Informativa 66/2024 – Tasso di interesse legale – Riduzione al 2% dal 2025 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Informativa 66/2024 – Tasso di interesse legale – Riduzione al 2% dal 2025 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

1 riduzione al 2% del tasso di interesse legale

Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno.

 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

2 decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 2% si applica dall’1.1.2025.

3 effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1 Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

 

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
  • allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
  • al 2,5%, dall’1.1.2024 al 31.12.2024;
  • al 2%, dall’1.1.2025 fino al giorno di versamento compreso.

 

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 2.12.2024, che verrà effettuato il 20.2.2025, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • del 2,5%, per il periodo 3.12.2024 – 31.12.2024;
  • del 2%, per il periodo 1.1.2025 – 20.2.2025.

3.2 rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime

La riduzione al 2% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive al­la prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della pri­ma rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate succes­sive alla prima.

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si pro­trae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2024 il cui pagamento viene ra­teiz­­zato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore nel 2024, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle succes­sive variazioni del tasso legale.

 

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

3.3 rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni age­volate previste dal DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate pre­viste dal DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136, c.d. “pace fiscale”, in particolare:

  • la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazio­ne e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sen­si dell’art. 2 co. 3 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agen­zia delle Entrate, pen­denti al 24.10.2018, ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018.

 

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale a­p­pli­­cato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

3.4 rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni age­volate previste dalla legge di bilancio 2023

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate contenute nella L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”, in particolare:

  • la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (art. 1 co. 179);
  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 1 co. 180 – 185);
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 186 – 205);
  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 – 212);
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accerta­mento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1 co. 219 – 221-bis).

 

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1 co. 186 – 205 della L. 197/2022, in cui viene espressamente richiamato l’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.8.2024 n. 168 ha chiarito che “gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa”, essendo quindi irrilevanti le successive variazioni dello stesso.

Tale principio dovrebbe applicarsi anche in relazione ai versamenti rateali delle altre definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023.

3.5 rateizzazione delle somme dovute in seguito al Riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati

L’art. 5 co. 7 – 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, ha previsto una sanatoria per le indebite compensazioni dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sanzioni e degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

Per accedere alla procedura di regolarizzazione, le imprese dovevano presentare un’apposita richiesta in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, entro il 31.10.2024.

 

A seguito della presentazione della richiesta di regolarizzazione, le imprese devono procedere al riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo:

  • in unica soluzione, entro il 16.12.2024;
  • oppure, ove possibile, mediante rateizzazione in 3 rate annuali di pari importo, scadenti il 16.12.2024, il 16.12.2025 e il 16.12.2026; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

 

Anche in tale caso, in relazione al versamento delle rate scadenti il 16.12.2025 e il 16.12.2026, dovrebbe rimanere fermo il tasso di interesse legale del 2,5% in vigore nel 2024 (anno in cui è scaduta la prima rata).

3.6 rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione al “regime del ravvedimento” collegato al concordato preventivo biennale

L’art. 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143, ha introdotto un particolare “regime del ravvedimento” per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, a favore dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (anche a seguito della riapertura dei termini al 12.12.2024).

 

In caso di adesione alla sanatoria in esame, le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

  • entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 31.3.2025.

 

Pertanto, a partire dalla seconda rata che scadrà il 30.4.2025, dovranno essere applicati gli interessi legali al tasso del 2% in vigore nel 2025; tale tasso del 2% dovrebbe rimanere applicabile anche in relazione alle rate che scadranno nel 2026 e 2027, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

3.7 rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle par­te­ci­pazioni e dei terreni

La riduzione del tasso legale al 2% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta so­stitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

3.8 misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non deter­mi­nati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

3.9 Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle impo­ste indirette

La variazione del tasso di interesse legale incide anche sui coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto, uso e abitazione vitalizi o a tempo determinato.

3.9.1 Previsione dell’applicazione di un tasso di interesse legale minimo del 2,5% dal 2025

L’art. 1 co. 1 del DLgs. 18.9.2024 n. 139, nel riformare l’imposta sulle successioni e donazioni, ha modificato l’art. 17 del DLgs. 346/90, stabilendo che, in tema di valorizzazione delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta di successione e donazione, il calcolo non potrà considerare tassi di interesse legale inferiori al 2,5%, allo scopo di evitare che le rendite possano assumere valori abnormi con il diminuire del tasso di interesse legale.

Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 14 co. 1 lett. c) del DLgs. 346/90, le suddette novità si estendono ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.

 

Intervento analogo è stato operato dall’art. 2 co. 1 del DLgs. 139/2024 in relazione all’imposta di registro, ai fini della determinazione del valore delle rendite e delle pensioni (art. 46 del DPR 131/86) e dei diritti di usufrutto, uso e abitazione (art. 48 del DPR 131/86). Anche in tali casi è stata infatti prevista l’applicazione di un tasso di interesse legale minimo del 2,5%.

Decorrenza

Le nuove disposizioni, come modificate dal DLgs. 139/2024, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc­­­ces­­sioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2025.

 

Pertanto, poiché il tasso di interesse legale minimo del 2,5% è quello in vigore nel 2024 e le nuove disposizioni del DLgs. 139/2024 si applicano dall’1.1.2025, deve quindi ritenersi che nel 2025:

  • rimangano applicabili i coefficienti previsti dal DM 21.12.2023, applicabili dall’1.1.2024, che lo stesso DLgs. 139/2024 ha inserito in allegato al DLgs. 346/90 e al DPR 131/86;
  • non si debba più procedere all’adeguamento dei coefficienti al nuovo tasso legale del 2% in vigore dal 2025.

3.9.2 Disciplina transitoria

In via transitoria, l’art. 9 co. 4 del DLgs. 139/2024 stabilisce che, per le rendite costituite anteriormente al 3.10.2024 (data della relativa entrata in vigore), nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla suddetta data del 3.10.2024, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al DM 21.12.2015, stabiliti in relazione al tasso di interesse legale dello 0,2% applicabile nel 2016.

4 effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come da ultimo modificato dall’art. 30 del DL 2.3.2024 n. 19 conv. L. 29.4.2024 n. 56, a decorrere dall’1.9.2024.

 

In luogo delle sanzioni civili, sono infatti dovuti gli interessi legali nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi:

  • derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
  • sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

 

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi o premi possono inoltre essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

  • fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Decorrenza

La misura del 2%, pari al tasso di interesse legale, si applica ai contributi con scadenza di pa­ga­mento a partire dall’1.1.2025.

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