Informativa 67/2024 – Territorialità IVA degli eventi in streaming – Regime transfrontaliero IVA di franchigia – Novità del DLgs. 13.11.2024 n. 180

Informativa 67/2024 – Territorialità IVA degli eventi in streaming – Regime transfrontaliero IVA di franchigia – Novità del DLgs. 13.11.2024 n. 180

1 premessa

Con il DLgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla G.U. 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall’1.1.2025, è stata data attuazione alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese, e alla direttiva UE 5.4.2022 n. 542 per quanto riguarda la territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, trasmesse in streaming, nonché dei relativi servizi di accesso.

Sebbene la direttiva UE 5.4.2022 n. 542 sia riferita anche alla modifica della disciplina delle aliquote IVA, il DLgs. 180/2024 non interviene direttamente in materia, poiché per tali disposizioni unionali non vi è l’obbligo di recepimento nell’ordinamento nazionale entro il 31.12.2024.

2 territorialità iva per gli eventi in streaming

L’art. 3 del DLgs. 180/2024 rinnova i criteri di territorialità IVA, modificando l’art. 7-quinquies co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, con riferimento:

  • alle prestazioni di servizi, rese via streaming o in altra modalità virtuale, relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, inclusi i servizi accessori;
  • ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.

Decorrenza

Le disposizioni relative ai nuovi criteri di territorialità IVA in argomento si applicano a decorrere dall’1.1.2025.

Ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina, vale il momento di effettuazione della prestazione di servizi, ossia, in linea generale, la data:

  • in cui il corrispettivo del servizio è pagato (ancorché in parte);
  • ovvero, in cui è emessa la fattura (per la parte fatturata), se antecedente alla data del pagamento del corrispettivo.

2.1 prestazioni di servizi relative ad attività culturali, educative, ecc.

Sono modificati i criteri di territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative ad attività culturali ecc., quando sono riferite ad attività che sono trasmesse in streaming o che sono altrimenti rese virtualmente disponibili.

L’art. 7-quinquies co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’e­stero, le seguenti prestazioni di servizi, rese a committenti non soggetti passivi IVA (B2C), quando sono riferite ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili:

  • prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
  • prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività;
  • prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

 

Non è mutato il criterio di territorialità per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA (B2B).

Esempio

Un servizio di natura educativa, come potrebbe essere un corso di formazione, se erogato da una società stabilita in Belgio a un committente privato consumatore italiano, si considera territorialmente rilevante ai fini IVA nello Stato in cui le lezioni sono tenute. Se lo stesso servizio, però, è reso in modalità virtuale, esso assumerà rilevanza territoriale in Italia (vale a dire nel territorio dello Stato ove il consumatore è domiciliato).

2.2 prestazioni di servizi relative all’accesso alle attività

Sono, altresì, modificati i criteri di territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative all’accesso a manifestazioni culturali ecc., quando sono riferite ad attività che sono trasmesse in streaming o che sono altrimenti rese virtualmente disponibili.

Prestazioni B2C

L’art. 7-quinquies co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero, le seguenti prestazioni di servizi, rese a committenti non soggetti passivi IVA (B2C), quando sono riferite ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili:

  • prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;
  • prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

Prestazioni B2B

L’art. 7-quinquies co. 1 lett. b) del DPR 633/72 stabilisce che, diversamente da quanto previsto per la generalità delle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali ecc. e alle relative prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, non vi è alcuna deroga agli ordinari criteri di territorialità IVA per le prestazioni di ammissione agli eventi la cui presenza degli utenti avviene in modalità virtuale.

Per queste ultime prestazioni di servizi B2B vige, dunque, il criterio generale di cui all’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 e la prestazione assume rilevanza nel territorio dello Stato quando è resa a un soggetto passivo che è ivi stabilito ai fini IVA.

2.3 tabella riepilogativa dei criteri di territorialità delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricrea­tive e simili

Nella seguente tabella si riepilogano i criteri di territorialità IVA, in vigore dall’1.1.2025, con riferimento alle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, inclusi i servizi accessori, nonché ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.

 

Criteri di territorialità IVA dal 2025
Tipologia della prestazione Presenza fisica Modalità virtuale
Attività culturali, artistiche,
sportive, educative, ecc. B2B
Luogo di stabilimento
del committente
Luogo di stabilimento
del committente
Attività culturali, artistiche,
sportive, educative, ecc. B2C
Luogo di svolgimento dell’evento Luogo di domicilio
del committente
Servizi di accesso B2B relativi alle suddette attività Luogo di svolgimento dell’evento Luogo di stabilimento
del committente
Servizi di accesso B2C relativi alle suddette attività Luogo di svolgimento dell’evento Luogo di domicilio
del committente

3 Regime transfrontaliero IVA di franchigia

La direttiva UE 18.2.2020 n. 285 ha operato una serie di modifiche alle disposizioni contenute nella direttiva CE 28.11.2006 n. 112 con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese.

