Informativa 30/2019 – DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) – Principali novità

Informativa 30/2019 – DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) – Principali novità

1 Premessa

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.

Il DL 124/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 Principali novità fiscali

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124.

Ad eccezione delle novità in materia di diritto penale tributario, che sono analizzate nel successivo § 4.

Argomento Descrizione
Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP L’art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).

Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64):

·       esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­va­ti gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con­cretamente applicata;

·       dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

·       partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che de­vo­no dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;

·       applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;

·       applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

·       determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

·       dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%).

Effetti sugli acconti 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

·       resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);

·       la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;

 

Argomento Descrizione
segue ·       in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che:

·       ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro;

·       determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il meto­do storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’ac-conto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00).

In assenza della modifica normativa, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere ver­sa­to il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pa­ga­mento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 oc­cor­rerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè, 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire, il 90% del rigo RN34).

“Rottamazione dei ruoli” –
Versamento
delle somme dovute o della prima rata –
Proroga al 2.12.2019
In base all’art. 3 del DL 119/2018, era possibile aderire alla c.d. “rottamazione dei ruoli” consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, beneficiando in questo modo dello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.

La domanda andava presentata entro il 30.4.2019, termine prorogato al 31.7.2019 per determinate categorie di contribuenti.

Coloro i quali hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2019, mentre coloro i quali hanno presentato la domanda entro il 31.7.2019 avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Per evitare questa disparità di termini, l’art. 37 del DL 124/2019 stabilisce il dif­fe­ri­men­to, senza indennità di mora, del termine di pagamento della prima rata (o di tutte le somme) dal 31.7.2019 al 2.12.2019.

Si evidenzia inoltre che:

·       la proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse, e che, per questa ragione, hanno avuto automatico accesso alla ridilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della Riscossione;

·       per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, non muta il termine di pagamento della seconda, anch’esso scadente il 2.12.2019.

Cessazione partita IVA e VIES – Divieto di compensazione di crediti nel modello F24 L’art. 2 del DL 124/2019 prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione nel modello F24 per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

·       il provvedimento di cessazione della partita IVA;

·       ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

·       relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

·       senza limiti di importo dei crediti stessi;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

 

Argomento Descrizione
segue Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

·       relativamente ai soli crediti IVA, senza limiti di importo;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Versamento
delle ritenute fiscali e dei
contributi nell’ambito dei contratti
di appalto o di prestazione di opere e servizi
Con l’art. 4 co. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che il committente che affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio.

Ambito soggettivo

L’obbligo introdotto con la nuova norma si applica al committente che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio. In particolare, l’obbligo si applica sia ai committenti “imprenditori”, sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali.

Il nuovo obbligo:

·       si applica, ad esempio, anche al condominio che affidi l’esecuzione di una prestazione di servizi ad un’impresa;

·       non si applica, invece, ai committenti persone fisiche che non agiscono nell’am­bi­to di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).

Ambito oggettivo

Il nuovo obbligo si applica ai committenti che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa”.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l’as­sun­zione di un obbligo di fare, sia nell’ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:

·       la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato;

·       a mezzo PEC, l’elenco con il nominativo dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e l’importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell’esecuzione dell’opera o del servizio;

·       i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il versamento;

·       i dati identificativi del bonifico della provvista.

Deroga alla rimessa della provvista

In alternativa alla provvista per il versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute.

Argomento Descrizione
segue Obblighi del committente

Il committente:

·       deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;

·       se ha ricevuto tempestivamente la provvista (o la richiesta di utilizzare corrispettivi maturati per le prestazioni svolte) deve eseguire il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 proprie posizioni creditorie;

·       deve indicare nel modello F24 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;

·       deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell’im­-presa appaltatrice o affidataria;

·       deve comunicare entro 90 giorni eventuali inadempimenti dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice all’Agenzia delle Entrate competente.

Comunicazione del committente

Entro 5 giorni, il committente comunica a mezzo PEC all’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice di aver versato le ritenute.

L’impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l’Agenzia delle Entrate competente.

Responsabilità delle parti

Sia l’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l’inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico.

Ravvedimento operoso

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice inadempiente, entro 90 giorni dall’inadempimento, può fornire al committente la provvista o chiedere la compensazione con i corrispettivi maturati, trasmettendogli i dati necessari per versare gli importi per le ritenute, le sanzioni e gli interessi richiesti per il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97).

