Informativa 35/2022 – Contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico, di cui all’art. 37 del DL 21.3.2022 n. 21 conv. L. 20.5.2022 n. 51 – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

Informativa 35/2022 – Contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico, di cui all’art. 37 del DL 21.3.2022 n. 21 conv. L. 20.5.2022 n. 51 – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

1 premessa

L’art. 37 del DL 21.3.2022 n. 21 (conv. L. 20.5.2022 n. 51) prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che producono, importano o rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi, ossia di quei soggetti che, in ragione dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore, hanno beneficiato di extra-profitti.

La suddetta disposizione è stata modificata dall’art. 55 del DL 17.5.2022 n. 50, in corso di conversione in legge, mentre con il provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2022 n. 221978 sono state adottate alcune delle disposizioni attuative.

I primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alle modalità di versamento del contributo sono stati forniti con:

  • alcune FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 20.6.2022;
  • la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2022 n. 29;
  • la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 22.

2 Soggetti tenuti al versamento del contributo

Ai sensi dell’art. 37 co. 1 del DL 21/2022, il contributo è dovuto dai soggetti:

  • che esercitano, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
  • che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

 

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2.1 Codici ATECO di riferimento

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. FAQ del 20.6.2022 e circ. 22/2022), sono tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra elencate, riconducibili in linea di massima ai codici ATECO indicati nella seguente tabella.

 

Codice ATECO Descrizione
06.20.00 Estrazione di gas naturale
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
35.11.00 Produzione di energia elettrica
35.14.00 Commercio di energia elettrica
35.21.00 Produzione di gas
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

2.2 Misura del contributo

Il contributo è dovuto se i soggetti che svolgono le attività sopra elencate presentano uno scostamento tra il saldo delle operazioni attive e passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo delle operazioni attive e passive del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021:

  • pari o superiore al 10% e
  • superiore a 5.000.000,00 di euro.

 

In presenza delle suddette condizioni, il contributo è calcolato applicando al suddetto incremento l’aliquota del 25%.

Periodo di esercizio delle attività

Ai fini dell’applicazione del contributo, il soggetto deve esercitare una delle anzidette attività in entrambi i periodi presi a riferimento per il confronto dei relativi saldi.

Ad esempio, il contributo non è dovuto da parte dei soggetti che hanno iniziato l’attività successiva­mente al 30.4.2021, mancando del tutto lo svolgimento dell’attività nel primo periodo di riferimento.

Per determinare l’inizio dell’attività, occorre avere riguardo al momento dell’apertura della partita IVA, “accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva realizzazione di operazioni attive” (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 1.1 e 1.2).

2.3 Indeducibilità del contributo

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 37 co. 7 del DL 21/2022).

3 Base imponibile del contributo

Ai sensi dell’art. 37 co. 2 del DL 21/2022, la base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal­l’1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.

Ai fini del calcolo del saldo, si assume:

  • il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA,
  • il totale delle operazioni passive al netto dell’IVA,

 

indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) presentate, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010, per i periodi individuati dall’art. 37 co. 2 del DL 21/2022.

Operazioni fuori campo IVA

In linea generale, i dati che emergono dalle LIPE devono essere assunti nella loro interezza. Resta fermo, tuttavia, che le operazioni da considerare devono essere quelle rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, devono ritenersi escluse dal calcolo del saldo delle operazioni attive le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale ovvero per carenza degli altri presupposti applicativi dell’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 2.2).

Tale precisazione, sebbene resa con riferimento a un quesito specifico, ossia a quello dei soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle indicate dalla norma, può ritenersi di portata generale.

Importo dell’accisa

I soggetti che importano e rivendono prodotti petroliferi non possono ridurre l’ammontare delle ope­razioni attive risultante dalla LIPE dell’importo dell’accisa versata all’Erario e addebitata al cliente in via di rivalsa (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 2.3).

Saldo negativo

L’art. 37 co. 2, secondo periodo, del DL 21/2022 dispone che, “in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero”.

Tale disposizione, inserita in sede di conversione del DL 21/2022, non risulta coordinata con quanto indicato al primo periodo dell’art. 37 co. 2, il quale indica, come riferimento per il calcolo della base imponibile del contributo, il periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021 (ambito temporale così definito per effetto delle modifiche apportate dall’art. 55 co. 1 lett. b) del DL 50/2022).

