esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
- introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piatta-forme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
17.2 MODALITà DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’art. 55 del DL 50/2022 interviene sulle modalità di determinazione del contributo, prevedendo:
- una modifica del criterio di valorizzazione della base imponibile, che viene calcolata in ragione dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo 1.10.2021 – 30.4.2022 (in luogo del periodo 1.10.2021 – 31.3.2022 precedentemente individuato) rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021 (in luogo del periodo 1.10.2020 – 31.3.2021 precedentemente individuato);
- un incremento della misura del contributo, dal 10% al 25% della base imponibile.
Resta fermo che il contributo si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
- pari o superiore al 10%;
- superiore a 5.000.000,00 di euro.
17.3 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO del contributo
L’art. 55 del DL 50/2022 modifica inoltre i termini di liquidazione e versamento del contributo, fissandoli:
- per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;
- per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.
Le modalità di versamento saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con tale provvedimento saranno inoltre definiti gli ulteriori adempimenti, anche dichiarativi.
18 Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
L’art. 35 del DL 50/2022 prevede l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono in questione:
- viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
- ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro.
Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.
Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.
Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Detrazione IRPEF del 19%
Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.