Informativa 30/2020 Diritto camerale annuale – Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento
1 Diritto camerale annuale per il 2020
Relativamente al 2020, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014
n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.12.2019 n. 347962, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
Sezioni speciali del Registro delle imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2019, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).
Soggetti iscritti al REA
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
2 maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio
Nel procedimento di computo del diritto camerale, vanno considerate anche le maggiorazioni, fino al 20%, eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
A partire dal 2017, per effetto delle modifiche apportate all’art. 18 co. 10 della L. 580/93 dal DLgs. 219/2016, dette maggiorazioni devono essere:
- dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
- autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.
Maggiorazioni per il triennio 2020-2022
Il DM 12.3.2020, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico il 27.3.2020, ha approvato e autorizzato le maggiorazioni del diritto camerale annuale dovuto per il triennio 2020, 2021 e 2022, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio.
Sostanzialmente, tutte le Camere di Commercio hanno deliberato una maggiorazione del 20%, con la sola esclusione della Camera di Commercio di Perugia che ha deliberato un aumento del 10%.
Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento
In base all’art. 1 co. 7 del DM 12.3.2020, le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2020, al versamento del diritto annuale (senza la maggiorazione) possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:
- il 30.11.2020, per i soggetti “solari”;
- l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Presupponendo, in assenza di una precisa indicazione, che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, avvenuta il 27.3.2020, è possibile distinguere tra:
- le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2020, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2020 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);
- le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali versano il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.