Informativa 49/2024 – Contributo per interventi agevolati con il superbonus al 70% – Disposizioni attuative e presentazione delle istanze

Informativa 49/2024 – Contributo per interventi agevolati con il superbonus al 70% – Disposizioni attuative e presentazione delle istanze

1 premessa

Con il DM 6.8.2024 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2024 n. 208), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 2 del DL 29.12.2023 n. 212 (conv. L. 22.2.2024 n. 17), previsto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2024 spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all’art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.

 

In attuazione del suddetto DM 6.8.2024, con il provv. 18.9.2024 n. 360503 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per la richiesta di contributo e le relative istruzioni per la compilazione.

2 requisiti per l’agevolazione

Nella tabella di seguito riportata si elencano i requisiti che devono coesistere per beneficiare del contributo (il possesso di tali requisiti va attestato nell’istanza).

 

Requisiti per il contributo per il superbonus al 70%
Interventi agevolati Richiedente Momento di sostenimento delle spese
Interventi agevolati con il superbonus al 70% relativi a:

·       condomìni;

·       edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche).

Persona fisica che non agisce nel­l’e­sercizio dell’attività di impresa, arte o professione. Dall’1.1.2024 al 31.10.2024
“Reddito di riferimento” per l’anno 2023 pari o inferiore a 15.000 euro.
Tali interventi edilizi devono avere raggiunto al 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, che sia stato:

·       asseverato ai sensi dell’art. 119 co. 13 del DL 34/2020;

·       oggetto di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sen­si dell’art. 121 del DL 34/2020.

Possessore (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) o detentore dell’unità immobiliare:

·       oggetto degli interventi agevolati;

·       e/o sita nel condominio le cui parti comuni sono state oggetto degli interventi agevolati.

2.1 Istanza presentata dall’erede

Se il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati è deceduto prima della presentazione dell’istanza, detta domanda può essere presentata dall’erede, purché:

  • il de cuius fosse in possesso dei requisiti sopra elencati alla data di sostenimento della spesa;
  • l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati con il superbonus al 70% (o sita nel condominio sulle cui parti comuni sono stati effettuati detti interventi).

 

Se sussistono detti requisiti, l’erede può presentare l’istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius (ed attribuita in quote uguali agli eredi).

2.2 determinazione del “reddito di riferimento”

Per ottenere il contributo, il richiedente deve avere un “reddito di riferimento” per l’anno di imposta 2023 non superiore a 15.000,00 euro (cfr. anche la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, § 1.1.3).

Ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020, il “reddito di riferimento” per l’anno 2023 va calcolato sommando i redditi complessivi posseduti in tale anno dai soggetti elencati nella tabella di seguito riportata.

 

Componenti da considerare per il
“reddito di riferimento”
Note
Richiedente (che ha sostenuto le spese) o de cuius.  
Partner del richiedente (o del de cuius), anche non fiscalmente a carico. Rientrano in tale categoria:

·       il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

·       il soggetto legato da unione civile;

·       il convivente ai sensi dell’art. 1 co. 36 della
L. 76/2016 presente nel nucleo familiare del richiedente (o del de cuius) nell’anno 2023.

Familiari diversi dal partner, purché al contempo:

·       fiscalmente a carico del richiedente (o del de cuius) ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR;

·       compresi nel suo nucleo familiare nell’anno 2023.

Rientrano in tale categoria:

·       i figli (compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati) di qualunque età;

·       in mancanza di figli, i discendenti prossimi;

·       i genitori (compresi quelli adottivi) o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;

·       i generi e le nuore;

·       il suocero e la suocera;

·       i fratelli e le sorelle.

 

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari devono aver conseguito nel 2023 un reddito complessivo non superiore (al lordo degli oneri deducibili):

  • in generale, a 2.840,51 euro;
  • per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000,00 euro.

 

Il reddito complessivo riferito all’anno 2023, da prendere in considerazione per ogni familiare, è dato dalla somma dei seguenti componenti:

  • il reddito complessivo assoggettato ad IRPEF;
  • il reddito dei fabbricati assoggetto alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal c.d. “regime dei minimi” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o dal regime forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
  • le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica (art. 12 co. 2 del TUIR);
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente per i c.d. “lavoratori frontalieri” (art. 38 co. 3 della L. 146/98);
  • la quota di agevolazione ACE (art. 1 del DL 201/2011).

