Informativa 54/2022 – Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) – Principali novità
1 premessa
Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.
Argomento | Descrizione |
Superbonus – Aliquota del 110% per le spese 2023 | Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).
Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del: · 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; · 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; · 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; · 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023 La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica: · agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”); · agli interventi effettuati dai condomini per i quali: – la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; – la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; · agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. |
Superbonus – Installazione di impianti
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Viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004.
La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020. Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”. Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt. |
Modifiche al regime forfetario |
In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:
· l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo; · la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023. Incremento del limite di ricavi e compensi Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre: · considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022; · computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza. Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023. Fuoriuscita dal regime in corso d’anno In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso: · ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; · ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. |
Introduzione
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Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024. Ambito soggettivo La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento. La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali. Determinazione della base imponibile La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro. Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa. Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. |
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata |
Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.
A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a: · 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro); · 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro). L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. |
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice |
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
· assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; · trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: · nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; · nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: · per il 60% entro il 30.9.2023; · per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. Imposte indirette In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse. |
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale | È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: · sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore); · sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: · devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; · devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: · l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; · la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: · l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); · l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024. |
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
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Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: · per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023; · oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Affrancamento dei redditi degli OICR | Per gli OICR, la legge di bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%.
Esercizio dell’opzione L’opzione per l’affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Quote e azioni di OICR che beneficiano dell’affrancamento L’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione. Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023). Inoltre, l’affrancamento sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli. OICR in regime di risparmio gestito – Esclusione Per espressa disposizione normativa, l’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del DLgs. 461/97. |
Affrancamento delle polizze di assicurazione
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In merito alle polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Polizze di assicurazione oggetto di affrancamento La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private). Sono quindi sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”). Esercizio dell’opzione e versamento dell’imposta sostitutiva Il regime in argomento si attiva “su richiesta del contraente” e l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente. L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 209/2002 derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Periodo di tutela e contratti di assicurazione esclusi Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell’1.1.2025. Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024. |
Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato | Viene introdotta un’imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.
Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono invece più assoggettati a tassazione. Ambito soggettivo Possono beneficiare dell’agevolazione sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa). Imposta sostitutiva Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023). Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari: · al 9%, per i soggetti IRES; · al 30%, per i soggetti IRPEF. Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali, il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali. |
Regime di deducibilità dei costi “black list” | Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.
Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi” Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu. Limiti alla deducibilità dei costi Per effetto delle modifiche: · i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione); · i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione. Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio Viene reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro. |
Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio – Ambito di applicazione |
Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.
Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022 (in particolare, sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi). |
Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Ammortamento dei fabbricati strumentali | Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027. |
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. |
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande |
Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:
· costituiscono reddito di lavoro dipendente; · sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore). Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei: · contributi previdenziali e assistenziali; · premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Ambito soggettivo L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori: · delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato; · titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva: · si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro; · è applicata dal sostituto d’imposta. Rilevanza ai fini delle altre agevolazioni La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Accertamento Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. |
Argomento | Descrizione |
Terreni dei
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Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023 Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente: · i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; · i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. |
Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica |
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%: · dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA; · in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B; · cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali. |
Detrazione per le barriere architettoniche al 75% – Proroga |
Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.
Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche: · l’aliquota della detrazione è elevata al 75%; · l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025; · la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Deliberazioni dell’assemblea condominiale Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. |
Detrazione c.d. “bonus mobili” – Limite di spesa | Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.
Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024. |
Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari
segue |
È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.
In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia). In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia. Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri. La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. |
Investment management exemption |
Viene introdotta nell’ordinamento italiano la c.d. investment management exemption.
L’obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali “veicoli”. |
Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco |
Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e quindi anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.
Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo d’imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento delle somme. Decorrenza L’imposta sostitutiva del 5% si applica a decorrere dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore della norma che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. “collaborazione volontaria”). Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo. Estensione del regime alle pensioni provenienti dal Principato di Monaco A decorrere dall’1.1.2023, si prevede l’applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco. |
Aumento dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita
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Sale dallo 0,45% allo 0,5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative:
· ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; · ai fondi pensione; · ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale, di cui all’art. 9-ter del DLgs. 124/93. Decorrenza dell’incremento L’aumento dell’imposta sostitutiva decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare). |
Ripresa dei
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Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche possono effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’IVA (di cui all’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021), sospesi fino al 30.11.2022:
· in un’unica soluzione entro il 29.12.2022; · ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.12.2022 n. 80, ha provveduto a fornire le indicazioni per la compilazione del modello F24. |
Dilazione degli avvisi bonari | Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali. |
Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Proroga |
In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Relativamente all’anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023. Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024. |
Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni – Proroga | L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni. |
Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio |
Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002 (gratuito patrocinio), estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.
