Informativa 41/2024 – DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”) conv. L. 12.7.2024 n. 101 – Principali novità
Con il DL 15.5.2024 n. 63, pubblicato sulla G.U. 15.5.2024 n. 112 ed entrato in vigore il 16.5.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (c.d. decreto “Agricoltura”).
Il DL 15.5.2024 n. 63 è stato convertito nella L. 12.7.2024 n. 101, pubblicata sulla G.U. 13.7.2024
n. 163 ed entrata in vigore il 14.7.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 63/2024 convertito.
2 credito d’imposta per le imprese agricole per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno
L’art. 1 co. 7 del DL 63/2024 convertito ha introdotto il nuovo art. 16-bis nel DL 124/2023, prevedendo, per l’anno 2024, l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, disciplinato dall’art. 16 del medesimo DL 124/2023, nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
2.1 Investimenti agevolabili
Con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15.11.2024, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Viene prevista l’esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50.000,00 euro (in luogo dei 200.000,00 euro previsti per l’agevolazione “ordinaria”).
È inoltre disposto il rispetto della specifica disciplina sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2.2 Disposizioni attuative
Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all’agevolazione.
3 impianti fotovoltaici con moduli a terra – esclusione dal regime forfetario dei redditi oltre la soglia di “agrarietà”
I co. 2-ter e 2-quater dell’art. 5 del DL 63/2024, inseriti in sede di conversione in legge, dispongono, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2025, l’esclusione dal regime forfetario dei redditi d’impresa previsto per la produzione e cessione di energia oltre la soglia di “agrarietà” di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005.
Per detti impianti, pertanto, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da parte dell’imprenditore agricolo:
- fino alla soglia dei 260.000 kWh anno, dà comunque luogo a redditi agrari determinati su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR (come avviene per la generalità degli impianti fotovoltaici);
- oltre detta soglia, dà invece luogo a redditi d’impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità di avvalersi del regime forfetario con coefficiente di redditività del 25%, a differenza di quanto previsto per la generalità degli impianti fotovoltaici).
Imprenditore agricolo – Produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici | ||
Generalità degli impianti fotovoltaici |
Impianti fotovoltaici con moduli a terra che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2025 |
|
Fino a 260.000 kWh anno | Redditi agrari (su base catastale) | |
Oltre i 260.000 kWh anno | Redditi d’impresa determinati forfetariamente con coefficiente di redditività del 25% (salvo opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari). | Redditi d’impresa determinati nei modi ordinari. |
4 impianti fotovoltaici con moduli a terra – limitazione dell’uso di suolo agricolo
I co. 1 e 2 dell’art. 5 del DL 63/2024, come modificati in sede di conversione in legge, precludono la facoltà di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, salvo che si tratti di alcune specifiche tipologie di terreni, tra i quali:
- siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, per interventi di rifacimento, modifica e potenziamento (a condizione che non comportino incremento dell’area occupata);
- cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, nonché discariche o lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- aree situate entro 300 metri dalle autostrade.
Deroghe
Le predette limitazioni non si applicano se l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra si inserisce nell’ambito di un progetto:
- finalizzato alla costituzione di una comunità energetica;
- attuativo di altre misure del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- per il quale, al 16.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 63/2024), è stata avviata almeno una delle procedure amministrative (comprese quelle di valutazione ambientale) necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
5 Contratti di concessione del Diritto di superficie per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
L’art. 5 co. 2-bis del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede una particolare disciplina in merito alla durata e ai rinnovi dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all’art. 20 co. 1 lett. a) del DLgs. 199/2021, per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
5.1 DURATA MINIMA e rinnovo automatico alla prima scadenza
I contratti sopra indicati devono avere una durata non inferiore a 6 anni con rinnovo automatico, alla prima scadenza, per ulteriori 6 anni.
Tale prescrizione ha carattere inderogabile: è, infatti, previsto che, qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per 6 anni.
5.2 disciplina dei rinnovi alla seconda scadenza
Alla seconda scadenza del contratto interviene il seguente meccanismo, la cui operatività può però essere esclusa per volontà delle parti:
- se nessuno dei contraenti, con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza, comunica all’altro la volontà di procedere al rinnovo a nuove condizioni, ovvero di rinunciare al rinnovo, il contratto si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni iniziali;
- se la predetta comunicazione è intervenuta tempestivamente, la parte interpellata deve rispondere, a propria volta, a mezzo di lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della raccomandata dell’altra parte. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione.
5.3 ESTENSIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA AI CONTRATTI IN CORSO
È stata prevista una disciplina transitoria con riguardo ai contratti di concessione del diritto di superficie non ancora scaduti.
Anche questi ultimi sono soggetti, quanto a durata e rinnovi, alle regole sopra illustrate; tuttavia, a ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recesso, da esercitarsi tramite comunicazione all’altra parte:
- mediante lettera raccomandata;
- da inviare entro il 12.9.2024 (cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2024).
