Informativa 6/2018 Legge di Bilancio 2018

Informativa 6/2018 Legge di Bilancio 2018

Alcune tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – Dal 2019 scatta la fatturazione elettronica tra privati – Il mise conferma le misure del diritto annuale dovuto per il 2018 – I riflessi della rottamazione cartelle sul durc on line – Dal 15 gennaio 2018 occorre presentare una nuova dsu

La Legge di Bilancio 2018 adegua la normativa del nostro Paese in merito alla nozione di stabile organizzazione sulla base del modello OCSE, stabilisce che datori di lavoro o committenti dal prossimo 1° luglio saranno obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione, introduce le detrazioni legate alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, il MISE indica le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018, l’Inps definisce possibile il rilascio del DURC on-line sin dalla domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, l’INPS informa che dal 15 gennaio 2018 non sono più valide le DSU presentate nell’anno 2017: questi i principali argomenti trattati nella Circolare

 

SOMMARIO

  1. STABILE ORGANIZZAZIONE: MODELLO OCSE ANCHE PER L’ITALIA
  2. DAL PROSSIMO LUGLIO NIENTE PIU’ CONTANTE PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI
  3. DETRAZIONI TRASPORTI PUBBLICI: NOVITA’ IN LEGGE DI BILANCIO 2018
  4. BONUS MOBILI: PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018
  5. FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
  6. DIRITTO ANNUALE 2018: NOTA DEL MISE CONFERMA LA RIDUZIONE AL 50%
  7. ROTTAMAZIONE CARTELLE 2017: RIFLESSI SUL DURC ON LINE
  8. ISEE: SCADUTE LE DSU PRESENTATE NEL 2017

 

  1. STABILE ORGANIZZAZIONE: MODELLO OCSE ANCHE PER L’ITALIA

La Legge di Bilancio 2018 adegua la normativa del nostro Paese in merito alla nozione di stabile organizzazione sulla base del modello OCSE.

1.1 Stabile organizzazione: modifiche all’art. 162 TUIR

La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all’art. 1 comma 1010, ridefinisce il concetto di stabile organizzazione adeguando la normativa italiana al nuovo art. 5 del modello OCSE, sulla base delle modifiche apportate dall’Action 7 del BEPS.

Il legislatore ha a tal fine modificato l’art. 162 del TUIR, inserendo in particolare al comma 2 lettera f-bis una nuova definizione di stabile organizzazione:

“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

Detta definizione supera il concetto fisico, con la presenza di una struttura materiale o in termini di personale, di stabile organizzazione basata sull’insediamento nel territorio dello Stato.

1.2 Stabile organizzazione: presenza economica

Nell’ambito del progetto BEPS, la “presenza economica” può essere rilevata sulla base dei seguenti fattori:

  • ricavi prodotti in un determinato Stato;
  • elementi cosiddetti “digitali”, come l’utilizzo di un nome di dominio locale,di una piattaforma digitale locale o l’adozione di metodi di pagamento locali;
  • fattori legati alla clientela, quali il numero di utenti mensili sul territorio dello Stato, la regolare conclusione di contratti online o il volume di dati raccolti.

Le ulteriori modifiche all’art. 162 del TUIR valgono a partire dal 1° gennaio 2018, tuttavia occorre valutare le novità in relazione alla Convenzione Multilaterale OCSE17, siglata dal nostro Paese nel giugno 2017 e che dovrebbe entrare in vigore nel 2019.

  1. DAL PROSSIMO LUGLIO NIENTE PIU’ CONTANTE PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915) stabilisce che datori di lavoro o committenti, a far data dal prossimo 1° luglio, sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa.

I pagamenti degli stipendi dal mese di luglio potranno essere pertanto effettuati esclusivamente attraverso:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Dalla data indicata dalla legge di bilancio, quindi datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Sono esclusi dall’obbligo (art. 1, comma 913) infatti solo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e quelli di cui alla l. n. 339 / 1958 e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalità stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. La legge di bilancio (art. 1, comma 912) stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Entro i prossimi tre mesi, il Governo è chiamato a stipulare con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con cui verranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni innanzi descritte.

  1. DETRAZIONI TRASPORTI PUBBLICI: NOVITA’ IN LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio 2018 introduce le detrazioni legate alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

3.1 Detrazioni trasporti pubblici: 19% sugli abbonamenti

La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all’art. 1 comma 28, va a modificare l’art. 15 del TUIR introducendo la detrazione sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale (TPL), regionale ed interregionale.