 

Il reddito complessivo, ottenuto dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare sopra in­dividuati, va poi diviso per un coefficiente calcolato secondo la Tabella 1-bis allegata al DL 34/2020, di seguito riportata.

 

Composizione del nucleo familiare Coefficiente
Contribuente. 1
Se nel nucleo familiare è presente un partner. si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari a carico, diversi dal partner, in misura pari a:  
·     un familiare; si aggiunge 0,5
·     due familiari; si aggiunge 1
·     tre o più familiari. si aggiunge 2

 

Per calcolare il “reddito di riferimento”, la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare posseduti nell’anno precedente va quindi divisa per:

  • 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
  • 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal partner;
  • 2,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal partner e da 1 familiare a carico;
  • 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal partner e da 2 familiari a carico;
  • 4, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal partner e da 3 o più familiari a carico;
  • 1,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 1 familiare a carico;
  • 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 2 familiari a carico;
  • 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 3 o più familiari a carico.

3 spese ammesse al contributo

Il contributo spetta alle persone fisiche, per le spese per gli interventi agevolati con il superbonus al 70% di cui sopra, sostenute:

  • direttamente dal richiedente o (per gli interventi condominiali) imputate al medesimo;
  • nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e il 31.10.2024 (i bonifici “parlanti” devono risultare effettuati in tale lasso temporale);
  • entro un limite massimo di spesa complessivo pari a 96.000,00 euro (si veda il successivo § 3.2).

3.1 spese per interventi agevolati

L’importo della spesa per interventi agevolati con il superbonus al 70% (sostenuta tra l’1.1.2024 e il 31.10.2024) va calcolata:

  • entro i limiti massimi detraibili previsti per le singole tipologie di intervento agevolato;
  • sommando, per ogni fattura relativa a tali interventi:
  • gli importi corrisposti ai professionisti ed ai fornitori mediante “bonifico parlante” effettuato dal richiedente o dal de cuius (oppure, per gli interventi su edifici condominiali, effettuato dall’am­mi­nistratore di condominio o dal condomino incaricato, tenendo conto della sola quota imputata al richiedente/condomino);
  • gli importi dell’eventuale sconto in fattura concesso a seguito di opzione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

3.2 limite massimo di spesa agevolabile

Il contributo spetta entro il limite massimo complessivo pari a 96.000,00 euro, che è unico in quanto riguarda:

  • tutte le spese per interventi agevolati con il superbonus al 70%, riferite ad ogni categoria di intervento edilizio (riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, ecc.);
  • complessivamente sia il richiedente sia gli altri aventi diritto (entro il limite dei tetti massimi previsti per le diverse tipologie di intervento).

Pluralità di soggetti che hanno sostenuto spese agevolate

Nelle istruzioni all’istanza di cui al provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503 (p. 7), in riferimento alla compilazione della Sezione II del quadro B, viene precisato che il limite di spese agevolabili pari a 96.000,00 euro, è unico per tutti gli aventi diritto che, nel lasso temporale 1.1.2024-31.10.2024, hanno sostenuto spese per interventi agevolati con il superbonus al 70% (nel limite degli importi massimi previsti per le singole tipologie di interventi), in relazione all’unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo (e/o che è sita nel condominio oggetto degli interventi agevolati).

Non rileva, invece, che i predetti soggetti:

  • facciano parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente (o del de cuius);
  • siano fiscalmente a carico del richiedente o del de cuius;
  • utilizzino l’unità immobiliare come abitazione principale;
  • abbiano sostenuto la spesa in qualità di possessori o di detentori dell’unità immobiliare.

3.3 misura del contributo richiesto

L’importo del contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al superbonus (in quanto per le stesse compete la detrazione del 70%).

 

In particolare, il contributo richiesto è pari:

  • al 30% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente, se la spesa agevolabile complessivamente sostenuta (dal richiedente e dagli altri aventi diritto) è inferiore o pari a 96.000,00 euro;
  • al 30% dell’importo massimo di spesa proporzionalmente attribuibile al richiedente, se la spesa complessivamente sostenuta è superiore a 96.000,00 euro.

