Informativa 5/2018 Carta Carburanti – Fatturazione elettronica

Informativa 5/2018 Carta Carburanti – Fatturazione elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA: SI PARTE A LUGLIO CON I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, DAL 2019 L’OBBLIGO È ESTESO A TUTTI

La Legge di Bilancio 2018 interviene con rilevanti modifiche sul d. lgs. n.127/2015 relativo alla Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

 

La prima modifica riguarda l’art. 1. La legge, infatti, ne sopprime il comma 1 che prevedeva la possibilità per alcune categorie di contribuenti di fruire gratuitamente del servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modificando anche l’art. 2, la legge di bilancio 2018 estende i poteri dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al Sistema di Interscambio, consentendole di impiegarlo anche per acquisire i dati fiscalmente rilevanti; peraltro, il Sistema di Interscambio potrà essere utilizzato non solo nelle operazioni commerciali tra soggetti residenti in Italia (come previsto in principio dal d. Lgs. n. 127), ma anche dai soggetti ivi stabiliti.

 

La Finanziaria, inoltre introduce l’obbligo di utilizzo del procedimento di fatturazione e registrazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato istituito dalle Entrate; viene pertanto definitivamente eliminata l’opzione invece prevista nell’originario comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. n. 127. L’obbligatorietà decorre dal mese di luglio 2018 per cessioni di benzina o gasolio per motori e per chi presta la propria opera in subappalto in pubblici appalti; successivamente, dal 1 gennaio 2019, l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio si estende a tutte le operazioni commerciali.

 

Ad ogni modo, gli operatori economici potranno avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, pur restando in capo al soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio le responsabilità connesse alla corretta redazione e all’invio delle fatture. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero il formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Il consumatore potrà decidere di rinunciare alla copia elettronica della fattura o al suo formato analogico.

 

Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

 

La Finanziaria prevede inoltre che i soggetti passivi d’imposta (cessionari o committenti residenti o stabiliti sul territorio italiano) dovranno trasmettere telematicamente alle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale e quelle per cui siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche previsti dal DMEF 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Previste sanzioni per chi emette fatture con modalità diverse da quelle stabilite dalla norma.

 

Alla luce di quanto sopra lo Studio vi consiglia di dotare le autovetture e gli automezzi del vostro parco di apposite tessere convenzionate (tipo carte di credito) con i principali gestori, come, ad esempio, ENI – AGIP, ESSO, Q8 ecc.

 

In tal caso chi si reca al distributore dovrà solo inserire alcuni dati e poi fatturazione e pagamento avverranno in via posticipata.

 

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