Per evitare che i soggetti passivi di piccole dimensioni possano applicare i regimi di franchigia esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento, viene consentito, dall’1.1.2025, di poter beneficiare di tali regimi anche in Stati UE diversi da quello in cui è dovuta l’IVA.

Il DLgs. 13.11.2024 n. 180 dà attuazione alle disposizioni della direttiva UE 18.2.2020 n. 285 introducendo nel DPR 633/72 il nuovo Titolo V-ter.

Decorrenza

Le disposizioni relative al regime transfrontaliero di franchigia si applicano a decorrere dall’1.1.2025. La relativa attuazione è tuttavia subordinata all’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

3.1 Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea

3.1.1 Condizioni di ammissibilità

L’ammissione al regime di franchigia IVA transfrontaliero nel territorio dello Stato da parte di soggetti passivi di altri Stati membri dell’Unione europea è subordinata alla presenza di alcuni requisiti.

La norma interna pone vincoli più stringenti per l’applicazione del regime nel nostro territorio rispetto a quelli richiesti per l’adozione dell’agevolazione in altri Paesi UE, imponendo condizioni di ammissione che non si ritrovano nella direttiva UE 18.2.2020 n. 285.

 

Può aderire al regime di franchigia IVA UE nel territorio dello Stato il soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro, il quale:

  • abbia realizzato, nell’anno civile precedente, un volume d’affari annuo nell’Unione europea non superiore a 100.000,00 euro;
  • abbia realizzato, nell’anno civile precedente, un volume d’affari annuo nel territorio dello Stato non superiore a 85.000,00 euro;
  • abbia realizzato un volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000,00 euro, nel periodo dell’anno civile in corso antecedente alla comunicazione di volersi avvalere del regime in esame;
  • abbia previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
  • sia identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione “EX” esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

 

Analogamente a quanto previsto per il regime forfetario (art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014), non può accedere al regime il soggetto passivo che:

  • effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipi a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo;
  • abbia sostenuto, nell’anno civile precedente, spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro che non sono riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
  • effettui operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (si fa eccezione per il soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • abbia percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che eccedono l’importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

3.1.2 Comunicazione per la richiesta di accesso al regime

Per poter applicare il regime di franchigia IVA UE, il soggetto passivo è tenuto a registrarsi mediante la presentazione di una comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato membro di stabilimento.

3.1.3 Adempimenti

L’accesso al regime transfrontaliero di franchigia consente ai soggetti passivi non stabiliti di essere esonerati da tutti gli adempimenti IVA, fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei relativi documenti.

Qualora sia prevista l’emissione della fattura, il soggetto passivo potrà emetterla in forma sem­pli­fi­ca­ta, anche in caso di ammontare superiore al limite indicato nell’art. 21-bis del DPR 633/72, attual­mente pari a 400,00 euro (DM 10.5.2019).

All’operatore economico che adotta il regime di franchigia UE sarà comunque richiesta la pre­sen­ta­zione di una comunicazione trimestrale alla propria Amministrazione finanziaria relativa alle operazioni effettuate nel periodo.

3.1.4 Cessazione del regime

Il regime di franchigia IVA transfrontaliero cessa di essere applicato al verificarsi di particolari circostanze, riepilogate nella seguente tabella.

 

Causa di cessazione Decorrenza
Il soggetto passivo ha comunicato allo Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato Il regime cessa a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo
Sono venute meno le condizioni di ammissibilità (soglie quantitative e limiti qualitativi di cui all’art. 70-quaterdecies co. 1 lett. b) e co. 2 del DPR 633/72) Il regime cessa a partire dall’anno civile successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno
È stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato Il regime cessa a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tal caso l’imposta è dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini del tributo
L’Amministrazione finanziaria ha disattivato il nume­ro di identificazione “EX” Il regime cessa dal momento in cui è venuta meno l’identificazione

3.2 Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’UnionE europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato

3.2.1 Condizioni di ammissibilità

L’ammissione al regime è consentita al “soggetto passivo” stabilito nel territorio dello Stato; non è

pertanto previsto che l’ambito soggettivo sia circoscritto alle sole persone fisiche (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72).

Si segnala che, in base alle definizioni contenute nell’art. 70-terdecies del DPR 633/72, non rilevano, ai fini della nozione di “soggetto stabilito”, le eventuali stabili organizzazioni.

Possono accedere al beneficio anche gli operatori economici che non hanno la possibilità di aderire al regime forfetario nazionale. A titolo esemplificativo, coloro che hanno realizzato in Italia corrispettivi per un ammontare superiore a 85.000,00 euro, pur non potendo accedere al regime forfetario in Italia, avranno comunque la facoltà di aderire a quello di franchigia in un altro Stato membro nel caso in cui non abbiano superato le altre soglie previste dalla norma.