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

·       risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;

·       non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

·       in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’e­se­cuzione delle opere o dei servizi affidati;

·       nel corso di durata del contratto.

Argomento Descrizione
segue L’obbligo di versamento dei contributi relativi all’INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, rimane quindi in capo al datore di lavoro e non si trasferisce al committente.

Sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020 (art. 4 co. 2 del DL 124/2019).

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

·       alle imposte sui redditi e relative addizionali;

·       alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

·       all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

·       solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;

·       a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza

Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

Presentazione dei modelli F24
contenenti
compensazioni – Obbligo di
utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate –
Estensione
Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agen-zia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

·       di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;

·       dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

 

Argomento Descrizione
segue Decorrenza

Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Accollo fiscale con compensazione di crediti – Divieto Per effetto dell’art. 1 del DL 124/2019, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall’accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d’impo-sta a disposizione dell’accollante.

Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.

Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato.

In capo all’accollato viene recuperato il debito d’imposta, con responsabilità solidale dell’accollante.

Controllo
preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 – Sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l’art. 4 co. 5 – 8 del DL 124/2019 si prevede una sanzione di 1.000,00 euro a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Contrasto alle indebite
compensazioni – Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS
e INAIL
Con l’art. 3 co. 4 del DL 124/2019 viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

I suddetti Istituti possono infatti inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:

·       che presentano profili di rischio;

·       ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Provvedimenti attuativi

Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.

Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche A decorrere dall’1.1.2020, viene modificato, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 32 del DL 124/2019, il perimetro di applicazione dell’esenzione IVA delle presta­zioni di insegnamento di cui all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72. In aderenza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 14.3.2019 causa C-449/17, sono ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse). Sono invece imponibili, per effetto dell’eli­mi­na­zio­ne del riferimento nel citato art. 10, le “prestazioni didattiche di ogni genere”.

 

 

Argomento Descrizione
segue L’art. 32 del “decreto fiscale” dispone altresì che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all’ottenimento delle patenti B e C1 sono da ritenersi im-ponibili ai fini IVA, contrariamente a quanto avvenuto in passato. Sono considerate, invece, esenti da IVA le prestazioni didattiche che consentono di sostenere l’esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di “formazione professionale” (sul punto si veda anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019).

La norma fa salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano conformati alle indicazioni contenute nella suddetta sentenza C-449/17, ritenendo imponibili le prestazioni didattiche delle scuole guida.

Va sottolineata, infine, l’abrogazione della disposizione di esonero dall’obbligo di cer­ti­­fi­ca­zione fiscale di cui potevano beneficiare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 co. 1 lett. q) del DPR 696/96, le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole. Queste ultime saranno tenute alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi; sino al 30.6.2020, tuttavia, in considerazione delle tempistiche per l’adeguamento dei sistemi informatici, le autoscuole avranno la possibilità di certificare i corrispettivi tramite rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.

Utilizzo dei file delle fatture
elettroniche
L’art. 14 del DL 124/2019 prevede una modifica dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, attraverso la quale viene prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quan­tità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

·       dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);

·       dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Prestazioni
sanitarie nei
confronti di
persone fisiche – Proroga del
divieto di
emissione di
fatture
elettroniche
Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio:

·       da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);

·       da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135).

Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza.

 

Argomento Descrizione
Imposta di bollo sulle fatture
elettroniche
L’art. 17 del DL 124/2019, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:

·       l’importo dovuto;

·       la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;

·       gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate

IVA – Reverse charge per
appalti e
subappalti
L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 prevede l’introduzione del meccanismo del reverse charge IVA per le prestazioni di servizi effettuate:

·       tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

·       presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

·       alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e
a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettate a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);

·       alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

Efficacia

L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019).

Lotteria degli scontrini –
Sanzioni
Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 introducono alcune misure volte ad incentivare la partecipazione alla c.d. “lotteria degli scontrini” e a rafforzarne l’efficacia ai fini del contrasto all’evasione.

Quadro normativo

La “lotteria degli scontrini” prenderà avvio dall’1.1.2020 e consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi (art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016).

All’atto dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo (“codice lotteria”) e l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Esenzione fiscale dei premi

Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.

Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici

L’art. 19 del “decreto fiscale” prevede che, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, vengano istituiti premi speciali, da attribuire sia agli esercenti che agli acquirenti, in caso di transazioni per le quali il pagamento del corrispettivo avviene mediante mezzi elettronici.

Argomento Descrizione
segue Nel caso degli acquirenti, i premi saranno attribuiti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’art. 1 co. 540 della L. 232/2016.