6 imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura – moratoria su MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
L’art. 1 co. 2 del DL 63/2024, come modificato in sede di conversione in legge, prevede, tra i vari interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura:
- la sospensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024;
- la conseguente proroga per 12 mesi dei termini del piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità nonché senza oneri, nuovi o maggiori, per le parti;
- l’automatico differimento, per un tempo corrispondente a quello di sospensione o proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dal Fondo di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96 o dall’ISMEA (il co. 2-bis dell’art. 1 del DL 63/2024, aggiunto in sede di conversione in legge, ha incluso le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, sorte a seguito del riordino degli usi civici, tra i possibili beneficiari della garanzia prestata da ISMEA per finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico bancario e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario).
6.1 Ambito soggettivo e condizioni per l’applicazione
I soggetti beneficiari della misura in esame sono le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- nel 2023, rispetto all’anno precedente, abbiano registrato una diminuzione del volume d’affari di almeno il 20%, oppure abbiano subito una riduzione della produzione pari almeno al 30% o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria;
- presentino un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei suddetti requisiti;
- le relative esposizioni debitorie, alla data del 16.5.2024 (entrata in vigore del DL 63/2024), non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
6.2 Ambito oggettivo
Le misure in esame si applicano ai contratti di mutuo e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionatisi tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con:
- banche;
- intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario (TUB);
- altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
6.3 LIMITI ALLA disciplina
I benefici in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, relative agli aiuti di importo limitato.
7 imprese del settore olivicolo, agrumicolo e lattiero-caseario – contributi per gli interessi sui prestiti bancari a medio e lungo termine
I commi da 4-bis a 4-quater dell’art. 1 del DL 63/2024, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono interventi con lo scopo di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino.
Viene infatti previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno dei suddetti settori, con riferimento al 2024, per la concessione di contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti nel 2023 per gli interessi passivi dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine, contratti:
- dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del regolamento (UE) 1308/2013;
- dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori.
Tali contributi sono concessi tramite l’ISMEA.
Disposizioni attuative
Le modalità attuative di concessione dei contributi in esame saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
8 Accise agevolate per gli oli minerali utilizzati nelle atti-vità agricole – proroghe di termini
Con l’art. 1 co. 9-ter del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stato previsto il differimento dal 30.6.2024 al 31.8.2024 del termine per la presentazione, all’ufficio competente, delle richieste relative al beneficio dell’aliquota di accisa agevolata per gli oli minerali utilizzati nelle attività agricole.
È stato altresì differito, sempre dal 30.6.2024 al 31.8.2024, il termine per la presentazione delle dichiarazioni, relative al 2023, di avvenuto impiego dei predetti oli minerali per i quali si è fruito dell’aliquota agevolata.
Validità delle richieste e dichiarazioni “tardive”
Sono valide le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30.6.2024 e fino al 14.7.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2024).
9 Aiuti di Stato e aiuti “de minimis” – Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero
L’art. 1 co. 6 del DL 63/2024 convertito sostituisce l’art. 3 co. 6 del DL 215/2023, prevedendo un’ulteriore proroga per la notifica degli atti di recupero.
Vengono infatti prorogati di due anni i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 31.12.2025, per la notifica degli atti e degli avvisi di accertamento, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”:
- non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
- oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Inoltre, è stato stabilito che non si applicano le riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste da specifiche disposizioni di legge.
10 novità in materia di ammortizzatori sociali
L’art. 2-bis del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede speciali disposizioni agevolative che trovano applicazione con riferimento alla Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e alla Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO), introdotte al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
La medesima disposizione stabilisce poi il rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015, destinato alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
10.1 Trattamenti agevolati di Cisoa
Per quanto riguarda la CISOA, il DL 63/2024 convertito riconosce, per il periodo compreso tra il 14.7.2024 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione) e il 31.12.2024, il ricorso allo strumento di sostegno al reddito agli operai agricoli a tempo indeterminato, previsto dall’art. 8 della L. 457/72 nei casi di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
La norma prevede poi la “sterilizzazione” dei predetti periodi di CISOA ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue. Tali periodi sono invece equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente e viene erogato direttamente dal medesimo Istituto previdenziale.
10.2 trattamenti agevolati di CIGO
Sempre al fine di far fronte alle difficili situazioni climatiche, si interviene anche con riferimento al trattamento di CIGO, “disattivando”, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, i limiti di durata previsti dall’art. 12 co. 2 e 3 del DLgs. 148/2015.
Tale disposizione di favore trova applicazione per il periodo compreso tra l’1.7.2024 e il 31.12.2024, con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, o che effettuano attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Per le imprese beneficiarie, inoltre, non troverà applicazione il contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, normalmente dovuto (nella misura variabile del 9%, 12% e 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate) dalle imprese che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.
