Informativa 32/2019 – Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali e patrimoniali – Modifica della misura delle rate di acconto

Informativa 32/2019 – Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali e patrimoniali – Modifica della misura delle rate di acconto

1 Premessa

L’art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del
DLgs. 23/2011).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%).

L’ambito applicativo della modifica normativa apportata dal DL 124/2019 è stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.

2 Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­va­ti gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con­cretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per quanto non citati espressamente dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

3 Imposte interessate dalla modifica

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressa­mente citate dall’art. 58 del DL 124/2019), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive o patrimoniali per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio:

  • la cedolare secca sulle locazioni di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
  • I’IVAFE di cui all’art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011;
  • l’IVIE di cui all’art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011.

Per quanto non espressamente citate dalla ris. 93/2019, si ritiene che la modifica dell’importo delle rate di acconto si estenda anche:

  • alla maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (art. 2 del DL 138/2011);
  • all’addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia (art. 1 co. 65 della L. 208/2015);
  • all’addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che ope­rano nei settori del petrolio e dell’energia (art. 3 della L. 7/2009);
  • all’addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 co. 466 della L. 266/2005).

4 Effetti sugli acconti 2019

4.1 Soggetti ISA

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

  • resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
  • la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
  • in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni).

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che:

  • ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro;
  • determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il meto­do storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’acconto com­ples­sivamente dovuto, pari a 2.000,00 euro).

In assenza della modifica del DL 124/2019, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere ver­sa­to il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pa­ga­mento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 oc­cor­rerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire il 90% del rigo RN34).

4.2 Altri soggetti

Per gli altri soggetti, restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (se la prima supera 103,00 euro) pari al 40% e al 60% e la misura dell’acconto comples­sivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca sulle locazioni).

5 Effetti a regime

Se l’art. 58 del DL 124/2019 non subirà modifiche nell’iter di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca sulle locazioni il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).

5.1 Soggetti ISA

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti “solari”):

  • sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
  • se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

5.2 Altri soggetti

Per gli altri soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti “solari”):

  • la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40%;
  • la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%;
  • se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

 

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