Informativa 32/2022 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Contributi a fondo perduto per i settori wedding/intrattenimento/HO.RE.CA, ristorazione collettiva, discoteche e sale da ballo – Modalità e termini di presentazione delle istanze
L’art. 1-ter co. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, ha previsto alcuni contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e di hotel, ristoranti e catering (c.d. “HO.RE.CA”).
L’art. 43-bis del suddetto DL 73/2021 ha altresì introdotto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.
L’art. 1 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), conv. L. 28.3.2022 n. 25, ha invece disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse già previsto dall’art. 2 del DL 73/2021, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili.
L’Agenzia delle Entrate, con appositi provvedimenti, ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso a tali contributi a fondo perduto, approvandone anche il relativo modello. In particolare:
- in relazione ai contributi per i settori wedding, intrattenimento e HO.RE.CA, mediante il provv. 8.6.2022 n. 197396;
- per il contributo relativo alla ristorazione collettiva, con il provv. 3.5.2022 n. 151077;
- per il contributo a sostegno delle attività chiuse (discoteche, sale da ballo, ecc.), con il provv. 5.2022 n. 171638.
2 contributi a fondo perduto per i settorI WEDDING, INTRATTENIMENTO E HO.RE.CA
I contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento e HO.RE.CA (Hotellerie-Restaurant-Catering), introdotti dall’art. 1-ter co. 1 del DL 73/2021, sono stati disciplinati con il DM 30.12.2021.
2.1 soggetti beneficiari
Per accedere all’agevolazione, le imprese, alla data di presentazione dell’istanza, devono:
- risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- avere sede legale od operativa ubicata sul territorio italiano;
- svolgere come attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate mediante gli specifici codici ATECO.
In particolare:
- per il settore “wedding”, l’attività deve essere riferita ai codici ATECO indicati nella Tabella A dell’allegato 1 al DM 30.12.2021, a condizione che l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019 dell’impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30%, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
- per il settore “intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie”, l’attività deve essere riferita ai codici ATECO indicati nella Tabella B dell’allegato 1 al DM 30.12.2021;
- per il settore “HO.RE.CA” i codici ATECO rilevanti sono indicati nella Tabella C dell’allegato 1 al DM12.2021.
Settore “wedding” (tabella A)
Codice ATECO | Descrizione |
10.71.20 | Produzione di pasticceria fresca |
10.82.00 | Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
18.14.00 | Legatoria e servizi connessi |
32.99.90 | Fabbricazione di altri articoli nca |
47.24.20 | Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
55.10.00 | Alberghi |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
74.20.11 | Fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
74.20.20 | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.02.01 | Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e di incontro |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Settore “intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie” (tabella B)
Codice ATECO | Descrizione |
77.39.94 | Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture e attrezzature |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.02 | Attività nel campo della regia |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo, night club e simili |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.09.05 | Organizzazione feste e cerimonie |
Settore “HO.RE.CA” (tabella C)
Codice ATECO | Descrizione |
55.10 | Hotellerie |
56.10 | Restaurant |
56.21 | Catering |
56.30 | Bar caffè |
Esclusioni
Non possono beneficiare dei contributi in esame le imprese:
- già in difficoltà al 31.12.2019 (salvo le micro e piccole imprese non in liquidazione/procedure concorsuali con finalità liquidatorie e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione);
- in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.
2.2 requisiti
Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019 (ricavi determinati ai sensi dell’art. 85 co. 1 del TUIR);
- aver subito un peggioramento nell’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo d’imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo d’imposta 2019.
2.3 determinazione dei contributi a fondo perduto
Le risorse finanziarie sono state stanziate in misura pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, così suddivise:
- 40 milioni di euro a favore dei soggetti operanti nel settore del wedding;
- 10 milioni di euro a favore dei soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding;
- 10 milioni di euro a favore dei soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’assegnazione di risorse finanziarie relativa a ciascun contributo viene ripartita tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l’istanza, con le seguenti modalità:
- il 70% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000,00 euro;
- in aggiunta, il 10% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 300.000,00 euro.
Alternatività dei contributi
I contributi per i settori wedding, intrattenimento e HO.RE.CA sono tra loro alternativi.
L’Agenzia delle Entrate determina quale dei tre contributi spetta ad ogni richiedente, in base ai requisiti posseduti indicati nell’istanza e al codice ATECO prevalente risultante in Anagrafe Tributaria.
Aiuti di Stato
Il contributo complessivo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti già ricevuti.
3 contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva
Il contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, previsto dall’art. 43-bis del DL 73/2021, è stato disciplinato con il DM 23.12.2021.
3.1 soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo le imprese:
- che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (ad esempio, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive);
- la cui attività prevalente o secondaria al 31.12.2020, comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, è individuata dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.