 

Condizioni per l’ammissibilità al regime IVA transfrontaliero in altri Stati membri
(soggetti stabiliti nel territorio dello Stato)
Nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro
Nel periodo dell’anno civile in corso, precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro
Il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia
Il soggetto passivo ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione
Il soggetto passivo è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato

3.2.2 Comunicazione per la richiesta di accesso al regime

Al fine di potere accedere al regime di franchigia IVA in altri Stati membri dell’Unione europea, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, che rispetti i requisiti, è tenuto a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

Contenuto della comunicazione per la richiesta di accesso al regime
Nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale, attività, forma giuridica, residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale del soggetto passivo
Numero di partita IVA, codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini IVA
Stato o Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia
Valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione
Valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione
Ulteriori informazioni individuate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 70-terdecies co. 5 del DPR 633/72 che stabilisce le modalità di attuazione del regime

 

Le informazioni relative al valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri (compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione) devono essere fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività.

 

Il soggetto passivo è tenuto a comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, indicando il proprio numero di partita IVA con il suffisso “EX” (ad esempio nel caso in cui intenda avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli precedentemente indicati).

3.2.3 Accesso al regime

L’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA, assegna al soggetto passivo il suffisso “EX”, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati membri che hanno ammesso l’operatore al regime di franchigia.

L’attribuzione di tale suffisso deve avvenire non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di volersi avvalere dell’agevolazione o dell’aggiornamento della stessa, “salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta” (art. 70-noviesdecies co. 1 del DPR 633/72).

Entro lo stesso termine l’Agenzia delle Entrate notifica al richiedente il rifiuto della richiesta di am­missione al regime transfrontaliero, comunicato dallo Stato di esenzione e le motivazioni che hanno condotto al rifiuto.

3.2.4 Adempimenti

Il soggetto passivo che aderisce al regime transfrontaliero di franchigia in uno Stato di esenzione è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni (art. 70-unvicies del DPR 633/72):

  • valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
  • valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

 

Trimestre di riferimento Termine di presentazione della comunicazione trimestrale
Gennaio, febbraio e marzo 30 aprile
Aprile, maggio e giugno 31 luglio
Luglio, agosto e settembre 31 ottobre
Ottobre, novembre e dicembre 31 gennaio dell’anno successivo

 

Per gli Stati membri di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, gli importi devono essere inseriti distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

Il soggetto passivo che adotta il regime di franchigia in uno o più Stati membri di esenzione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il superamento della soglia di 100.000,00 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la data in cui tale evento si è verificato. La comuni­cazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento; contestualmente va comunicato “il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia” (art. 70-unvicies co. 3 del DPR 633/72).

3.2.5 Cessazione del regime – Decorrenza

L’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno Stato membro di esenzione cessa al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 70-duovicies co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, riepilogate nella seguente tabella.

 

Causa di cessazione Decorrenza
Comunicazione di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno Stato membro di esenzione comunicata nei primi due mesi del trimestre Cessazione nello Stato membro dal primo giorno del trimestre successivo
Comunicazione di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno Stato membro comunicata nel terzo mese del trimestre Cessazione nello Stato membro dal primo giorno del secondo trimestre successivo
Superamento del volume d’affari annuo previsto per lo Stato di esenzione Cessazione nello Stato membro dalla data di esclusio­ne comunicata dallo Stato di esenzione
Comunicazione della carenza dei requisiti da parte dello Stato di esenzione Cessazione nello Stato membro dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione
Superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea Cessazione in tutti gli Stati membri dalla data di supe­ramento della soglia

 

L’Agenzia delle Entrate disattiva tempestivamente il suffisso “EX”:

  • quando cessa di applicarsi il regime di franchigia;
  • nel momento in cui il soggetto passivo ha cessato l’attività;
  • quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività.

 

L’Agenzia delle Entrate adatta altresì tempestivamente le informazioni ricevute mediante la comu­ni­cazione di cui all’art. 70-octiesdecies del DPR 633/72, inviata dal soggetto passivo che continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.

3.3 INDETRAIBILITà DELL’IVA

In deroga alle disposizioni in base alle quali si considera detraibile l’IVA relativa alle operazioni effettuate fuori del territorio dello Stato nel caso in cui consentano la detrazione se effettuate in Italia, viene disposto che non possono beneficiare della detraibilità gli acquisti effettuati nell’ambito del regime transfrontaliero di franchigia. L’art. 3 co. 1 lett. b) n. 1) del DLgs. 180/2024 ha modificato l’art. 19 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, introducendo tale eccezione.

L’art. 3 co. 1 lett. b) n. 2) del DLgs. 180/2024, modificando l’art. 19 co. 4 del DPR 633/72, ha disposto che anche per determinare la quota di IVA indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, debbano essere applicati criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

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