L’ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l’Agenzia delle Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. |
Modifica alla
segue |
Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.
Contributo straordinario per il 2023 Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente all’1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Il contributo è: · calcolato applicando un’aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022; · versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023. Contributo straordinario per il 2022 Viene modificata la disciplina di cui all’art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa: · le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti; · le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale. Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data. |
Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il primo trimestre 2023 | I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.
Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023 Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al: · 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; · 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Modalità di utilizzo I crediti d’imposta: · sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023; · sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023. |
Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023 |
Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023. |
Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022 | Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:
· è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023; · è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali | Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022. |
Crediti d’imposta per il Mezzogiorno
segue |
Vengono prorogati al 2023:
· il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno; · il credito d’imposta per investimenti nelle ZES; · il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno; · il credito d’imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI | Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo da 200.000,00 a 500.000,00 euro. |
Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo
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Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021.
Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97. L’ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato: · in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023; · oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023. |
Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo | Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.
A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. |
Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici | Viene prorogato al 2023 il c.d. “Sport bonus”, soltanto per i titolari di reddito d’impresa. |
Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive | Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro. |
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati | Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro. |
Aiuti di Stato – Recupero di alcuni aiuti del settore turismo |
Vengono definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni. |
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo
segue |
È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
L’aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. |
Aliquota IVA per i pellet |
Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. |
Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia |
È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:
· il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; · le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); · i pannolini per bambini; · i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile |
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. |
Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche | Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA. |
Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie” |
Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato). |
Operazioni inesistenti in reverse charge – Sanzioni | Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.
Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’IVA). Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro. |
IMU – Prospetto delle aliquote | Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:
· le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM; · a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente). |
IMU – Esenzione per gli immobili occupati
segue |
Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
· è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); · o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione. |
IMU – Adeguamento della disciplina con l’ILIA del Friuli Venezia Giulia |
In ragione dell’istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ai sensi della L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17, viene precisato che:
· dall’1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, si applica l’ILIA in luogo dell’IMU; · dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. |
IMU – Esenzione per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 |
Per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, viene prorogata l’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.
L’esenzione riguarda i fabbricati che siano al contempo: · distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; · siti nei Comuni colpiti dal sisma, individuati dal DM 1.6.2012 e dagli artt. 67-septies del DL 83/2012 e 2-bis co. 43 del DL 148/2017, come eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni interessate. |
Legge Sabatini | Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023. |
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani |
Vengono apportate modifiche a due agevolazioni per gli acquisti di terreni.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina L’agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze: · a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni; · che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP. Agevolazioni per i terreni montani Viene prevista l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200,00 euro l’una) e dell’esenzione dall’imposta catastale e di bollo per: · i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo; · di fondi rustici nei territori montani; · a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto. Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di
segue |
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per: · lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; · cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui: · di importo non superiore a 400.000,00 euro; · a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa; · già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021). Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale. È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021. Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste: · nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo; · nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. |
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario
segue |
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.
Requisiti La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che: · presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro; · non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. La misura si applica ai contratti di mutuo: · di tipo ipotecario; · aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto; · stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023; · di importo originario non superiore a 200.000,00 euro; · finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Effetti della rinegoziazione Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati. Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni. |
Proroghe agevolazioni per sisma Italia centrale del 2016 e 2017 |
Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.
Proroga agevolazioni per ZFU Le agevolazioni ex art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni colpiti dal sisma sono prorogate al sesto periodo d’imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (quindi, per i soggetti “solari”, compresi i professionisti, fino al 2023). In particolare, spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni: · l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta); · l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta); · l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; · l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Proroga esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES i redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dal sisma, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022, purché tali immobili siano: · distrutti; · oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza dei medesimi requisiti, tali fabbricati sono inoltre esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023. Proroga esenzione da imposta di bollo e registro Viene prorogato al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale od operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Proroga esenzione dal canone unico È prorogata fino al 2023 l’esenzione per il canone unico relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dal sisma. |
Bonus psicologo | Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:
· stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona; · nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
· all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); · all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
3 novità in materia DI definizioni fiscali
Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Ravvedimento operoso speciale | Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale.