Di seguito i dettagli relativi alla nuova detrazione:

  • importo massimo su cui determinare la detrazione pari a 250 euro;
  • detrazione pari al 19% delle spese sostenute entro il tetto massimo di cui sopra.

In sostanza l’importo massimo detraibile ammonterò a 47,50 euro.

3.2 Detrazioni trasporti pubblici: buoni TPL

La norma introduce un ulteriore incentivo all’uso del trasporto pubblico, coinvolgendo le aziende.

Il legislatore ha infatti previsto che le somme erogate o rimborsate a tutti i dipendenti o ad alcune categorie degli stessi da parte del datore di lavoro, oppure le spese direttamente sostenute da quest’ultimo, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei loro familiari, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente. Si tratta dei cosiddetti “buoni TPL”.

Entrambe le agevolazioni sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e confluiranno nei modelli 730 e Redditi 2019.

  1. BONUS MOBILI: PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018

La Legge di Bilancio 2018 proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, la possibilità di detrarre il 50% della spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad interventi di ristrutturazione.

4.1 Bonus mobili: la proroga nella Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all’art. 1 comma 3, introduce la proroga del beneficio fiscale legato all’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione edilizia.

Di seguito i vincoli definiti dal legislatore:

  • il bonus è rappresentato dalla possibilità di detrarre il 50% della spesa sostenuta per un tetto massimo di 10mila euro per immobile;
  • il bonus riguarda l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si ha diritto al bonus devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.

4.2 Bonus mobili e bonus ristrutturazioni

La Legge di Bilancio, sempre al comma 3 dell’art. 1 ha prorogato la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie (già citate nel paragrafo precedente) per un tetto massimo di 96mila euro.

La detrazione riguarda i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018, mentre a partire dal 1° gennaio 2019 detta detrazione passerà al 36% con un tetto massimo pari a 48mila euro.

Il bonus può essere fruito da chi possiede a vario titolo l’immobile oggetto di ristrutturazione e occorrerà, come negli anni passati, trasmettere telematicamente una comunicazione relativa all’Enea relativa agli interventi effettuati.

  1. FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

Dal 2019 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati. Ma come predisporre la fattura elettronica? E come gestire correttamente la trasmissione telematica di questo documento fiscale?

Essenzialmente, la fattura elettronica tra privati è una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare quando essa viene emessa in formato cartaceo, ovvero tutto quanto stabilito nel comma 2, art. 21 del D.P.R. 633/1972.

5.1 Cosa cambia allora rispetto alla fattura cartacea (analogica)?

A differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest’ultima viene emessa, ricevuta e conservata esclusivamente in forma digitale; in parole povere, nasce e viene conservata in forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata.

Attenzione però, perché per essere valida, la fattura elettronica deve essere emessa in un formato che possa garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, la leggibilità dello stesso dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione (comma 3, art. 21, DPR n. 633/1972) che è di dieci anni decorrenti dalla data di emissione. Lo stesso articolo 21 del DPR n. 633, stabilisce che l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Queste garanzie vengono rispettate se la fattura elettronica tra privati (BtoB) è conforme alle specifiche tecniche fissate per la fattura elettronica tra pubblica amministrazione e privati, che lo ricordiamo è diventata obbligatoria tra il 2014 e il 2015.

Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida:

  • deve contenere tutti i dati indicati nell’art. 21 comma 2 del DPR n. 633/72;
  • deve essere emessa in formato XML (può essere una singola fattura o un blocco di fatture compresso in formato zip) o in eventuali altri formati i cui standard sono validamente riconosciuti dall’Unione europea e che verranno individuati da un decreto del MEF;
  • deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticità dell’origine); l’estensione del file dopo la firma assumerà il valore “.xml.p7m” oppure “.xml” a seconda del formato utilizzato tra i due formati di firma ammessi (CMS Advanced Electronic Signatures; XML Advanced Electronic Signatures);
  • deve essere trasmessa al destinatario esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio.

5.2 Cosa è il Sistema di Interscambio?

Si tratta di un sistema di trasmissione elettronica di dati messo a punto dalla SOGEI e gestito dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle fatture alla pubblica amministrazione, che consente di effettuare i controlli formali necessari per garantire il successivo regolare inoltro al destinatario del documento fiscale. Questo sistema di trasmissione è stato esteso anche alla fatturazione elettronica tra privati, anzi con la legge di bilancio è diventato l’unico sistema utilizzabile, infatti, secondo quanto stabilito dal comma 909 della legge di bilancio 2018 le fatture tra privati possono essere emesse utilizzando esclusivamente questo sistema di trasmissione e in formato XML (per approfondimenti sul formato si veda il Decreto MEF n. 55/2013) o in altri formati basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione Europea che dovrebbero essere individuati a breve con decreto del MEF.

