Informativa 45/2020 – Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti – Scadenza dell’1.10.2020 per le imprese –

Informativa 45/2020 – Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti – Scadenza dell’1.10.2020 per le imprese –

1 PREMESSA

L’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di con­ver­sione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza, con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto:

  • l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
  • l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio do­mi­ci­lio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adem­piere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza.

 

Detti adempimenti erano infatti già disposti, con riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata:

  • dall’art. 16 co. 6 e 6-bis del DL 185/2008, per le imprese costituite in forma societaria;
  • dall’art. 5 co. 1 e 2 del DL 179/2012, per le imprese individuali;
  • dall’art. 16 co. 7 del DL 185/2008, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

 

Questi obblighi, tuttavia, erano rimasti largamente inattuati; per tale ragione, il legislatore è inter­ve­nu­to prevedendo un termine entro cui adempiere e sanzioni per il caso di inadempimento.

2 domicilio digitale

L’art. 37 del DL 76/2020 convertito sostituisce i riferimenti all’“indirizzo di posta elettronica certi­fi­cata” con quelli al “domicilio digitale”.

Il domicilio digitale è (art. 1 co. 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digi­ta­le):

  • un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
  • o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Rego­la­mento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014 n. 910 in materia di identifi­ca­zio­ne elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elet­troniche aventi valore legale.

 

L’indirizzo PEC costituisce solo una delle modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale. Peraltro, in attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l’unico strumento attraverso cui attivare un domicilio digitale.

3 obbligo di comunicazione per le imprese

L’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto l’obbligo, per le imprese che non hanno già prov­veduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020.

L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali varia­zio­ni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

3.1 soggetti tenuti alla comunicazione

Devono comunicare il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto:

  • le imprese già costituite in forma societaria (nuovo co. 6 dell’art. 16 del DL 185/2008);
  • le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale (nuovo co. 2 dell’art. 5 del DL 179/2012);
  • le imprese individuali e in forma societaria di nuova costituzione (artt. 5 co. 2 del DL 179/2012 e 16 co. 6-bis del DL 185/2008).

3.2 sanzioni in caso di inadempimento

3.2.1 Imprese già costituite

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020:

  • sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in mi­su­ra raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro);
  • si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro del­le imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Com­mercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93.

 

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020:

  • previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro);
  • si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro del­le imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’in­diriz­zo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, acces­sibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale del­le Ca­mere di Commercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93.

Domicilio digitale inattivo

Sia con riferimento alle società che alle imprese individuali, se il Conservatore dell’ufficio del Re­gi­stro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.

Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte del soggetto interessato, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle im­prese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l’assegnazione d’ufficio del do­mi­ci­lio digitale.

3.2.2 Imprese di nuova costituzione

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria o da un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio di­gitale, in luogo dell’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 2630 e 2194 c.c., sospende la do­manda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

4 obbligo di comunicazione per i professionisti

L’art. 37 del DL 76/2020 convertito è intervenuto anche con riferimento all’obbligo dei profes­sioni­sti, iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il domicilio digitale ai ri­spettivi Ordini o Collegi (art. 16 co. 7 del DL 185/2008).

Ai sensi dell’art. 16 co. 7-bis del DL 185/2008, al professionista che non ha comunicato il proprio do­micilio digitale, il Collegio o Ordine di appartenenza:

  • invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni;
  • in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall’Al­bo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

 

La disposizione non prevede un termine entro cui effettuare la comunicazione; detto termine di­pende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adem­piere. Da lì decorrono i 30 giorni, trascorsi i quali è comminata la sospensione dall’Albo o elenco.

Prossimo invio delle diffide (nota informativa CNDCEC 98/2020)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la nota informativa del 31.8.2020 n. 98, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha invitato gli Ordini a formulare le diffide ad adempiere, informando l’iscritto che, in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il Consiglio dell’Ordine provvederà a se­gnalare l’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disci­pli­nare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digi­tale.

Sanzioni per Ordini e Collegi

La comunicazione del domicilio digitale da parte dei professionisti agli Ordini e ai Collegi è anche strumentale all’adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi legati alla conoscibilità degli in­dirizzi PEC. Ordini e Collegi, infatti, sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, nonché a comunicare all’indice INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento.

L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Am­ministrazioni i dati, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicazione all’indice INI-PEC co­sti­tuiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadem­piente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

 

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