Essa si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023. Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”. Esso è precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute. |
Sanatoria degli errori formali | È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.
Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle mi-nusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97. La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023. |
Definizione degli avvisi bonari | Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. Rateazioni in essere all’1.1.2023 La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%. |
Definizione degli accertamenti
segue |
Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.
Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo. Possono beneficiare dell’adesione agevolata: · avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; · avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; · avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; · avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023. Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di: · atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023; · atti notificati sino al 31.3.2023. Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell’agevolazione prima casa. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero). La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione. |
Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione) |
Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.
È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi. Occorre che all’1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’intimazione. La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi. L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. |
Definizione delle liti pendenti
segue |
La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l’Agente della riscossione).
Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate. Occorre che entro l’1.1.2023 sia notificato il ricorso. Benefici In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all’1.1.2023: · se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; · se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; · se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi. Ove all’1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell’imposta. Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata. Liti su sanzioni Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga: · il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); · il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato). Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. Adempimenti e versamenti Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata. Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma. Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Sospensione dei termini di impugnazione I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2023 e il 31.7.2023. Definizione delle liti in Cassazione La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022. Di norma, quest’ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell’80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore. Onde fruire dell’art. 5 della L. 130/2022 l’Agenzia fiscale deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale. Enti territoriali Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023. |
Conciliazione giudiziale agevolata segue |
Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all’1.1.2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.
Essa presuppone che il processo penda all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali). Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione. |
Rinuncia agevolata in Cassazione |
I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.
Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. Sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la rinuncia susseguente all’accordo transattivo sia il versamento degli importi. Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione. |
Rottamazione
segue |
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale. Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare. Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: · le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023; · le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. È in ogni caso esclusa la compensazione. La rottamazione è fruibile: · dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; · dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate; · dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate. Contenziosi pendenti La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. Rottamazione parziale Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero. Esclusioni Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione: · risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali); · IVA riscossa all’importazione; · somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea; · crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; · multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; · sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81). Casse di previdenza private I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023. Effetti della domanda Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro. Perfezionamento La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi. |
Stralcio
segue |
Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento:
· non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; · l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023. Esclusioni Sono esclusi dall’annullamento automatico: · le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589; · i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; · le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; · le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); · l’IVA riscossa all’importazione.
Enti territoriali Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. |
4 novità in materia DI cripto-attività
Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Regime fiscale delle cripto-attività |
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.
A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Soggetti non imprenditori Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”. Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre: · che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta; · che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR: · le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse; · i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero. Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97. Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito. Soggetti imprenditori La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. |
Monitoraggio fiscale delle cripto-attività |
Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività. |
Rideterminazione del valore delle cripto-attività | Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Ambito oggettivo Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente: · in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023; · in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24. |
Imposta di bollo e IVAFE | A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone. Soggetti passivi IVAFE Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle cripto-attività. Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro. |
Regolarizzazione delle
segue
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Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.
Ambito soggettivo Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti. Costo della regolarizzazione Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato. Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento: · di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; · unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale. Istanza di emersione La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Cripto-attività acquisite con proventi illeciti Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite. |
5 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore |
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:
· 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; · 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. |
Sgravi contributivi per assunzioni under 36 |
Viene previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:
· le nuove assunzioni a tempo indeterminato e · le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età. |
Riforma del
segue
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Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall’1.1.2024.
In particolare, si prevede: · una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età; · l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare; · l’obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo; · che la componente del Rdc pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone; · che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico; · che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di “almeno un terzo” – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, nell’ambito dei progetti utili alla collettività; · la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l’eliminazione dell’aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta. |
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza |
È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).
Assetto, misura e finalità Tale esonero: · è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc; · è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023; · può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; · è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; · è alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019. Esclusione L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico. |
Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti |
Viene esteso anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola, dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160.
L’agevolazione: · consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento della contribuzione per IVS e del contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160; · non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità. |
Incentivo
segue |
L’incentivo previsto dall’art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.
Ambito applicativo L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: · con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi; · di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; · di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere; · di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti. Rapporti incentivati e durata L’incentivo spetta per: · le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi); · le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi); · le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione). |
Prestazioni occasionali |
Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.
