Informativa 42/2023 – DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) – Principali novità

Informativa 42/2023 – DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) – Principali novità

1 premessa

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 145/2023 è entrato in vigore il 19.10.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tut­ta­via, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 145/2023.

 

Il DL 145/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 pROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO aCCONTO

L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

2.1 Ambito temporale

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

2.2 soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

2.3 Soggetti esclusi

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

 

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di 206,00 euro per i soggetti ISA e di 257,00 euro per i soggetti estranei agli ISA).

 

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

2.4 Ambito oggettivo

Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

 

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

2.5 Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

2.6 Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

3 riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – ulteriore PROROGA

Con l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’e­sclu­sione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ef­fettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).

 

Con l’art. 5 del DL 145/2023 i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulterior­mente differiti.

3.1 Termine per la domanda

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

Per effetto del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.

3.2 Termini di pagamento

Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Esclusione della compensazione

Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

4 SETTORE ENERGETICO – contributo di solidarietà temporaneo 2023 – ULTERIORE modifica della base imponibile

L’art. 6 del DL 145/2023 reintroduce la modifica, originariamente prevista dall’art. 5 del DL 34/2023 e abrogata dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023, relativa alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all’art. 1 co. 115 – 119 della L. 197/2022, per i soggetti operanti nel settore energetico.

4.1 determinazione del reddito complessivo

Non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023 (periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”):

  • gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
  • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (periodo d’imposta 2021, per i soggetti “solari”).

 

Qualora gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto vengano esclusi dal reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, devono altresì essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022 gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi d’imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo d’im­posta antecedente a quello in corso all’1.1.2023.

4.2  Abrogazione della scadenza del 30.11.2023

Viene di conseguenza abrogata la scadenza del 30.11.2023, di cui all’art. 4 co. 1 del DL 98/2023, che era stata prevista per il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, della quota parte di contributo non versato entro il termine ordinario, per effetto dell’applicazione della prece­dente esclusione prevista dall’art. 5 del DL 34/2023.

Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme già versate.

4.3  versamento del contributo nel 2024

I soggetti che hanno versato il contributo in misura ridotta per effetto delle descritte disposizioni, sono tenuti a effettuare il versamento del beneficio ottenuto in due rate di pari importo che sca­dono il 30.5.2024 e il 30.10.2024.

5 lavoratori a tempo parziale ciclico – proroga dell’inden-nità una tantum

L’art. 18 del DL 145/2023 prevede la proroga dell’indennità una tantum ex art. 2-bis co. 1 del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022), di importo pari a 550,00 euro, già riconosciuta per l’anno 2022 ai la­vo­ratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro part time ciclico verticale nel 2021.

L’indennità viene prevista anche per l’anno 2023, restando invariati l’importo e i requisiti di ac­ces­so già previsti per l’anno antecedente.

5.1 DESTINATARI E CONDIZIONI

Tale beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende private che:

  • siano titolari, nel 2022, di un contratto di lavoro part time ciclico che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa (e, complessivamente, non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane), dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
  • alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.

5.2 MISURA ED EROGAZIONE

L’indennità può essere riconosciuta una sola volta per ciascun avente diritto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

L’indennità viene erogata dall’INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

6 PENSIONI – Anticipo nell’anno 2023 del conguaglio di pe­re­quazione

L’art. 1 del DL 145/2023 dispone a favore dei pensionati, al fine di contrastare gli effetti dell’infla­zione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, l’anticipo all’1.12.2023 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni ai sensi dell’art. 24 co. 5 della L. 28.2.86 n. 41, per l’anno 2022.

Tecnicamente, si tratta di un conguaglio dello 0,8% per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2022, risultato a consuntivo dell’8,1% in luogo del 7,3% applicato in via provvisoria all’1.1.2023.

Pertanto, i ratei spettanti in relazione allo 0,8% per l’intero anno 2023 vengono riconosciuti entro il medesimo anno anziché nel mese di gennaio del 2024.

7 prestazioni indebite a seguito delle verifiche reddituali – recupero

L’art. 2 del DL 145/2023 interviene con riferimento alle verifiche reddituali finalizzate ad individuare e recuperare eventuali erogazioni previdenziali o assistenziali indebite.

Nello specifico, viene fissato al 31.12.2024 il termine entro cui avviare il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale secondo la disciplina individuata:

  • dall’art. 13 co. 2 della L. 412/91, relative al periodo d’imposta 2021; ai sensi di tale norma, l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
  • dall’art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008, relative al periodo d’imposta 2020; secondo tale norma, la mancata comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione comporta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Se entro 60 gior­ni dalla sospensione non è pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni.

8 rifinanziamento della “nuova sabatini”

L’art. 13 del DL 145/2023 prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 ai fini del rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito.

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