Sanzione per gli esercenti

L’art. 20 del DL 124/2019 introduce una sanzione amministrativa, da 100,00 a 500,00 euro, per gli esercenti che:

·       rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria;

·       omettono di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola operazione.

È esclusa l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.

La sanzione non si applica, nel primo semestre di operatività della lotteria, ossia, tra l’1.1.2020 e il 30.6.2020, agli esercenti che (pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi) continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Semplificazione degli adempimenti IVA L’avvio graduale dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell’introduzione della predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

In virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019, infatti:

·       il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;

·       la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici L’art. 21 del DL 124/2019 prevede che la piattaforma tecnologica per l’intercon­nes­sio­ne e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi abilitati, messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per assicurare l’auten­ti­ca­zione dei soggetti interessati, possa essere utilizzata, grazie ai pagamenti elettronici (Sistema pagoPA), per consentire l’automazione dei processi di certificazione fiscale tra soggetti privati (fatturazione elettronica e memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).
Credito d’imposta su commissioni per pagamenti
elettronici
Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi inferiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

·       mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.);

·       in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

Cumulo
“Tremonti
ambientale” e tariffe incentivanti – Procedura di rinuncia
Mediante l’art. 36 del DL 124/2019 viene stabilito che, in caso di cumulo della c.d. “Tremonti ambientale” con il III, IV o V Conto energia, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:

·       presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

·       provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.

 

Argomento Descrizione
Autotrasportatori – Incentivi per il rinnovo del
parco veicolare
Mediante l’art. 53 del DL 124/2019 vengono stanziate risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Trust
Tassazione
dei redditi –
Modifiche
Con l’art. 13 del DL 124/2019 vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da trust.

Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust

Viene modificato l’art. 44 co. 1 del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da trust.

In particolare, a seguito delle modifiche, l’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR dispone che configurano redditi di capitale:

·       i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73 co. 2 del TUIR, anche se non residenti;

·       i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Qualificazione dei redditi distribuiti dal trust

Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di trust, in base al disposto dell’art. 44 del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria.

La norma previgente disponeva, in particolare, che si qualificassero quali redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.12.2010 n. 61, aveva interpretato estensivamente la norma, affermando che la qualificazione come redditi di capitale operasse:

·       non solo per i redditi imputati da trust trasparenti (a beneficiari individuati) residenti o non residenti in Italia;

·       ma anche da redditi eventualmente e discrezionalmente imputati da trust opachi, in modo da evitare “il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”.

Nuova formulazione della norma

Ora, la nuova formulazione dell’art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, modificata dal DL 124/2019 pare intervenire su questo punto per eliminare incertezze (così afferma la Relazione illustrativa), affermando che possano risultare tassati come redditi di capitale anche i “redditi corrisposti a residenti italiani da trust” opachi esteri residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

In conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quale redditi di capitale:

·       dei redditi imputati a residenti in Italia da trust trasparenti sia residenti che esteri (in questo campo, nulla cambia rispetto al passato);

·       dei redditi discrezionalmente “corrisposti” a residenti in Italia da trust opachi residenti in “paradisi fiscali”.

 

Argomento Descrizione
segue Attribuzioni di trust esteri

Inoltre, viene modificato l’art. 45 del TUIR, inserendovi il co. 4-quater, secondo il quale “qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa, la norma intende risolvere le problematiche “inerenti i redditi provenienti da trust «opachi» esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito”.

Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà “interpretative” qualificando normativamente le attribuzioni dubbie quali redditi, passibili, quindi, di imposizione.

Deducibilità
degli interessi passivi relativi
a prestiti per progetti
infrastrutturali pubblici a lungo termine (PIPLT)
L’art. 35 del DL 124/2019 interviene sull’ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (c.d. “PIPLT”).

Per i soggetti IRES, è prevista l’integrale deducibilità degli interessi passivi (senza monitoraggio del ROL) su prestiti utilizzati per finanziare un PIPLT che presentano tutte le seguenti caratteristiche (art. 96 co. 8 del TUIR):

·       sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico (lett. a);

·       il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea (lett. b);

·       i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea (lett. c).

Garanzia dei soci ed integrale deducibilità degli interessi del PIPLT

Attraverso la sostituzione del co. 11 dell’art. 96 del TUIR, si prevede che:

·       le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lett. a) del co. 8 dell’art. 96 del TUIR;

·       purché tali prestiti siano utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella Parte V del codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Con la nuova disposizione, il pegno sulle partecipazioni ed il pegno sui crediti vantati dai soci verso la società non dovrebbero ostacolare l’integrale deducibilità degli interessi relativi al PIPLT delle società di progetto.

