Informativa 51/2024 – “Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili – Disposizioni attuative e chiarimenti
L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), riscrivendo l’art. 27 del DLgs. 81/2008, ha introdotto a partire dall’1.10.2024 la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.
La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:
- sospensione;
- revoca;
- incremento o decurtazione dei crediti.
Disposizioni attuative
La misura è stata attuata con il DM 18.9.2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.9.2024 n. 221.
Chiarimenti ufficiali
Con la successiva circ. Ispettorato nazionale del lavoro 23.9.2024 n. 4 sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo sul nuovo obbligo.
2 Ambito applicativo
Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:
- per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.
2.1 Soggetti esclusi
Sono invece esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla
2.2 Requisiti
Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).
3 rilascio della patente
3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La patente deve essere richiesta all’INL tramite l’apposito portale, attivo dall’1.10.2024.
La domanda può essere presentata:
- dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo;
- anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.
3.2 MODALITà DI RILASCIO DELLA PATENTE
La patente è rilasciata in formato digitale e contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
3.3 Periodo transitorio FINO AL 31.10.2024
In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
- utilizzando il modello allegato alla circ. INL 23.9.2024 n. 4.
Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.
Dall’1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.
4 crediti della patente
La patente parte da 30 crediti base e questi potranno essere incrementati in relazione a diversi fattori (anche successivamente al rilascio).
In particolare è possibile suddividere i crediti in:
- crediti base;
- crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
- crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20 (in caso di violazioni l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, salvo che il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale; inoltre, in caso di violazioni, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni dalla definitività del provvedimento);
- crediti ulteriori (fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro).
CREDITI DELLA “PATENTE A PUNTI” | |
Crediti base | Numero |
Crediti base attribuiti al momento della domanda | 30 |
Crediti per storicità aziendale | Numero |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 5 a 10 anni | 3 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 11 a 15 anni | 5 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 16 a 20 anni | 8 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da oltre 20 anni | 10 |
Crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione | Numero |
Incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, sino ad un massimo di 20 crediti, in caso di assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio | 1 credito per biennio |
Crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro |
Numero |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA | 5 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del DLgs. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” | 4 |
Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34 co. 2 e 37 co. 2 del DLgs. 81/2008 | 6, ovvero 8 se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’INAIL, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro | 1 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’INAIL, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro | 3 |
CREDITI DELLA “PATENTE A PUNTI” | |
Crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro |
Numero |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’INAIL, superiori a 50.000,01 euro | 6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’art. 29 co. 6 e 6-bis del DLgs. 81/2008 | 3 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |
Crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro | Numero |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti | 1 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti | 2 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti | 4 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4.5.2022 | 2 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I | 1 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II | 2 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del DLgs. 10.9.2003 n. 276 | 2 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, con esito positivo | 2 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri | 2 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico | 2 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’art. 109 del DLgs. 31.3.2023 n. 36 | 2 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 | 2 |
4.1 decurtazione dei crediti
I crediti della patente possono essere sottratti di un importo in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL.
Fattispecie | Crediti decurtati |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
Omessi formazione e addestramento | 2 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28 del DLgs. 81/2008 | 3 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del DLgs. 31.7.2020 n. 101 | 3 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR 14.9.2011 n. 177 | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. a) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73) | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. b) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73) | 2 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. c) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73) | 3 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3-quater del DL 22.2.2002 n.12 (conv. L. 23.4.2002 n.73), in aggiunta alle condotte di cui al precedente co. 3 lett. a), b) e c) | 1 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008 | 20 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008 | 20 |
Contestazione di più violazioni
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
4.2 importo massimo dei crediti
Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.
4.3 importo minimo dei crediti
Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
4.4 fusione e trasformazioni societarie
In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
5 sospensione e revoca della patente
La patente può essere sospesa o revocata.
5.1 sospensione
La patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:
- la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
- l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.
Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 14 co. 14 del DLgs. 81/2008.
5.2 revoca
La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
L’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
6 sanzioni
L’impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:
- a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
- all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.