Informativa 58/2024 – Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”) – Disciplina e modalità di fruizione
L’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113, inserito in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, ha previsto per il solo anno 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro (c.d. “bonus Natale”) in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, reddituali e familiari.
I requisiti familiari per beneficiare del “bonus Natale” sono stati oggetto di modifiche da parte dell’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 (pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267).
La fruizione dell’indennità in questione potrà avvenire in due modalità, a scelta del lavoratore, vale a dire:
- erogazione in busta paga da parte del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, unitamente alla tredicesima mensilità;
- in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).
L’Agenzia delle Entrate:
- è intervenuta fornendo le prime indicazioni e istruzioni per richiedere e beneficiare dell’indennità una tantum con la circ. 10.10.2024 n. 19 (in relazione alla prima versione della norma);
- con la successiva ris. 13.11.2024 n. 54, ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal sostituto d’imposta.
2 ambito applicativo
L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).
Ai fini del diritto al bonus occorre il possesso congiunto di requisiti relativi:
- al reddito complessivo;
- alla situazione familiare;
- alla capienza d’imposta.
2.1 Reddito complessivo
Il lavoratore dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, l’art. 2-bis co. 3 del DL 113/2024 prevede che:
- rileva la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti), dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 e dell’art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 (regime speciale per i lavoratori impatriati), nonché dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati);
- non si tiene invece conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19 ha precisato che rilevano anche:
- i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la quota di agevolazione ACE ai sensi dell’art. 1 del DL 201/2011;
- le mance assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022.
2.2 situazione familiare
Il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR (sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, limite incrementato a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni).
Versione precedente della norma
La condizione relativa alla situazione familiare, di cui all’art. 2-bis co. 1 lett. b) del DL 113/2024, è stata oggetto di modifica da parte dell’art. 2 del DL 167/2024, che ne ha ampliato la platea di destinatari.
In precedenza, infatti, la norma subordinava l’accesso all’agevolazione alla presenza:
- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e di almeno un figlio (entrambi fiscalmente a carico);
- in alternativa, di almeno un figlio fiscalmente a carico e di far parte di un nucleo familiare monogenitoriale.
Con la novità prevista dal DL 167/2024 si estende quindi la platea dei beneficiari dell’indennità, il cui diritto non è più subordinato anche alla presenza del coniuge fiscalmente a carico, ma è sufficiente la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico.
2.3 capienza d’imposta
Il lavoratore dipendente deve inoltre avere un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR.
Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 (in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo).
- la detrazione cui fare riferimento è quella dell’art. 13 co. 1 del TUIR (nella misura prevista per l’anno d’imposta 2024), senza alcuna riduzione.
In sostanza, ai fini del riconoscimento del bonus è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al periodo d’imposta 2024.
3 importo
L’importo massimo dell’indennità è pari a 100,00 euro.
Il bonus deve essere rapportato al periodo di lavoro del dipendente nell’anno 2024. Nello specifico, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (come per i contratti part time).
In caso di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
3.1 regime fiscale
L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.
3.2 incumulabilità
Per effetto di quanto previsto dall’art. 2-bis co. 2-bis del DL 113/2024 (introdotto dall’art. 2 del
DL 167/2024), l’indennità una tantum non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
In sostanza, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente in possesso dei medesimi requisiti, l’indennità spetta ad uno solo di essi.
Conviventi
Per “conviventi” si intendono i “conviventi di fatto”, ai sensi dell’art. 1 co. 36 e 37 della L. 76/2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13 co. 1 lett. b) del DPR 223/89.
Unioni civili
Si ricorda che sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.
4 modalità di riconoscimento
L’indennità una tantum può essere riconosciuta in due modalità; il lavoratore dipendente potrà scegliere di beneficiarne:
- in busta paga, unitamente alla tredicesima mensilità, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta;
- in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).
4.1 fruizione in busta paga
Il datore di lavoro può riconoscere l’indennità solo se riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
L’indennità è erogata dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente.
4.1.1 Adempimenti del lavoratore dipendente
Il lavoratore dipendente deve fare richiesta al datore di lavoro per il riconoscimento del bonus insieme alla tredicesima mensilità.
La richiesta deve essere scritta ed effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Nella dichiarazione il lavoratore deve:
- dichiarare di avere diritto all’indennità;
- indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli (nella precedente versione della norma, il lavoratore doveva indicare solo il codice fiscale del coniuge e dei figli);
- comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali ed eventuali ulteriori dati necessari al fine di stabilire il diritto e la misura dell’indennità.
In merito, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.10.2024 n. 19) ha affermato che la richiesta deve essere presentata:
- ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
- all’ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro durante l’anno (in tal caso è necessario allegare alla dichiarazione sostitutiva anche le relative Certificazioni uniche).
Dipendenti pubblici
In relazione ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche gestite o convenzionate con “NoiPA”, la richiesta deve essere presentata:
- tramite la piattaforma “NoiPa” (https://noipa.mef.gov.it);
- entro le ore 12.00 del 22.11.2024.
Fanno eccezione i lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie od Ospedaliere presenti nel sistema “NoiPA”, i quali devono presentare la richiesta:
- al proprio datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria;
- entro il 27.11.2024.
4.1.2 Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, a seguito della richiesta del lavoratore, è tenuto a:
- riconoscere l’indennità al proprio dipendente;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l’indennità si riveli non spettante;
- recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga;
- conservare la documentazione.
Recupero in compensazione del bonus corrisposto
Ai fini del recupero mediante compensazione del credito corrispondente al bonus erogato dal datore di lavoro, la ris. Agenzia delle Entrate 13.11.2024 n. 54 ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1703” (denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”), per il modello F24;
- “174E” (denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”), per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP).
In particolare, il codice tributo “1703” deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna:
- “importi a credito compensati”;
- oppure “importi a debito versati”, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito.
Inoltre, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
4.2 fruizione in sede di dichiarazione dei redditi
L’indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa all’anno d’imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025) e può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (l’importo dell’indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF).
Nel dettaglio, l’indennità può essere fruita in sede di dichiarazione se il lavoratore:
- ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (come i lavoratori domestici);
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (per esempio perché il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti);
- ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.
Restituzione dell’indennità non spettante
In sede di dichiarazione dei redditi dovrà inoltre essere restituita l’indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.