Decorrenza

L’intervento normativo in argomento è in vigore dal 27.10.2019 e la norma non presenta una decorrenza specifica in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Applicando quanto previsto dall’art. 3 co. 1 della L. 27.7.2000 n. 212, le modifiche introdotte dovrebbero applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Contrasto alle frodi in materia di accise L’art. 5 del DL 124/2019 introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di accise

Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

Con riguardo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad ac­cisa, si prevede che:

 

Argomento Descrizione
segue ·       la trasmissione della nota di ricevimento dal destinatario nazionale all’Am­mi­nistrazione finanziaria sia effettuata entro le 24 ore decorrenti dal mo­mento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario;

·       per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo dei prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, entro il giorno in cui sono terminate le opera­zioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

Destinatari registrati

Ai fini del rilascio, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione a operare come destinatario registrato, sono introdotti determinati requisiti di onorabilità mutuati dalla disciplina in materia di autorizzazione all’esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici prevista dall’art. 23 co. 6 – 9 del DLgs. 504/95.

Si stabilisce, inoltre, l’obbligo del destinatario registrato di sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.

Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa

Si prevede l’obbligo di denuncia dell’esercizio all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli:

·       per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (prima la soglia era 25 metri cubi);

·       per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi (prima la soglia era 10 metri cubi).

Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il registro di carico e scarico è tenuto con modalità semp­lificate.

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità per il rilascio dell’autorizzazione.

Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche

Agli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici sono applicabili i requisiti di onorabilità sopra indicati per i destinatari registrati.

Prevenzione delle frodi
nel settore
dei carburanti
L’art. 6 del DL 124/2019 prevede alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla leg­ge di bilancio 2018 (art. 1 co. 937 – 943 della L. 205/2017), che subordina l’im­mis­sione in consumo dal deposito fiscale o l’estra­zio­ne dal deposito di un destinatario registrato di determinati carburanti al ver­sa­mento dell’IVA, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensa­zione.

Delimitazione delle deroghe all’obbligo di versamento dell’IVA con modello F24

Il campo di applicazione delle seguenti deroghe previste al citato obbligo è delimitato come segue:

·       per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, occorre rispettare i criteri di affidabilità previsti e prestare idonea garanzia;

·       per i prodotti di proprietà del gestore del deposito, quest’ultimo deve essere di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi (soglia rideterminabile con decreto ministeriale).

Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall’1.1.2020.

Impossibilità di avvalersi della dichiarazione di intento

Si esclude l’utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni de­fi­ni­tive dei predetti carburanti eccetto, a determinate condizioni, per le imprese di trasporto di merci e di persone che acquistano gasolio “commerciale” (art. 24-ter del DLgs. 504/95) ai fini dello svolgimento della loro attività.

 

Argomento Descrizione
segue Messa a disposizione dei dati sulla movimentazione di prodotti energetici

Su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nonché della Guardia di Finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti L’art. 7 del DL 124/2019 prevede che gli oli lubrificanti di cui ai codici della nomenclatura combinata da 27101981 a 27101999 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

Ulteriori prodotti interessati

La predetta disposizione si applica anche:

·       alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice della nomenclatura combinata 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri;

·       ai prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che possono essere destinati all’impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

Richiesta del codice amministrativo di riscontro

·       Il codice è richiesto telematicamente all’Agenzia delle Dogane e Monopoli non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa:

·       per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;

·       per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e che non sono destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazio­nale, dal mittente dei prodotti stessi.

Decorrenza e modalità di attuazione

Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 25.1.2020.

Le disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale L’art. 8 del DL 124/2019 stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale (art. 24-ter del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.

Decorrenza

La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall’1.1.2020.

Frodi nell’acquisto
di veicoli
fiscalmente usati
L’art. 9 del DL 124/2019 prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).

Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea.

Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo.

 

Argomento Descrizione
segue Modalità della verifica

I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Di­rettore dell’Agenzia delle Entrate.

Estensione del sistema INFOIL In base a quanto previsto dall’art. 10 del DL 124/2019, gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici, di cui all’art. 23 co. 3 e 4 del DLgs. 504/95, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dovranno dotare, entro il 30.6.2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

Modalità di attuazione

I tempi e le modalità di esecuzione saranno stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Introduzione
del documento amministrativo semplificato
telematico
L’art. 11 del DL 124/2019 prevede che, entro il 30.6.2020, sia introdotto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Modalità di attuazione

I tempi e le modalità per l’introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019.