4 richiesta del contributo

Per fruire del contributo occorre trasmettere un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con cui il richiedente attesta il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione e indica le spese ammesse alla stessa.

4.1 MODALITà DI PRESENTAZIONE DEll’istanza

L’istanza va predisposta e trasmessa:

  • esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’A­gen­zia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del contribuente.

4.2 Termini di presentazione dell’istanza

Le istanze per il contributo devono essere presentate:

  • a partire dalla data che verrà individuata con un apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il 31.10.2024.

4.3 sostituzione e rinuncia all’istanza

Entro il medesimo lasso temporale di cui sopra può essere trasmessa:

  • in caso di errore, una nuova istanza, in sostituzione di quella già presentata (l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte le istanze precedentemente presentate);
  • una rinuncia integrale al contributo richiesto con l’istanza precedentemente trasmessa.

5 modello di istanza

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503 ha approvato il modello da trasmettere per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in esame.

Il modello si compone delle parti indicate nella seguente tabella.

 

Quadro del modello Contenuto
Frontespizio Codice fiscale del richiedente.
Codice fiscale del de cuius (se l’istanza viene presentata dall’erede).
Codice fiscale del rappresentante legale che presenta l’istanza (se il richiedente è un minore o un interdetto).
Attestazione del possesso dei requisiti per accedere al contributo.
IBAN intestato (o cointestato) al richiedente.
Data e sottoscrizione del richiedente (o del legale rappresentante).
Codice fiscale dell’eventuale intermediario che trasmette l’istanza.
Campo per la predisposizione della rinuncia all’istanza precedentemente presentata.
Quadro A Dati catastali dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati (e/o sita nel condominio oggetto degli interventi agevolati).
Quadro B Sezione I: codice fiscale dei componenti del nucleo familiare del richiedente (o del de cuius) e redditi, conseguiti da tali soggetti nel 2023, che rilevano ai fini della determinazione del “reddito di riferimento”.
Sezione II: spese agevolate con il superbonus al 70% sostenute nel periodo 1.1.2024-31.10.2024 dal richiedente (o dal de cuius) e da eventuali altri soggetti, per interventi relativi all’unità immobiliare oggetto del contributo (e/o alle parti comuni del condominio dove è sita tale unità).
Quadro C Riepilogo delle spese agevolabili complessivamente sostenute e di quelle sostenute dal richiedente (o dal de cuius), ai fini della determinazione del contributo richiesto.

6 misura del contributo spettante e modalità di erogazione

L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente viene determinato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra:

  • l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 16.441.000,00 euro per il 2024);
  • e la somma complessiva dei contributi richiesti.

 

Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che al contempo:

  • adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, l’unità immobiliare facente parte del condominio);
  • sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

 

In particolare, se il rapporto percentuale tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai predetti soggetti:

  • è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell’importo richiesto da ciascun beneficiario;
  • è compreso fra il 100% e il 3%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto tale percentuale;
  • è inferiore al 3%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 3%, con erogazione del contributo:
  • fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date di effettuazione del primo bonifico;
  • se le istanze recano la medesima data di effettuazione del primo bonifico e le risorse finanziarie sono insufficienti per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, le agevolazioni spettano in base all’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze (fino ad esaurimento delle risorse).

Contributo residuo per “seconde case” e detentori

Se le istanze presentate dai soggetti di cui sopra sono integralmente soddisfatte, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri sopra descritti, a favore dei richiedenti che sono:

  • proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento agevolato (o sull’unità immobiliare sita nel condominio oggetto dell’intervento), ma che non adibiscono detta unità immobiliare ad abitazione principale;
  • detentori dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o dell’unità immobiliare sita nel condominio oggetto dell’intervento).

6.1 comunicazione del contributo spettante

La percentuale del contributo spettante a ciascun beneficiario, come sopra determinata, sarà comunicata con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 30.11.2024.

6.2 modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto cor­rente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).

7 irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto è privo di effetti fiscali per il beneficiario, e pertanto:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • non rileva ai fini della determinazione della spesa sostenuta agevolata con il superbonus.

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