Informativa 53/2020 – Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali e patrimoniali – Novità applicabili al 2020
La determinazione della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, relativi al 2020, deve tenere conto delle novità riepilogate nella tabella che segue e più avanti illustrate.
Fattispecie | Norma di riferimento |
Riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovuto per i contribuenti che adottano il metodo previsionale | Art. 20 del DL 23/2020 |
Modifica della misura delle rate di acconto | Art. 58 del DL 124/2019 |
Esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020 | Art. 24 del DL 34/2020 |
Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata per i soggetti ISA | Artt. 98 del DL 104/2020 e 6 del DL 149/2020 |
2 Riduzione dell’acconto calcolato con il metodo previsionale
Mediante l’art. 20 del DL 23/2020 è stata, di fatto, prevista la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi vengono calcolati con il c.d. “criterio previsionale”.
In particolare, la norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo corrisposto sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).
2.1 Imposte interessate dalla riduzione
Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la riduzione si applica anche alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.1).
Imposta sostitutiva o addizionale | Norma istitutiva |
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio | Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007 |
Imposta sostitutiva per il regime forfetario | Art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 |
Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi | Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011 |
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) | Art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011 |
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) | Art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011 |
Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza | Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009 |
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative | Art. 2 del DL 138/2011 |
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia | Art. 1 co. 65 della L. 208/2015 |
Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei trasporti | Art. 1 co. 716 – 718 della L. 160/2019 |
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’energia | Art. 3 della L. 7/2009 |
2.2 Applicazione della riduzione ad entrambe le rate di acconto
Nonostante la rubrica del citato art. 20 (“Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno”), la disposizione si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per il suddetto periodo d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.2). Così, posto che, per il 2020, la somma dovuta a titolo di acconto sulla base della relativa dichiarazione è pari all’80% dell’imposta che si presume di conseguire per il medesimo anno (76% per la cedolare secca), appare logico concludere per l’inapplicabilità delle previste sanzioni ove la prima rata risulti non inferiore:
- al 32% (vale a dire, il 40% dell’80%) di tale imposta (o al 40%, cioè il 50% dell’80%, per i soggetti ISA);
- ovvero, con riferimento alla cedolare secca, al 30,4% (vale a dire, il 40% del 76%) o al 38% (cioè il 50% del 76%, per i soggetti ISA).
2.3 Condizioni per l’applicazione della riduzione
Affinché operi la riduzione, è necessario che l’acconto sia calcolato con il metodo previsionale (adoperando, cioè, il riferimento dell’imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, al netto delle ritenute eventualmente subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti).
Nessuna riduzione è, invece, prevista se l’acconto è determinato con il metodo storico, al quale restano quindi applicabili le regole generali.
2.4 Facoltà di raggiungere la soglia minima col ravvedimento operoso
Per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità.
Questo, a condizione che non sia ancora intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del DPR 600/73) e/o del controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73).
In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).
3 Modifica della misura delle rate di acconto
L’art. 58 del DL 124/2019 ha mutato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo del 40% (prima rata) e del 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 si versano due rate di pari importo (ognuna del 50%).
Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
3.1 Soggetti interessati dalla modifica
La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Per quanto non citati espressamente dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
3.2 Imposte interessate dalla modifica
La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressa-mente citate dalla legge), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, citate nella tabella riportata nel precedente § 2.1.
3.3 Effetti a regime
Per effetto delle modifiche, a partire dal 2020 la prima e la seconda rata di acconto sono dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta.
3.3.1 Soggetti ISA
Per i citati soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”):
- sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella misura del 50%;
- se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.
3.3.2 Soggetti estranei agli ISA
Per gli altri soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”):
- la prima rata di acconto è versata in misura pari al 40%;
- la seconda rata di acconto è dovuta nella misura del 60%;
- se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.
4 Esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020
L’art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), pur restando dovuto l’acconto relativo al medesimo periodo;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).
Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”).