Trasmissione telematica
dei quantitativi di energia
elettrica e di
gas naturale
Per potenziare gli strumenti per l’identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, l’art. 12 del DL 124/2019 prevede:

·       la presentazione in forma telematica dei dati relativi al prodotto tra­spor­tato, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel set­tore del gas naturale e dell’energia elettrica;

·       la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elet­trica fatturati, suddivisi per destinazione d’uso, da parte dei soggetti obbligati previsti agli artt. 26 co. 7 lett. a) e 53 co. 1 lett. a) del DLgs. 504/95.

Modalità di attuazione

I tempi e le modalità per l’introduzione dei predetti obblighi saranno fissati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019.

PREU Aumento delle aliquote
dal 10.2.2020
L’art. 26 del DL 124/2019 dispone che, a decorrere dal 10.2.2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito è fissata:

·       al 23%, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) del RD 18.6.31 n. 773 (TULPS), c.d. “amusement with prizes” (AWP o new slot);

·       al 9%, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 co. 6 lett. b) del RD 18.6.31 n. 773 (TULPS), c.d. “videolottery” (VLT).

Le aliquote vigenti, rispettivamente del 21,6% e del 7,9%, si applicano fino al 9.2.2020.

Imposta immobiliare
sulle piattaforme marine (IMPI)
Istituzione
L’art. 38 del DL 124/2019 introduce, a decorrere dall’anno 2020, una nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI).

Tale imposta è distinta dall’IMU e sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Piattaforma marina

Per piattaforme marine si intendono quelle con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del codice della navigazione.

 

Argomento Descrizione
segue Base imponibile

La base imponibile è determinata secondo le regole recate dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Aliquota applicabile

L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 10,6 per mille, di cui:

·       il 7,6 per mille di competenza dello Stato;

·       il rimanente 3 per mille di competenza del Comune.

Modalità di versamento

Per l’anno 2020 l’imposta dovrà essere interamente versata allo Stato in un’unica soluzione entro il 16.12.2020.

Per gli anni successivi, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente.

Accertamento e riscossione

Le attività di accertamento e riscossione relative all’IMPI sulle piattaforme marine sono svolte dai Comuni (quindi anche per la parte erariale).

Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni relative all’IMU e alla sua deducibilità di cui all’art. 14 del DLgs. 23/2011.

Estensione delle disposizioni ai rigassificatori

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel co. 728 dell’art. 1 della L. 205/2017 riguardanti i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Anche a tali immobili si estendono le disposizioni introdotte per le piattaforme marine.

Eventi sismici della Provincia di Catania –
Effettuazione degli adempimenti tributari sospesi
Mediante l’art. 33 del DL 124/2019 viene prorogato il termine per effettuare i versamenti e gli altri adempimenti tributari sospesi:

·       a favore dei soggetti aventi la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dall’evento sismico del 26.12.2018;

·       scadenti nel periodo dal 26.12.2018 al 30.9.2019.

Effettuazione dei versamenti tributari sospesi

I versamenti tributari sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

·       in un’unica soluzione, entro il 16.1.2020;

·       oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese, a partire dal 16.1.2020.

Effettuazione degli altri adempimenti tributari sospesi

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, devono essere effettuati entro il mese di gennaio 2020.

Compartecipazione comunale al gettito
accertato
L’art. 34 del DL 124/2019, modificando l’art. 1 co. 12-bis del DL 138/2012, proroga di 2 anni, dal 2019 al 2021, l’attribuzione ai Comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell’anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.

3 Novità in materia di utilizzo dei contanti

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nel DL 26.10.2019 n. 124.

 

Argomento Descrizione
Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo del contante Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

·       l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;

·       dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

·       per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);

·       per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte L’art. 18 del DL 124/2019 stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

A decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

4 novità in materia di diritto penale tributario

Di seguito si riepilogano le novità in materia di diritto penale tributario, contenute negli artt. 5 co. 4 e 39 del DL 26.10.2019 n. 124.

 

Argomento Descrizione
Premessa -Entrata in vigore Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso:

·       interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;

·       l’estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie (sono, infatti, escluse le sole ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e l’omesso versamento IVA) della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”;

·       la configurazione del solo delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001.

