Informativa 59/2024 – Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca – Disciplina e presentazione della comunicazione
L’art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, inserito dall’art. 1 co. 7 del DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”) conv. L. 12.7.2024 n. 101, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese del settore agricolo e della pesca che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
Con il DM 18.9.2024 (pubblicato sulla G.U. 11.11.2024 n. 264) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.11.2024 n. 418393, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.
2 soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le imprese attive nel settore forestale, nonché le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura;
- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non spetta alle:
- imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- imprese in difficoltà;
- grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- imprese specificamente individuate all’art. 1 del regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473.
3 ambito territoriale
Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.
Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Mantenimento dell’attività per 5 anni
Pena la decadenza dai benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
4 investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e degli immobili ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
Investimento minimo
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 50.000,00 euro.
Requisiti specifici
Il DM 18.9.2024 disciplina nello specifico i requisiti, i costi ammissibili e la misura dell’agevolazione previsti, rispettivamente, per:
- le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore forestale (Capo II);
- le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Capo III).
5 periodo di riferimento degli investimenti
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dal 16.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 63/2024) al 15.11.2024.
Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, in linea generale occorre fare riferimento:
- per l’acquisto dei beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni o a quella di stipulazione dell’atto per gli immobili;
- ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Certificazione delle spese
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.
6 determinazione dell’agevolazione
La misura del credito d’imposta è differenziata in ragione della tipologia di impresa e di investimento.
L’intensità massima di aiuto è riportata nella seguente tabella, mutuata dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione.
Tipologia impresa | Tipologia investimento | Intensità |
Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli | 65% | |
Investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali |
80% | |
Investimenti da parte di giovani agricoltori così come individuati dall’art. 5 del decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23.12.2022 n. 660087 | ||
Imprese attive nel settore forestale | 100% | |
Imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura | Investimenti volti a limitare l’impatto della pesca sull’ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie | 100% |
Investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori | 50% | |
Investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori | ||
Investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell’acquacoltura | ||
Investimenti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca | ||
Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura | ||
Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura (che hanno impatto positivo sull’ambiente) | 80% |
7 cumulabilità
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta al superamento dell’intensità di aiuto indicate.
Il credito d’imposta è cumulabile:
- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del DM 18.9.2024;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del DM 18.9.2024;
- nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ferma restando l’esclusione prevista dall’art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.
8 comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta in esame devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate attestante gli investimenti realizzati dal 16.5.2024 al 15.11.2024:
- utilizzando il modello approvato dal provv. 18.11.2024 n. 418393, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione;
- secondo le modalità stabilite dal suddetto provvedimento.
8.1 Modello di comunicazione
Il modello di comunicazione è composto dal:
- frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
- quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
- quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
- quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.
8.2 Modalità e termini di presentazione
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 20.11.2024 al 17.1.2025;
- direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati;
- esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software “ZESUNICAAGRICOLA” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata.
Ammontare effettivamente spettante
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (pari a 40 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale provvedimento sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni (quindi entro il 27.1.2025).
9 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ 17del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
La quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere la certificazione:
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta spettante;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it
Verifica antimafia
Qualora l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto sia superiore a 150.000,00 euro, il credito sarà utilizzabile solo a seguito delle verifiche relative ai controlli antimafia.
L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
10 indicazione nella dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta deve essere indicato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
11 rideterminazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è rideterminato:
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto.
Versamento del credito d’imposta indebitamente utilizzato
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi.