Informativa 43/2022 – Autodichiarazione per il credito d’imposta per l’IMU pagata per la seconda rata 2021 per il settore turismo – Modalità e termini di presentazione
L’art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto “Ucraina”), conv. L. 20.5.2022 n. 51, riconosce un contributo alle imprese turistico-ricettive, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194 sono state definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’autodichiarazione che i beneficiari dell’agevolazione in esame sono tenuti a presentare affinché venga loro attribuito, e quindi possa poi essere utilizzato, il credito d’imposta.
L’autodichiarazione deve essere presentata in via telematica dal 28.9.2022 al 28.2.2023.
2 Credito d’imposta del 50% dell’imu versata per la seconda rata 2021
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive limitatamente all’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021:
- dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento;
- dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano.
Le disposizioni dell’art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21 si applicano “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche” (c.d. Temporary Framework).
Con la decisione della Commissione Europea 21.6.2022 n. C(2022) 4363 final è stata autorizzata l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 22 del DL 21/2022.
2.1 soggetti beneficiari
Il credito d’imposta spetta limitatamente:
- alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica di cui alla L. 96/2006 e relative norme regionali;
- alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- alle imprese del comparto fieristico e congressuale;
- ai complessi termali;
- ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
2.2 immobili agevolati
Dal punto di vista oggettivo, per poter beneficiare del contributo è necessario che:
- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2 “Alberghi e pensioni (con fine di lucro)”;
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2.3 condizioni per beneficiare del credito d’imposta
Per poter beneficiare del credito d’imposta del 50% per l’IMU versata in relazione alla seconda rata 2021, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Nel caso in cui il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, il calcolo del fatturato va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo di imprese (istruzioni allegate al provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194).
Autodichiarazione
Il credito d’imposta viene subordinato alla presentazione di un’autodichiarazione (art. 22 co. 4 del DL 21.3.2022 n. 21) da parte dei soggetti ammessi, “attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Si tratta dell’autodichiarazione definita dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194.
2.4 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta, inoltre:
- dovrà essere richiesto presentando telematicamente, dal 28.9.2022 al 28.2.2023, un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale il credito viene riconosciuto ai richiedenti; il modello F24 va presentato unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; con successiva risoluzione dell’Agenzia sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni di compilazione del modello F24;
- non rileva ai fini dei limiti annui alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
3 autodichiarazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194 ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’autodichiarazione richiesta dall’art. 22 co. 4 del DL 21.3.2022 n. 21, per fruire del credito d’imposta per l’IMU versata per la seconda rata del 2021.
Il provvedimento, inoltre, ha approvato il modello da usare per l’autodichiarazione, unitamente alle relative istruzioni di compilazione.
3.1 modalità di presentazione
L’autodichiarazione è inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal contribuente;
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.
In seguito alla presentazione dell’autodichiarazione:
- entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta, visibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa;
- entro 10 giorni viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta (quest’ultimo scenario si verificherà, ad esempio, se il richiedente non è titolare di una partita IVA attiva alla data del 22.3.2022, data di entrata in vigore del DL 21/2022, ai sensi del provv. 356194/2022, § 2.4).
3.2 termini di presentazione
Il modello di autodichiarazione deve essere trasmesso dal 28.9.2022 al 28.2.2023.
3.3 contenuto dell’autodichiarazione
Il modello dell’autodichiarazione deve essere compilato seguendo le istruzioni approvate dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194.
CONTENUTO DELL’AUTODICHIARAZIONE | |
FRONTESPIZIO Beneficiario | Va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).
Nel caso in cui il richiedente il credito d’imposta sia: · un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius; · un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato una trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il credito) nel periodo che intercorre da aprile 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito. |
Rappresentante firmatario della autodichiarazione | Va indicato il codice fiscale:
· della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’autodichiarazione, se il beneficiario del credito d’imposta non è una persona fisica, inserendo “1” nella casella “Codice carica”; · dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, se il beneficiario del credito è una persona fisica, inserendo “2” nella casella “Codice carica”. |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
segue |
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti occorre tenere conto del credito d’imposta, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12. Se l’importo (teorico) spettante del credito d’imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi delle medesime Sezione del Temporary Framework) non determina il superamento dei relativi massimali, nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e/o “Importo credito Sez. 3.12” va indicato detto importo pari alla colonna 3 del rigo A16. Diversamente, nei predetti campi va riportato l’importo (ridotto) del credito, rideterminato ai fini del rispetto dei massimali. È possibile “allocare” il credito d’imposta in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In questo caso devono essere compilate entrambe le dichiarazioni sostitutive relative alle predette Sezioni, indicando nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e “Importo credito Sez. 3.12” la quota del credito d’imposta che si intende beneficiare, rispettivamente, nell’ambito delle predette sezioni. Diversamente, se l’intero importo del credito d’imposta è “allocato” in una soltanto delle predette Sezioni, occorre compilare unicamente la corrispondente dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va: · barrata la casella di cui al punto D) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto K) (Sezione 3.12 del Temporary Framework); · compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. |
Importi da riversare (aiuti di cui all’art. 1 co. 13 del DL 41/2021) |
Il riquadro deve essere compilato se:
· il beneficiario ha già presentato il modello di autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438; · in relazione agli aiuti elencati all’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (c.d. “Regime ombrello”), ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e non ha già restituito, prima della presentazione dell’autodichiarazione in esame, gli importi eccedenti comprensivi di interessi. In questo caso, il beneficiario deve indicare negli appositi campi rispettivamente: · l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza; · l’importo degli interessi da recupero da restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell’autodichiarazione. A tal fine, resta fermo il termine stabilito dal punto 1.5 del provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438, il quale dispone che “gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2 devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021”. In caso di compilazione del quadro in esame, il credito d’imposta utilizzabile è pari al credito d’imposta spettante diminuito (fino a capienza) dell’importo indicato nel campo “Totale”. |
Rinuncia | La casella va barrata se il beneficiario rinuncia al credito d’imposta (detta rinuncia riguarda l’intero ammontare del credito).
In questo caso devono essere compilati i campi “Codice fiscale”: · del soggetto beneficiario; · dell’eventuale rappresentante firmatario della autodichiarazione. La rinuncia può essere trasmessa dal 28.9.2022 al 28.2.2023. |
Sottoscrizione | Il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’autodichiarazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione. |
Impegno alla presentazione telematica |
Il soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’autodichiarazione deve:
· indicare il proprio codice fiscale; · indicare la data dell’impegno alla presentazione telematica; · apporre la propria firma. |
QUADRO A – Dati catastali immobili D/2 e IMU versata | Con riferimento a ciascuna unità immobiliare accatastata in D/2 per la quale è stata versata la seconda rata IMU 2021, deve essere indicato il Comune di ubicazione ed i relativi dati catastali (sezione urbana, foglio catastale, particella catastale e subalterno).
Nel rigo A16, in relazione all’IMU versata per la seconda rata 2021 degli immobili D/2, va indicato: · in colonna 1, l’imposta versata mediante modello F24; · in colonna 2, l’imposta versata con le altre modalità (es. bollettino di conto corrente postale); · in colonna 3, il credito d’imposta spettante pari al 50% della somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. |
QUADRO B – Elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica | Vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla “impresa unica”, “secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato”.
Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni/istanze non occorre compilare i righi del predetto quadro e va barrata la casella “Esonero”. |
QUADRO C – Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia | Il quadro deve essere compilato solo se la somma degli importi indicati nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e “Importo credito Sez. 3.12” è superiore a 150.000,00 euro. |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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Il beneficiario (o il suo rappresentante firmatario) deve dichiarare, alternativamente:
· di essere iscritto (che il soggetto beneficiario è iscritto) negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012; · che nel quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011. Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, apponendo la firma nel quadro. |
Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
segue
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Devono essere indicati i codici fiscali:
· delle persone fisiche indicate negli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia; · dei loro familiari conviventi maggiorenni. Tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo (ciò vale anche per i familiari conviventi maggiorenni), indicando nella casella “Codice qualifica” uno dei seguenti codici: · “1” Titolare dell’impresa individuale; · “2” Direttore tecnico (può essere utilizzato per indicare anche il responsabile tecnico e il preposto alla gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico); · “3” Rappresentante legale; · “4” Componente l’organo di amministrazione; · “5” Consorziato; · “6” Socio; · “7” Socio accomandatario; · “8” Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente; · “9” Sindaco, nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c.; · “10” Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’art. 6 co. 1 lett. b) del DLgs. 8.6.2001 n. 231; · “11” Direttore generale; · “12” Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente; · “13” Procuratore, Procuratore speciale. Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: · il nome ed il cognome; · l’indirizzo estero; · il codice Stato estero di residenza (non deve essere indicato il codice fiscale). |
3.4 Correzione dell’autodichiarazione
È possibile correggere un’autodichiarazione precedentemente trasmessa, inviandone un’altra entro il termine del 28.2.2023.
L’ultima autodichiarazione trasmessa sostituirà tutte quelle precedentemente inviate.