Informativa 31/2020 – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2020 –

Informativa 31/2020 – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2020 –

1 premessa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o pro­­fessioni:

  • verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

2 applicazione degli ISA

L’applicazione degli ISA per ogni singolo contribuente presuppone la compilazione di una spe­cifi­ca comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

  • costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
  • viene compilata mediante uno specifico software.

 

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle ban­che dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2.1 modelli ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

Soggetti esclusi dagli ISA

Gli ISA non si applicano:

  • ai periodi d’imposta in cui è iniziata o cessata l’attività;
  • ai periodi d’imposta in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento dell’attività (per esempio, dovuti allo stato di liquidazione ordinaria, all’affitto dell’unica azienda, alla sospensione dell’attività a causa di eventi sismici);
  • ai periodi in cui sono dichiarati ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
  • ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario (L. 190/2014), del regime di vantaggio
    (DL 98/2011) o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nello stesso ISA (c.d. “mul­tiattività”), se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle pre­­­se in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi;
  • alle imprese e ai lavoratori autonomi che partecipano ad un gruppo IVA.

 

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo mo­dello, con la sola eccezione delle imprese multiattività e dei partecipanti al gruppo IVA.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

  • i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l’attività è svolta);
  • nonché i dati contabili (quadri F, G e H).

 

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all’altro in re­lazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

 

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare an­che il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

2.2 Informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate

L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Possono essere modificate, se non sono corrette, e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) re­­periscono il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA dal Cassetto fiscale dei con­tribuenti secondo particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal con­tribuente assistito.

2.3 software applicativo degli isa

Il software per l’applicazione degli ISA è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e segnala il li­vel­lo di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10).

Detto programma consente anche di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle ban­che dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti.

2.4 indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per miglio­ra­re il proprio profilo di affidabilità.

Tali componenti:

  • rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
  • determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.

 

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a con­dizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2020), i termini di ver­samento scadono quindi:

  • il 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

2.5 profili sanzionatori

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

3 Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n. 183037).

 

Beneficio Livello minimo di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

·       50.000,00 euro annui, relativamente all’IVA;

·       20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.

8 (per il 2019)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui. 8 (per il 2019)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo. 9 (per il 2019)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. 8,5 (per il 2019)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 9 (per il 2019)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)

 

I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2019 o alla media dei giudizi relativi al 2018 e al 2019, sono spendibili per i crediti maturati nell’anno 2020 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2021) e nei primi tre trimestri del 2021 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

 

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia Tipologia credito Periodo di maturazione del credito Importo
massimo
Compensazione IVA annuale 2020 50.000,00 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2021
IRPEF/IRES/IRAP 2019 20.000,00 euro
Rimborsi IVA annuale 2020 50.000,00 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2021

 

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalla disciplina delle so­cie­tà di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di vio­lazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

4 Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni pre­senti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’art. 148 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha previsto che, per la definizione delle strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto:

  • per il periodo d’imposta 2018, anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’ap­pli­ca­zione degli ISA per il periodo 2019;
  • per il periodo d’imposta 2020, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’ap­plicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

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