 

Argomento Descrizione
segue Entrata in vigore

Tali novità non sono ancora in vigore. È stabilito, infatti, che avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

La confisca “per sproporzione” o “allargata” è disciplinata dall’art. 240-bis c.p., ai sensi del quale, nei casi di condanna o di patteggiamento per una serie specifica di reati, “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. (… ) quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.

È da osservare che la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” sarebbe, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, una misura di sicurezza patrimoniale. Di conseguenza, in base a quanto disposto dall’art. 200 c.p., la stessa è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l’effetto che la misura verrebbe ad essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato tributario commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi In relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le novità riguardano:

·       la pena comminata;

·       la previsione di un’ipotesi attenuata;

·       l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;

·       l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.

Pena comminata

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da quattro a otto anni.

Ipotesi attenuata

La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’am­mon­ta­re degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000,00 euro.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti superiore a 100.000,00 euro.

Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l’ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non si prevede, invece, l’applicazione di sanzioni interdittive.

 

Argomento Descrizione
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici In relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) le novità riguardano:

·       la pena comminata;

·       l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Pena comminata

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da tre a otto anni.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.

Dichiarazione infedele In relazione alla fattispecie di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) le novità riguardano:

·       la pena comminata;

·       le soglie di punibilità;

·       la non punibilità correlata alle valutazioni;

·       l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Pena comminata

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da 1 a 3 anni alla reclusione da 2 a 5 anni.

Soglie di punibilità

Per l’integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che:

·       l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro);

·       l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche me­diante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell’am­mon­tare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a due milioni di euro (e non più a tre milioni di euro).

Non punibilità correlata alle valutazioni

È abrogata la previsione secondo la quale “non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Di conseguenza, saranno in futuro punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscano in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette, mentre è confermata la previsione secondo la quale, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non si tiene conto:

·       della non corretta classificazione;

·       della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;

·       della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

 

Argomento Descrizione
Omessa
dichiarazione
In relazione alle fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) le novità riguardano:

·       la pena comminata;

·       l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Pena comminata

In relazione all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni alla reclusione da due a sei anni.

Analogamente, in relazione all’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta è previsto il passaggio dalla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni alla reclusione da 2 a 6 anni.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per i delitti in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando:

·       l’ammontare dell’imposta evasa (in relazione all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell’IVA) sia superiore a 100.000,00 euro;

·       l’ammontare delle ritenute non versate (in relazione all’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta) sia superiore a 100.000,00 euro.

Emissione di
fatture false
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano:

·       la pena comminata;

·       la previsione di un’ipotesi attenuata;

·       l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Pena comminata

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da quattro a otto anni.

Ipotesi attenuata

La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’am­mon­tare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 100.000,00 euro.

Occultamento
o distruzione
di documenti
contabili
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano:

·       la pena comminata;

·       l’applicabilità della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”.

Pena comminata

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da 3 a 7 anni.

Confisca “per sproporzione” o “allargata”

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

 

Argomento Descrizione
Omesso
versamento di ritenute dovute o certificate
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate) la novità riguarda la soglia di punibilità.

La condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l’ammontare delle ritenute omesse, per ciascun periodo d’imposta, sia superiore a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro).

Omesso
versamento di IVA
Anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 (omesso versamento IVA) la novità riguarda la soglia di punibilità.

La condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l’ammontare dell’IVA omessa, per ciascun periodo d’imposta, sia superiore a 150.000,00 euro (e non più a 250.000,00 euro).

Indebita
compensazione
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (indebita compensazione) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione, infatti, si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a 100.000,00 euro.

Sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”.

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione, infatti, si applica la c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro.

Falso in transazione fiscale In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione, infatti, si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 100.000,00 euro.

Confisca in
relazione
alle imposte
sulla produzione
e sui consumi
Nell’ambito delle frodi in materia di accise, nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal Titolo I Capo IV del DLgs. 504/95, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca di cui sopra – che, quindi, diviene obbligatoria anche per il profitto del reato oltre ad essere praticabile anche per equivalente – non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

Entrata in vigore

Tale novità, in assenza di differenti indicazioni, è in vigore dal 27.10.2019. Trattandosi di misure aventi natura sanzionatoria, peraltro, dovrebbero trovare applicazione, negli aspetti di novità, ai soli reati perpetrati a decorrere dalla suddetta data, salva la disciplina di successione di leggi penali prevista dall’ultimo comma dell’art. 2 c.p.

 

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