Limiti comunitari
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
4.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Tali soggetti restano quindi tenuti ai versamenti IRAP secondo le consuete modalità.
4.2 Calcolo del primo acconto IRAP 2020 escluso dal pagamento
La norma specifica che il versamento della prima rata è escluso nella misura del:
- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
L’importo così determinato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto, anche la prima, nonostante non sia stata corrisposta.
Ad avviso della circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 27, in generale per determinare l’importo escluso dal versamento occorre adoperare il metodo storico, sempre che, con quest’ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.
In pratica, ipotizzando che il rigo IR21 (“Totale imposta”) della dichiarazione IRAP 2020 (base di computo dell’acconto “storico”) sia pari a 1.000,00 euro e che l’imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021 (ammesso che la numerazione rimanga la medesima), sia pari a 1.200,00 euro, l’importo del primo acconto IRAP 2020 non dovuto, che sarà scomputato dall’imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020, è:
- per un soggetto ISA, pari a 500,00 euro (vale a dire, il 50% di 1.000,00);
- per un soggetto estraneo agli ISA, pari a 400,00 euro (vale a dire, il 40% di 1.000,00).
Laddove, invece, l’imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021, sia pari a 800,00 euro, il primo acconto IRAP 2020 escluso dal versamento, da scomputare dall’imposta dovuta a saldo per il 2020, non sarà più di 500,00 euro, per i soggetti ISA, e di 400,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA, bensì di:
- 400,00 euro (vale a dire, il 50% di 800,00), per i soggetti ISA;
- 320,00 euro (vale a dire, il 40% di 800,00), per i soggetti estranei agli ISA.
Tale metodo di calcolo rende, di fatto, lo “sconto” del primo acconto IRAP 2020 determinabile solo a posteriori e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento in esame.
5 Proroga del termine di versamento della seconda rata per i soggetti ISA
Per effetto degli artt. 98 del DL 104/2020 (c.d. “Agosto”) e 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Si ricorda che, in via ordinaria, la seconda o unica rata dei suddetti acconti deve essere corrisposta:
- entro il 30.11.2020;
- ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30.11.2020 al 30.4.2021.
Per i soggetti “non solari”, invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta “a cavallo” che si aprono in una data compresa tra il 2.1.2020 e il 31.5.2020.
Infatti, per una società con esercizio 1.6.2020 – 31.5.2021, il secondo acconto, dovendo essere corrisposto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio, scadrebbe già “ordinariamente” il 30.4.2021, mentre, per una società con esercizio 1.7.2020 – 30.6.2021, la scadenza del termine “ordinario” sarebbe addirittura successiva, collocandosi al 31.5.2021.
5.1 Soggetti beneficiari
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Si tratta, in pratica, degli stessi soggetti interessati dalla modifica della misura delle rate di acconto al 50%, in precedenza riepilogati (si veda il precedente § 3.1).
5.2 Condizioni per fruire della proroga
In generale, la proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.
5.2.1 Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancione”
Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).
Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “arancione”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020).
Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “arancione”
Tale elencazione delle Regioni “arancione” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della proroga in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.
5.2.2 Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”
Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del
DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).
Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “rosse”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e dalla Provincia autonoma di Bolzano (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020).
Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “rosse”
Tale elencazione delle Regioni “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della proroga in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.
Attività interessate dalla sospensione o limitazione a causa dell’emergenza COVID-19
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 1 al DL 149/2020.
Codice ATECO | Descrizione |
49.32.10 | Trasporto con taxi |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
Codice ATECO | Descrizione |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.52.09 | Altra formazione culturale |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi NCA |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive NCA |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative NCA |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA |
Codice ATECO | Descrizione |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
74.20.11 | Attività di fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
93.19.92 | Attività delle guide alpine |
74.30.00 | Traduzione e interpretariato |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
91.01.00 | Attività di biblioteche ed archivi |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.
Codice ATECO | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
Codice ATECO | Descrizione |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona NCA |