10.3 finanziamento della CIGS per le aree di crisi industriale complessa
Vengono stanziati 7,5 milioni euro, per il 2024, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015, destinato alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, intendendo per tali specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante:
- dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
- da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
11 esonero contributivo per i datori di lavoro agricoli delle zone alluvionate
L’art. 2 co. 1 del DL 63/2024 convertito prevede una riduzione dei contributi dovuti per l’anno 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli colpiti dall’alluvione di maggio 2023.
11.1 ambito applicativo
Lo sconto contributivo si applica in relazione ai contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al DL 61/2023, vale a dire i territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023.
11.2 misura della riduzione
Si dispone l’applicazione delle agevolazioni contributive, previste dall’art. 9 co. 5, 5-bis e 5-ter della L. 11.3.88 n. 67, ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nella misura determinata dall’art. 01 co. 2 lett. b) del DL 2/2006.
In pratica, i datori di lavoro agricolo operanti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dall’alluvione di maggio 2023, possono beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi a loro carico e relativi al proprio personale dipendente.
11.3 Ambito temporale
Il beneficio si applica per i periodi di contribuzione dall’1.1.2024 al 31.12.2024.
12 elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
L’art. 2 co. 3 del DL 63/2024 convertito interviene sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, prevedendo:
- la reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali;
- l’autorizzazione all’INPS alla pubblicazione di un elenco straordinario.
12.1 elenchi nominativi trimestrali
La norma in commento elimina il primo periodo dell’art. 38 co. 7 del DL 98/2011, che prevedeva la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali di cui all’art. 9-quinquies del DL 510/96.
Di conseguenza, con l’inserimento del co. 7-bis all’art. 38 del DL 98/2011, vengono introdotti nuovamente gli elenchi nominativi trimestrali di variazione delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Tali elenchi dovranno essere pubblicati dall’INPS con le modalità telematiche previste dall’art. 12-bis del RD 24.9.40 n. 1949.
Resta fermo quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, prevista dall’art. 38 co. 6 e 7 del DL 98/2011.
12.2 elenco straordinario
La norma autorizza l’INPS a pubblicare, con le modalità telematiche previste dall’art. 12-bis del RD 24.9.40 n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, PEC o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Termine
La pubblicazione dell’elenco straordinario deve avvenire entro il 31.12.2024.
13 ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEGLI APPALTI IN AGRICOLTURA
L’art. 2-quinquies del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, l’istituzione presso l’INPS della banca dati degli appalti in agricoltura.
Potranno accedervi il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di Finanza e dell’INAIL.
13.1 ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI
Alla banca dati si iscriveranno le imprese, in forma agricola o associata, di cui all’art. 6 co. 1 lett. d) ed e) della L. 31.3.79 n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Si tratta quindi delle imprese che:
- svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.
13.2 REQUISITI
Con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali saranno individuati:
- i requisiti di qualificazione dell’appaltatore (in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto);
- la documentazione per la verifica del possesso dei suddetti requisiti;
- le informazioni relative alle imprese iscritte alla banca dati e già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici;
- le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione;
- i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa, che dovrà essere rilasciata dalle suddette imprese al committente a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori impiegati nell’appalto.
All’esito della verifica del possesso dei requisiti, l’INPS rilascerà all’impresa richiedente un’attestazione di conformità.
13.3 SANZIONI
In caso di stipulazione o esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame, è prevista l’irrogazione, a carico del committente e dell’appaltatore, della sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro, senza applicazione della procedura di diffida accertativa.
Per un anno dalla notifica dell’illecito è impedita l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’art. 6 del DL 91/2014.
13.4 ESCLUSIONI
Le disposizioni in materia di banca dati degli appalti in agricoltura non si applicano ai contratti pubblici di cui al DLgs. 31.3.2023 n. 36.
14 Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
L’art. 2-quater del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, interviene in materia di contrasto al fenomeno del caporalato.
Viene prevista l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Ai fini della formazione e aggiornamento del suddetto Sistema informativo, vengono messi a disposizione:
- dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e quelli del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’art. 13 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo;
- dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’anagrafe delle aziende agricole e i dati sulla loro situazione economica, nonché il calendario delle colture;
- dal Ministero dell’interno, i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;
- dall’INPS, i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- dall’INAIL, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
- dall’INL, i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- dall’ISTAT, i dati relativi alle imprese agricole attive;
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
15 rafforzamento dei controlli in materia di lavoro
L’art. 2-ter co. 1 del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 7 co. 2 del DL 4.5.2023 n. 48:
- prevede che il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e la Guardia di Finanza abbiano accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall’INPS anche al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare;
- specifica che tra il personale ispettivo dell’INL è compreso anche il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l’INL, ai sensi dall’art. 6 del DLgs. 14.9.2015 n. 149.