Informativa 54/2020 -Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) – Altre principali novità
Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 9.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 149/2020, con l’esclusione delle novità in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi e di proroga degli acconti fiscali, che sono state oggetto delle precedenti circolari.
Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 rideterminazione del Contributo a fondo perduto del
DL 137/2020 e nuovo contributo per i centri commerciali
Con l’art. 1 del DL 149/2020 vengono previste alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020, al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.1 Soggetti beneficiari
Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.
A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano:
- gli Internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ATECO 561020), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 50%.
- le attività di fotoreporter (codice ATECO 742011), le lavanderie industriali (codice ATECO 960110) e i corsi di danza (codice ATECO 855201), con quota percentuale del 100%;
- i corsi sportivi e ricreativi (codice ATECO 855100), le attività dei musei (codice ATECO 910200), delle biblioteche (codice ATECO 910100), dei luoghi e monumenti storici (codice ATECO 910300), con quota percentuale del 200%.
Di seguito si riporta il nuovo Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.
Codice ATECO | Percentuale |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
Codice ATECO | Percentuale |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 – Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 – Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 – Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 – Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 – Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 – Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat-tenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 – Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110 – Gestione di stadi | 200,00% |
931120 – Gestione di piscine | 200,00% |
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 – Gestione di altri impianti sportivi NCA | 200,00% |
931200 – Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 – Gestione di palestre | 200,00% |
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 – Altre attività sportive NCA | 200,00% |
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 – Sale giochi e biliardi | 200,00% |
Codice ATECO | Percentuale |
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative NCA | 200,00% |
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 – Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA | 100,00% |
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 – Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 – Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 – Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 – Corsi di danza | 100,00% |
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 – Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 – Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 – Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 – Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 – Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 – Attività di musei | 200,00% |
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Estensione dei codici ATECO
Con uno o più DM possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO (art. 8 co. 5 del
DL 149/2020).
2.2 incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. regioni “arancione” o “rosse”
Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si tratta delle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”).
In particolare, si tratta delle seguenti attività:
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
- alberghi (codice ATECO 551000).
In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.
Individuazione delle Regioni “arancione” o “rosse”
Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate:
- Regioni “arancione”, le Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
- Regioni “rosse”, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano.
Tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.
2.3 contributo per gli operatori nei centri commerciali
Nell’anno 2021, il contributo a fondo perduto è riconosciuto (nel limite di spesa di 280 milioni di euro) ai seguenti soggetti, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020:
- operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Tale contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.
Quanto alla misura, viene disposto che:
- se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nel suddetto Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020;
- qualora l’attività prevalente non rientri nel suddetto Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co. 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall’1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.
2.4 LIMITI COMUNITARI
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
3 Nuovo Contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle c.d. regioni “rosse”
Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020.
3.1 Soggetti beneficiari
Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:
- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
- con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.
Codice ATECO | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
Codice ATECO | Descrizione |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona NCA |
3.2 Individuazione delle Regioni “rosse”
Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:
- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.
Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.
3.3 determinazione del contributo
Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.
Tale Allegato prevede attualmente un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati.
3.4 Limiti comunitari
Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
4 modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Con l’art. 4 del DL 149/2020 viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda (pari al 30% del canone), di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”):
- alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3.11.2020; si veda il precedente § 3.1), nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12);
- che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il fatto che il DL 149/2020 rinvii, per la definizione del credito d’imposta, all’art. 8 del DL 137/2020 dovrebbe implicare che:
- anche il “nuovo” credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente;
- per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (atteso che tale norma era a sua volta richiamata dall’art. 8 del DL 137/2020), sicché, ad esempio, il credito dovrebbe spettare solo il presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).
Pertanto, ai soggetti con il previsto codice ATECO, che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”, spetta, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d’imposta sui canoni di locazione (nella misura del 60%) o di affitto d’azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Ampliamento del credito d’imposta di cui all’art. 8 del DL 137/2020
Inoltre, si segnala che l’art. 1 del DL 149/2020 ha sostituito l’Allegato 1 al DL 137/2020, ampliando l’elenco di codici ATECO in esso indicati (si veda il precedente § 2.1), con l’effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al credito d’imposta per le locazioni di cui all’art. 8 del DL 137/2020.
4.1 Individuazione delle Regioni “rosse”
Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:
- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.
Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.
4.2 Limiti comunitari
Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 149/2020 sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
5 Abolizione seconda rata IMU DEL 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese
Per effetto dell’art. 5 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni “rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.
L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.
Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (si veda il precedente § 3.1), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).
5.1 Individuazione delle Regioni “rosse”
Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:
- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.
Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.
5.2 Limiti comunitari
La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
6 estensione Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’art. 21 del DL 149/2020 estende l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 16 del DL 137/2020, anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
Il beneficio trova applicazione nei confronti degli stessi soggetti individuati dal citato art. 16, vale a dire aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
In particolare, rientrano nell’esonero i soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del DL 149/2020, di seguito riportato.
Codice ATECO | Descrizione |
01.xx.xx | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
02.xx.xx | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
03.xx.xx | Pesca e acquacoltura |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni delimitate) |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05.00 | Produzione di birra |
46.21.22 | Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22.00 | Commercio all’ingrosso di fiori e piante |
Codice ATECO | Descrizione |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
Limiti comunitari
L’esonero contributivo in esame è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Abolizione dello specifico contributo a fondo perduto
L’art. 21 co. 3 del DL 149/2020 ha abrogato l’art. 7 del DL 137/2020, che prevedeva, tramite l’emanazione di un apposito decreto interministeriale (non avvenuta), il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
7 misure in materia di integrazione salariale covid-19
Con l’art. 12 co. 1 del DL 149/2020 vengono prorogati al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti COVID-19 di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del
DL 18/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano nel mese di settembre 2020.
Viene conseguentemente abrogato il co. 7 dell’art. 12 del DL 137/2020, che aveva fissato al 31.10.2020 il predetto termine decadenziale.
Il co. 2 dell’art. 12 del DL 149/2020 amplia invece la platea dei beneficiari dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19, includendo nel novero anche i lavoratori in forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del medesimo DL 149/2020.
In precedenza, si ricorda, i trattamenti in questione erano destinati ai lavoratori in forza al 13.7.2020.
8 INDENNITÀ in favore di collaboratori sportivi
L’art. 17 del DL 137/2020 ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità, l’art. 28 del DL 149/2020 ha disposto che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.
Presentazione delle domande
L’indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.
I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è erogata automaticamente.
Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.
9 Congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado
L’art. 13 del DL 149/2020 ha disposto, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), il diritto a fruire di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ai sensi del DPCM 3.11.2020, per l’intera durata di tale sospensione.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 (fatta eccezione del relativo co. 2), nonché la contribuzione figurativa.
La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.
Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L. 104/92):
- che risultino iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.
10 bonus baby-sitting
L’art. 14 del DL 149/2020 riconosce, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto a fruire di uno o più bonus per prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di tale sospensione.
Il beneficio è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori (anche affidatari) iscritti:
- alla Gestione separata INPS ex 2 co. 26 della L. 335/95;
- oppure alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).
La fruizione del bonus è riconosciuta:
- se la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile;
- alternativamente ad entrambi i genitori;
- se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio:
- è erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017), nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro;
- è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1 co. 355 della L. 232/2016);
- non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari;
- è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L. 104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.