Le principali novità riguardano: · l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori; · un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5; · la precisazione che i limiti individuati dall’art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1. Settore agricolo Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato. Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”. |
Lavoro agile | Fino al 31.3.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”):
· per i lavoratori pubblici e privati c.d. “fragili”; · anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti; · senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli. |
Congedo parentale |
Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità all’80%, a condizione che:
· tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino; · il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022. |
Assegno unico e universale per i figli |
Dall’1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli di cui al DLgs. 230/2021, finalizzate:
· ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni; · a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili; · ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021). |
Semplificazioni in materia di ISEE
segue |
Vengono introdotte semplificazioni ai fini del rilascio dell’ISEE, apportando modificazioni all’art. 10 del DLgs. 147/2017 (che disciplina l’ISEE precompilato) allo scopo di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (contenente sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS).
La DSU: · fino al 31.12.2022 è possibile presentarla sia in modalità precompilata che in modalità non precompilata; · dall’1.1.2023 al 30.6.2023 unicamente in modalità precompilata; · dall’1.7.2023 prioritariamente in modalità precompilata ferma restando la possibilità di presentarla in modalità non precompilata. Viene abrogato l’art. 10 co. 3 del DLgs. 147/2017, le cui norme prescrittive sono state completate con l’emanazione del DM 9.8.2019 (che ha individuato le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS). |
Proroga della CIGS per le imprese in crisi |
Viene prorogata per il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109. |
Proroga di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa |
Viene disposto lo stanziamento per il 2023 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Si proroga anche per il 2023 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
Indennità per i lavoratori dei call center |
Viene disposto, anche per l’anno 2023, il rifinanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2023 l’indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:
· obbligatorio; · non obbligatorio. |
Incremento dell’indennità per patologie asbesto-correlate |
Dall’1.1.2023 sono aumentate:
· dal 15% al 17%, l’importo della prestazione aggiuntiva che l’INAIL eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’INAIL o, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti; · da 10.000,00 a 15.000,00 euro l’importo della prestazione che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale. |
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione | Viene disposto per il 2023 un incremento pari a 250 milioni di euro della dotazione finanziaria in capo al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 29.11.2008 n. 185. Tali risorse sono destinate per:
· il riconoscimento dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; · l’erogazione dell’indennità per il fermo pesca; · le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; · la proroga dell’integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell’ex Gruppo Ilva; · la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva. |
Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”) |
Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per coloro che possiedono congiuntamente:
· un’età anagrafica di almeno 62 anni; · 41 anni di contributi (c.d. “Quota 103”). Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS. Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui. I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall’1.8.2023. Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell’1.8.2023. Per i dipendenti pubblici si richiede la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi. Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023. |
Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori |
Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.
Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare – su richiesta – all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo datoriale di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore. |
Proroga dell’anticipo
segue |
Viene prorogato e rivisto l’accesso all’anticipo pensionistico c.d. “opzione donna”, richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
Inoltre, l’esercizio dell’“opzione donna” sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia: · le c.d. “caregiver”, intendendo per tali coloro che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; · coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%; · le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006. Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli. |
Proroga dell’APE sociale | Viene confermato anche per il 2023 il possibile accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato introdotto dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016.
La disposizione conferma altresì i termini e le scadenze già previsti, per cui è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entro il 15.7.2023. Le domande presentate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30.11.2023, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. |
Rivalutazione e incremento dei trattamenti pensionistici |
In relazione ai meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (c.d. “perequazione”), per il biennio 2023-2024 viene prevista:
· una perequazione più restrittiva per i casi in cui l’assegno pensionistico risulti superiore a 4 volte il trattamento minimo; · un ulteriore incremento transitorio per le pensioni di importo equivalente al predetto trattamento minimo. Revisione dei meccanismi di indicizzazione Viene stabilito che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione troverà applicazione nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita. Invece, per gli importi superiori al quadruplo del trattamento minimo INPS, la rivalutazione degli assegni pensionistici troverà applicazione nella misura: · dell’85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo; · del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo; · del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo; · del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo; · del 32%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Ulteriore incremento transitorio dei trattamenti minimi Viene previsto un ulteriore incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024, per le ipotesi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici (inclusa la tredicesima mensilità) di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo. In particolare, l’ulteriore incremento previsto per le pensioni minime è pari a: · 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni; · 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. |
6 novità in materia di utilizzo dei contanti
Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione | |
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante |
A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro). | |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte |
Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.
È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro. |