Codice ATECO | Descrizione |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
Le imprese beneficiarie, alla data di presentazione dell’istanza, inoltre, devono:
- risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- avere sede legale od operativa ubicata sul territorio italiano;
Esclusioni
Non possono beneficiare dei contributi in esame le imprese:
- già in difficoltà al 31.12.2019 (salvo le micro e piccole imprese non in liquidazione/procedure concorsuali con finalità liquidatore e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione);
- in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.
3.2 requisiti
Per accedere al contributo in esame le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019.
3.3 determinazione del contributo
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’aiuto è determinato per ciascun beneficiario in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31.12.2019.
A tal fine, devono essere considerati i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva del beneficiario alla data del 31.12.2019.
La ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziate (100 milioni di euro) tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l’istanza, viene effettuata con le seguenti modalità:
- in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili, fino al raggiungimento di un importo del contributo di 10.000,00 euro;
- le eventuali risorse residue, che non comprendono l’ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con la presente istanza e indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, sono ripartite tra tutti i beneficiari in base al rapporto tra il numero dei lavoratori dipendenti di ciascuno e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti di tutti i beneficiari che hanno validamente presentato istanza.
Aiuti di Stato
Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti già ricevuti.
4 contributo a fondo perduto per attività chiuse (discoteche, sale da ballo, night club e simili)
Per il contributo a fondo perduto ex art. 1 co. 1 del DL 4/2022 a favore delle attività chiuse (discoteche, sale da ballo, ecc.), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste dal DM 9.9.2021.
4.1 soggetti beneficiari e requisiti
Possono accedere al contributo le imprese:
- che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”;
- la cui attività alla data del 27.1.2022 risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In particolare, è necessario che:
- la partita IVA sia stata attivata in data antecedente al 27.1.2022 (requisito non applicabile agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazioni di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27.1.2022 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data);
- l’attività prevalente svolta alla data del 27.1.2022 e comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, sia individuata dal suddetto codice ATECO 93.29.10.
Esclusioni
Il contributo, ad ogni modo, non spetta:
- alle imprese già in difficoltà al 31.12.2019 (fatta salva la deroga disposta per le micro e piccole imprese);
- ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
4.2 determinazione del contributo
L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, mediante ripartizione delle risorse finanziarie in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato istanza, entro l’importo massimo di 25.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Aiuti di Stato
Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti già ricevuti.
5 presentazione dellE istanzE per accedere ai contributi
Al fine di accedere ai suddetti contributi, come anticipato, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
5.1 Contenuto delle istanze
In linea di massima, le istanze, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contengono:
- il rispetto dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di contributo;
- l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione dell’istanza.
Aiuti di Stato
Nelle istanze deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, relativamente agli aiuti di Stato.
In particolare, nell’istanza occorre:
- attestare il non superamento dei massimali e il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato;
- verificare se in relazione agli aiuti del “regime ombrello” di cui all’art. 1 co. 13 del DL 41/2021, l’impresa ha superato uno o più dei massimali previgenti, con la conseguente eventuale restituzione.
5.2 Modalità e termini di presentazione dellE istanzE
Le istanze devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate:
- in via telematica, tramite i canali telematici della stessa Agenzia;
- direttamente o tramite un intermediario;
- mediante lo specifico modello approvato per ciascun contributo.
Termini di presentazione delle istanze
Le istanze vanno presentate:
- dal 6.6.2022 al 20.6.2022, ai fini dei contributi per la ristorazione collettiva e per le discoteche, sale da ballo, night club e simili;
- dal 9.6.2022 al 23.6.2022, in relazione ai contributi per i settori wedding, intrattenimento e HO.RE.CA.
5.3 RICEVUTE
A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora le istanze siano trasmesse da un intermediario, l’Agenzia delle Entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata.
5.4 Presentazione di istanzE sostitutivE
È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa:
- entro il 20.6.2022, in relazione ai contributi per la ristorazione collettiva e ai contributi a favore delle discoteche, sale da ballo, night club e simili;
- entro il 6.2022, con riferimento ai contributi per i settori wedding, intrattenimento e HO.RE.CA.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.
5.5 Presentazione della rinuncia
È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.
La rinuncia:
- può essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell’istanza;
- può essere presentata da un intermediario abilitato alla trasmissione tematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, un’istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.
5.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC
Qualora le istanze siano trasmesse da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, un’apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.
6 erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:
- dopo ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze, per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria;
- mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
L’importo del contributo riconosciuto e l’emissione del mandato di pagamento del contributo sono comunicati all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente.
7 controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
8 sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
- recupera il contributo non spettante con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.