3.1 Soggetti trimestrali

Per i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e aprile 2022, che non sono oggetto di autonoma comunicazione nelle LIPE trimestrali, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 2.1).

3.2 Soggetti che hanno iniziato l’attività tra l’1.10.2020 e il 30.4.2021

Se un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1.10.2020 – 30.4.2021), il contributo è dovuto confrontando dati omogenei.

Ad esempio, nel caso di un soggetto che ha iniziato l’attività l’1.1.2021, occorrerà confrontare i dati relativi al periodo 1.1.2021 – 30.4.2021 con quelli relativi al periodo 1.1.2022 – 30.4.2022 (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022).

In caso di periodi non coincidenti con la LIPE, si prenderanno in considerazione i dati dei registri IVA.

3.3 Soggetti che svolgono anche attività diverse

Se un soggetto svolge più attività, di cui soltanto una o alcune rientranti in quelle indicate dalla norma, il dato cui fare riferimento per verificare l’obbligo di versamento del contributo e per la quan­tifi­ca­zione della base imponibile è costituito dall’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, desumibile dalle LIPE dei periodi di riferimento (1.10.2020 – 30.4.2021 e 1.10.2021 – 30.4.2022).

Non è possibile, dunque, estrapolare dalle LIPE i valori riferibili alle attività non interessate dal contributo, ma occorre considerare i dati ivi riportati nella loro interezza (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 1.2).

Per quanto concerne le operazioni dei mesi di aprile 2021 e aprile 2022, si ritengono applicabili i chiarimenti riportati nei precedenti § 3.1 e 3.2.

3.4 Gruppi IVA

Nel caso di soggetti che partecipano a un Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72, il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito al Gruppo, purché que­sti integrino, singolarmente, i presupposti di applicazione del contributo. Occorre, fra l’altro, che essi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti in quelle indicate dall’art. 37 co. 1 del DL 21/2022.

 

Stanti le peculiarità del regime del Gruppo IVA, al fine di verificare se il contributo sia dovuto e di quantificare lo stesso, ciascun soggetto partecipante deve ricostruire, per i periodi di riferimento, le LIPE che avrebbero dovuto essere presentate autonomamente nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo (c.d. “LIPE virtuali”).

A tal fine, andranno considerate:

  • tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, soggetti esterni al Gruppo, per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura con indicazione del codice fiscale del soggetto interessato;
  • tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, altri membri del Gruppo IVA, facendo riferimento ai documenti emessi o ricevuti dal singolo soggetto e annotati nella contabilità generale.

 

Se dal confronto delle “LIPE virtuali” dei due periodi emerge uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5.000.000,00 di euro, la società dovrà calcolare il contributo applicando allo scostamento l’aliquota del 25% (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 3.1).

4 Termini e modalità di versamento

Il contributo è liquidato e versato:

  • per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;
  • per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.

 

Il versamento è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24.

 

Importo da versare Termine di versamento
Acconto (40% del contributo) 30.6.2022
Saldo (importo restante) 30.11.2022

Codici tributo

Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2022 n. 29, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento del contributo in esame, nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.

 

Codice tributo Denominazione
2710 Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
2711 Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
1939 Contributo straordinario contro il caro bollette – INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
8939 Contributo straordinario contro il caro bollette – SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere specificato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

5 obblighi dichiarativi e comunicativi

5.1 Indicazione dei dati nella dichiarazione IVA

I soggetti passivi sono tenuti a indicare i dati e gli elementi relativi al contributo straordinario in esame nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2022 da presentare nel 2023 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2022 n. 221978, § 2). Tali dati ed elementi saranno definiti con il provvedimento di approvazione del suddetto modello dichiarativo.

Qualora i soggetti passivi partecipino a un Gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante di Gruppo con la dichiarazione IVA riferita al Gruppo da presentare nell’anno 2023, indicando i dati identificativi dei singoli soggetti passivi del contributo. A tal fine, ciascun partecipante trasmette al rappresentante, entro il termine della dichiarazione, i dati da inserire nel modello e le informazioni utilizzate per calcolare il contributo.

5.2 Comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell’energia elettrica per il periodo dall’1.5.2022 al 31.12.2022, è previsto che i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunichino all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), entro la fine di ciascun mese solare, il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente (art. 37 co. 8 e 9 del DL 21/2022).

Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’Autorità si avvale, ai fini dei controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.

6 Accertamento e sanzioni

Ai fini della riscossione del contributo, dell’accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, operano le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili (art. 37 co. 6 del DL 21/2022).

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