Informativa 42/2022 – Credito d’imposta agli autotrasportatori per il carburante relativo al primo trimestre 2022 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

Informativa 42/2022 – Credito d’imposta agli autotrasportatori per il carburante relativo al primo trimestre 2022 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

1 premessa

L’art. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del carburante impiegato dagli autotrasportatori per l’esercizio dell’attività di trasporto merci per conto di terzi.

Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state definite con:

  • il DM 13.7.2022 (pubblicato sulla U. 6.8.2022 n. 183);
  • il DM 29.7.2022 n. 324.

 

Sono state, inoltre, rese disponibili alcune FAQ sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2 soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione le imprese:

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
  • che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (attività indicate dall’art. 24-ter 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504).

 

In particolare, tali soggetti devono essere:

  • iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN) per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda;
  • impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli di mas­sa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.

3 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 28% della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell’anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività di trasporto (al netto dell’IVA).

L’acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture.

Limite delle risorse disponibili

Il credito d’imposta è comunque assegnato nel limite delle risorse disponibili, pari a 496.945.000,00 euro.

Aiuti di Stato

Le norme in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare, con riguardo ai termini previsti dalla comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina).

Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4 IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

5 presentazione dellE istanzE

Per il riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti beneficiari devono presentare domanda attraverso l’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che acquisisce i dati secondo lo specifico modello approvato.

5.1 Piattaforma dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli

Il portale per il credito d’imposta agli autotrasportatori per l’acquisto del gasolio, predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è disponibile dalle ore 15:00 del 12.9.2022 al seguente link: https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it.

La piattaforma informatica sarà fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura.

 

Gli operatori economici:

  • accedono alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE;
  • superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna azienda.

5.2 Rilevanza dell’ordine cronologico di presentazione

Il credito d’imposta verrà comunque assegnato:

  • nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
  • nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

5.3 Sostituzione delle istanze

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

 

Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

6 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24:

  • unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati relativi al credito d’imposta effettivamente concesso a ciascuna impresa, a seguito della verifica nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all’Agenzia delle Entrate.

 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo con­cesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Inapplicabilità dei limiti annui alle compensazioni

Non si applicano i limiti annui alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

7 cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesi­mi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

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