Gli operatori economici possono comunque avvalersi, attraverso accordi tra le parti (emittente e destinatario della fattura elettronica), di intermediari per la trasmissione del documento fiscale al Sistema di Interscambio. Ad ogni modo, la responsabilità sul rispetto delle norme permane in capo al soggetto che emette la fattura; quindi dal 2019, qualora venga emessa una fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle descritte, la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Inoltre, il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

  1. DIRITTO ANNUALE 2018: NOTA DEL MISE CONFERMA LA RIDUZIONE AL 50%

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, indica le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.

6.1 Diritto annuale 2018: la nota del MISE

Il MISE, con la nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, afferma:

“Nelle more della definizione del processo di riordino che sta interessando le camere di commercio e nella considerazione che la variazione del fabbisogno è assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2018 e, quindi, non significativa, si è ritenuto che non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 del citato articolo 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.”

In assenza di nuovi interventi normativi, il decreto 8 gennaio 2015 dispone la riduzione delle misure del diritto annuale in misura pari a quella legislativamente prevista anche per gli anni successivi e, quindi del 50% a partire dal 2017.

6.2 Diritto annuale 2018: diritti in misura fissa

La Nota suddivide le imprese che pagano i diritti camerali in misura fissa dalle imprese che pagano i diritti camerali in misura variabile, ossia in funzione del fatturato.

Imprese che pagano in misura fissa:

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 44 euro; si aggiungono 8,8 euro per ogni eventuale unità locale;
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 100,00 euro; si aggiungono 20 euro per ogni eventuale unità locale.

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa:

  • Società semplici non agricole: 100 euro; si aggiungono 20 euro per ogni eventuale unità locale;
  • Società semplici agricole: 50 euro; si aggiungono 10 euro per ogni eventuale unità locale;
  • Società tra avvocati previste dal D.Lgs. N. 96/2001: 100 euro;si aggiungono 20 euro per ogni eventuale unità locale;
  • Soggetti iscritti al REA: 15 euro.

Imprese con sede principale all’estero:

  • per ciascuna unità locale/sede secondaria: 55 euro.

6.3 Diritto annuale 2018: diritti commisurati al fatturato

Le imprese, invece, tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè le altre imprese diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) applicano al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’ unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

  1. ROTTAMAZIONE CARTELLE 2017: RIFLESSI SUL DURC ON LINE

L’Inps con Messaggio n. 142/2018 definisce possibile il rilascio del DURC on-line sin dalla domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, anche dopo il decreto 148/2017.

L’articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto alcune novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.

Il nuovo quadro normativo prevede per i contribuenti la possibilità di:

  1. a) pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (art. 1, comma 1);
  2. b) accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n.1);
  3. c) accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n. 2);
  4. d) di accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lett. b).

L’articolo 1, comma 1, del decreto 148/2017, ha consentito ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, di potere rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

7.1 Estensione della definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. a) e b)

L’articolo 1, comma 4, del decreto in trattazione riguarda:

  1. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 193/2016;
  2. i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
  3. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

In questi casi il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 e utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Agente della Riscossione. Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi scadenza successiva alla data di presentazione.

7.2 Cosa prevede l’iter della nuova definizione

– entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile;

– entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate alle seguenti scadenze:

– luglio 2018 / settembre 2018 / ottobre 2018 / novembre 2018 / febbraio 2019

Relativamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:

– entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

– entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:

– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;

– nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;

– entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.

7.3 Riflessi sul Durc

Il contribuente ha la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.

 

  1. ISEE: SCADUTE LE DSU PRESENTATE NEL 2017

L’INPS informa che dal 15 gennaio 2018 non sono più valide le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate nell’anno 2017.

Questo comporta la necessità di presentare una nuova DSU ai fini ISEE per inoltrare la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate o per continuare a beneficiarne nel caso se ne abbia già diritto, per l’anno 2018.

La DSU contiene informazioni di diversa provenienza:

  • autodichiarazioni;
  • reddito complessivo ai fini IRPEF acquisito dall’Agenzia delle Entrate;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità acquisiti dall’INPS quale ente erogante.

Ai fini della DSU il nucleo familiare di riferimento è quello presente alla data di presentazione della dichiarazione e nel caso in cui vi fossero variazioni in corso d’anno (quali nascite o decessi), occorrerà presentare una nuova dichiarazione.

 

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