Informativa 4/2019 Comunicazioni operazioni transfrontaliere – Esterometro
Comunicazione delle operazioni
transfrontaliere (c.d. “esterometro”)
1 premessa
A decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all’ Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione del documento.
2 ambito di applicazione
2.1 ambito soggettivo
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in base:
- al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
- al regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
2.2 ambito oggettivo
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.
Sono escluse le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
3 modalità di trasmissione dei dati
La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.
3.1 dati oggetto di trasmissione
La comunicazione richiede l’esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:
- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata nel documento).
3.2 tipologia dell’operazione
Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento.
Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.
Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell’operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (cfr. circ. 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”).
Codice | Natura dell’operazione | Operazioni attive | Operazioni passive |
N1 | Escluse ex art. 15 | Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA | |
N2 | Non soggette | Prestazioni di servizi “fuori campo” IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE) | |
N3 | Non imponibili | Cessioni intra-UE
Cessioni all’esportazione (incluse quelle in regime del margine) |
Acquisti intra-UE non imponibili |
N4 | Esenti | Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati) |
Acquisti intra-UE esenti |
N5 | Regime del margine / IVA non esposta in fattura | Regime del margine per i beni usati |
|
N6 | Inversione contabile / Reverse charge | Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE
Acquisti intracomunitari |
Acquisti di servizi extra-UE (autofatture) |
N7 | IVA assolta in altro Stato UE |
Vendite a distanza
Prestazioni di servizi |
4 termini per la trasmissione dei dati
L’obbligo di comunicazione è relativo ai documenti emessi e ricevuti a decorrere dall’1.1.2019 (cfr. art. 1 co. 916 della L. 27.12.2017 n. 205, legge di bilancio 2018).
La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).
La prima comunicazione, relativa al mese di gennaio 2019, scade quindi il 28.2.2019.
Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al periodo d’imposta 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.
Mese di riferimento | Scadenza della comunicazione |
Gennaio 2019 | 28.2.2019 |
Febbraio 2019 | 1.4.2019 (il 31.3.2019 cade di domenica) |
Marzo 2019 | 30.4.2019 |
Aprile 2019 | 31.5.2019 |
Maggio 2019 | 1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica) |
Giugno 2019 | 31.7.2019 |
Luglio 2019 | 2.9.2019 (il 31.8.2019 cade di sabato) |
Agosto 2019 | 30.9.2019 |
Settembre 2019 | 31.10.2019 |
Ottobre 2019 | 2.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato) |
Novembre 2019 | 31.12.2019 |
Dicembre 2019 | 31.1.2020 |